Libro III · Standard
Standard tecnico imperiale della carrozza sanitaria d’emergenza
Il progetto, le prove e la certificazione delle carrozze sanitarie d’emergenza, delle loro pariglie, dei loro percorsi e dei loro equipaggi.
Il presente Standard disciplina il progetto tecnico, le prove e la certificazione delle carrozze sanitarie d’emergenza, delle pariglie di ambulanza, delle corsie d’emergenza, dei glideway, dei percorsi compatibili con le slitte, delle sospensioni, della frenatura, del contenimento del paziente e del recupero degli equidi.
Articolo 1. Dovere giuridico fondamentale
Ogni carrozza sanitaria d’emergenza deve essere progettata, provata, autorizzata e mantenuta in modo da assicurare il trasporto sanitario sicuro più rapido e il minor sobbalzo praticabile per il paziente, compatibilmente con il benessere degli equidi, la sicurezza degli zoccoli, la sicurezza della frenatura, l’idoneità del percorso e la protezione del paziente.
Un progetto più lento o più soggetto a sobbalzo non può essere approvato ove esista un progetto realizzabile più rapido e con minor sobbalzo, privo di maggior gravame per il benessere degli equidi.
Articolo 2. Prove tecniche riservate
- prova di percorso;
- prova a carico;
- prova delle sospensioni;
- prova della frenatura;
- prova del sobbalzo del paziente;
- prova del bloccaggio della barella;
- prova delle ruote, dei pattini e degli elementi di scorrimento;
- prova dell’aderenza degli zoccoli;
- prova del sistema di cambio;
- prova del recupero degli equidi.
Articolo 3. Requisiti di progetto riservati
- sospensioni di alta qualità;
- baricentro basso;
- bloccaggio sicuro della barella;
- contenimento del paziente;
- contenimento delle apparecchiature mediche;
- freni non dipendenti dallo sforzo del corpo dell’equide;
- ruote, pattini o elementi di scorrimento compatibili con il percorso;
- corsie d’emergenza sicure per gli zoccoli;
- guida dei pattini o delle ruote ove impiegati;
- superfici antisdrucciolo;
- progetto sicuro degli attraversamenti;
- aree di accostamento d’emergenza;
- accesso al cambio ove necessario;
- illuminazione di servizio e marcatori che non spaventino né abbaglino gli equidi.
Articolo 4. Modello riservato della pariglia di ambulanza
- Le pariglie di quattro equidi possono essere impiegate ove richiesto dalla velocità, dalla stabilità, dal percorso o dal progetto del veicolo.
- Gli equidi di volata sono scelti per velocità, sicurezza sulla linea, concentrazione sul percorso, coraggio sulla strada e resistenza.
- Gli equidi di timone sono scelti per forza, stabilità in frenata, stabilità in curva, calma in prossimità della carrozza e potenza regolare.
- Tutti gli equidi d’emergenza devono essere certificati individualmente e recuperare in sicurezza dalle esigenze del servizio.
Standard vincolante di certificazione
Articolo 5. Certificazione del veicolo
Ogni carrozza sanitaria d’emergenza deve essere certificata per l’effettiva piattaforma del paziente, per le sospensioni, i freni, le ruote o i pattini, la classe di percorso, il fondo, il carico, la formazione della pariglia, l’illuminazione, l’illuminazione commutabile dei marcatori, la riserva di alimentazione dei marcatori e le apparecchiature mediche trasportate. La certificazione di un veicolo visivamente simile non è sufficiente.
Il veicolo deve avere:
- freni di servizio e di stazionamento indipendenti, capaci di trattenere il veicolo a pieno carico sulla pendenza massima approvata senza fare affidamento sugli equidi;
- un baricentro basso e stabile;
- ruote, pattini, porte e organi in movimento protetti;
- accesso e uscita sicuri per il paziente;
- un sistema di bloccaggio della barella con almeno due punti di ritenuta indipendenti;
- contenimento per il paziente e per ogni oggetto medico sciolto;
- sospensioni e pneumatici o pattini scelti per il percorso;
- sgancio d’emergenza accessibile da entrambi i lati;
- collegamento con la centrale d’emergenza;
- illuminazione, marcatori e sistemi di segnalazione di pericolo leciti.
Articolo 6. Prove di frenatura e di stabilità
Il veicolo a pieno carico deve arrestarsi ripetutamente dalla velocità massima di percorso certificata senza bloccaggio delle ruote, sbandamento a coltello, urto delle stanghe, scivolamento incontrollato dei pattini, beccheggio eccessivo o sforzo di frenata evitabile a carico degli equidi. Il freno di stazionamento deve tenere per non meno di dieci minuti sulla pendenza massima approvata in entrambi i sensi di marcia.
Il veicolo deve superare le prove a carico di svolta, di pendenza trasversale, di ostacolo, di solco, di fondo bagnato, di corsia d’emergenza e di vento laterale senza sollevamento delle ruote, tendenza al ribaltamento, oscillazione pericolosa, instabilità della piattaforma del paziente o urto dei finimenti.
Articolo 7. Prova del sobbalzo del paziente
La vibrazione e l’urto sulla piattaforma del paziente devono essere misurati su ogni classe di percorso approvata, a pieno carico rappresentativo. Il veicolo non può essere approvato ove una modifica realizzabile delle sospensioni, delle ruote, dei pneumatici, dei pattini, del percorso, della velocità o del caricamento riduca sensibilmente il sobbalzo del paziente senza accrescere il gravame per il benessere degli equidi né ritardare le cure.
Una relazione tecnica deve registrare l’accelerazione verticale quadratica media, gli urti di picco, il movimento laterale, il beccheggio, il rollio, la velocità di prova, il fondo del percorso, il carico, la pressione dei pneumatici o lo stato dei pattini e il confronto con configurazioni alternative. Si impiega la configurazione lecita con il minor sobbalzo.
Articolo 8. Velocità e instradamento
La velocità massima certificata è specifica per ciascun percorso e tiene conto dello spazio di arresto, della visibilità, del fondo, della pendenza, del recupero della pariglia, delle condizioni del paziente e della stabilità del veicolo. Lo stato di emergenza non autorizza il galoppo, le curve insicure, il sorpasso ravvicinato o la velocità oltre la configurazione provata.
La centrale d’emergenza sceglie il percorso sicuro più rapido, non semplicemente il percorso più breve. Le corsie d’emergenza dedicate e sicure per gli zoccoli, i glideway, i percorsi per slitte, i punti di cambio e le aree di accostamento sono impiegati ove riducano il tempo o il sobbalzo senza accrescere il rischio per gli equidi.
Articolo 9. Certificazione della pariglia
Ogni equide deve essere certificato individualmente per il servizio d’emergenza, per lo specifico ruolo nell’attacco, per la classe di percorso, la classe di velocità, il veicolo, i comandi di guida senza morso, le condizioni di traffico, la stazione ferma durante il caricamento, lo sgancio d’emergenza, la separazione dalla pariglia e il recupero dopo il servizio.
Una pariglia di quattro equidi può essere impiegata ove occorra per velocità, stabilità, ripartizione della frenatura o esigenze del percorso. Le dimensioni della pariglia non possono essere accresciute per mascherare un veicolo troppo pesante o mal progettato.
Gli equidi di volata devono essere certificati per sicurezza sulla linea, concentrazione sul percorso, coraggio nel traffico, velocità sostenibile e recupero. Gli equidi di timone devono essere certificati per potenza regolare, stabilità in frenata, stabilità in curva e calma in prossimità del veicolo. La razza non sostituisce la certificazione individuale.
Articolo 10. Sistema di cambio
Un piano di cambio è obbligatorio ove il percorso probabile dell’intervento, il tempo atmosferico, il carico di lavoro o il viaggio di ritorno possano eccedere la capacità ordinaria certificata di una sola pariglia. Gli equidi di cambio devono essere riposati, ispezionati, immediatamente disponibili e non contemporaneamente assegnati altrove.
Nessuna pariglia può proseguire per il fatto che un cambio non fosse disponibile, ove il proseguire ecceda la capacità lecita. La centrale d’emergenza deve mutare il percorso, trasferire il paziente ad altra carrozza d’emergenza certificata, chiamare una pariglia di cambio riposata oppure stabilizzare e curare il paziente presso il più vicino punto sanitario sicuro. Il trasporto stradale a motore non è un’alternativa lecita in Hrossagrið.
Articolo 11. Equipaggio
Il conducente deve essere titolare di una licenza per carrozza sanitaria d’emergenza relativa alla pariglia, al veicolo, al percorso, alla velocità e alla classe di servizio. Un secondo membro dell’equipaggio, competente, assiste il paziente nel vano a lui destinato, salvo che il progetto del servizio preveda un’alternativa parimenti sicura.
L’equipaggio deve essere addestrato al primo soccorso degli equidi, al primo soccorso degli esseri umani adeguato al ruolo, allo sgancio d’emergenza, all’incendio del veicolo, alla risposta alle collisioni, alla prevenzione delle fughe, alla protezione del luogo dell’evento, alla movimentazione della barella, alle comunicazioni e al trasferimento verso altro mezzo di trasporto.
Articolo 12. Ispezione precedente al servizio
Prima di ogni periodo di servizio, il servizio deve ispezionare gli equidi, i finimenti, i finimenti della testa, il veicolo, i freni, le ruote o i pattini, le sospensioni, i bloccaggi della barella, i mezzi di contenimento, l’illuminazione stradale, i sistemi di allarme d’emergenza, i marcatori, la commutazione dell’illuminazione dei marcatori, la luminosità, la riserva della batteria e il sistema di riserva, le comunicazioni, gli attrezzi d’emergenza, l’acqua e la prontezza del cambio. Un elemento di sicurezza risultato inidoneo esclude l’unità dal servizio finché non sia corretto.
Articolo 13. Recupero dopo il servizio
Dopo ciascun intervento d’emergenza, ogni equide riceve un immediato controllo di benessere, registrato. Ogni intervento che ecceda i limiti ordinari, che comporti elevato gravame climatico, collisione, scivolamento, impigliamento, recupero anomalo o sofferenza esige la revisione del veterinario o dell’autorità competente e non meno di quarantotto ore di congedo di recupero, con congedo più lungo ove disposto.
Il veicolo, i finimenti e l’attrezzatura devono essere ispezionati dopo ogni intervento grave e prima del reimpiego.
Articolo 14. Registri degli interventi
Il servizio deve conservare per almeno dieci anni l’ora di chiamata, l’autorizzazione, l’ora di caricamento del paziente, il percorso, la velocità, le soste, la pariglia, l’impiego del cambio, il clima, il carico, i dati del veicolo, le osservazioni di benessere, l’ora di arrivo, il trasferimento del paziente, i riscontri successivi al servizio e ogni guasto dell’attrezzatura o della strada.
Articolo 15. Illeciti
Costituisce illecito rivendicare lo stato di emergenza per un trasporto ordinario, impiegare una pariglia o un veicolo non certificati, eccedere i limiti certificati di velocità o di percorso, omettere un cambio prescritto, fare affidamento sugli equidi anziché sui freni, trasportare attrezzatura non assicurata, falsificare i tempi di intervento o i registri di benessere, ovvero proseguire dopo il verificarsi di una condizione di arresto dell’equide o del veicolo.
Articolo 16. Definitività
Il presente Standard è diritto vincolante in materia di carrozze sanitarie d’emergenza. I successivi manuali tecnici possono aggiungere dettagli o requisiti più severi, ma non possono attenuarlo.