Libro III · Atto
Codice imperiale per il benessere degli equidi da traino al lavoro
Il presente Codice disciplina ogni equide impiegato o detenuto per l’impiego nel lavoro con carrozza, con carretto, con carro, con slitta, di trasporto merci, di vettura pubblica, cerimoniale, agricolo, d’emergenza e con altri veicoli all’interno dell’Impero, nonché i conducenti, gli esercenti, i veicoli, la bardatura, i percorsi, le marcature e le autorità connessi a tale lavoro.
Il presente Codice ha per scopo di assicurare che nessuna carrozza, nessun veicolo, percorso, esercizio, servizio, cerimonia, tradizione, domanda del pubblico, profitto, registrazione, licenza, approvazione di percorso o finalità d’emergenza sia anteposto al benessere e alla sicurezza dell’equide.
Indice
- I. Applicazione, scopo e autorità
- II. Autorizzazione, passaporti e registri
- III. Idoneità e attitudine dell’equide
- IV. Controlli quotidiani, sorveglianza e registri degli incidenti
- V. Bardatura, finimenti e finimenti della testa per la strada pubblica
- VI. Standard di benessere relativi ai veicoli
- VII. Carico di lavoro, riposo, attesa e stazione in piedi
- VIII. Tempo atmosferico, gravame climatico e condizioni del fondo
- IX. Percorsi, infrastrutture stradali e rapporto con il pubblico
- X. Marcatura dello stato sulla strada pubblica
- XI. Illuminazione della carrozza e lampade di guida al suolo per gli equidi
- XII. Lavoro commerciale, di vettura pubblica, di noleggio, di trasporto merci e cerimoniale
- XIII. Carrozze d’emergenza, sanitarie, di soccorso e di servizio
- XIV. Vigilanza, ispezioni e responsabilità
- Allegato A. Standard definitivo di marcatura dello stato degli equidi da traino sulle strade pubbliche
- Allegato B. Standard definitivo di illuminazione e segnalazione delle carrozze
- Allegato C. Standard definitivo della Corte di riposo
- Allegato D. Standard definitivo della carrozza sanitaria d’emergenza
- Allegato E. Standard definitivo del carico di lavoro e del recupero
- Allegato F. Applicazione al traino dello Standard imperiale del gravame climatico equino
- Allegato G. Standard tecnico definitivo della carrozza sanitaria d’emergenza
- Allegato H. Definitività, modifica e principio della regola più rigorosa
Capo IApplicazione, scopo e autorità
Articolo 1 — Applicazione
Il presente Codice si applica a ogni cavallo, pony, mulo, asino, bardotto, ibrido di zebra o altro equide impiegato, preparato per l’impiego, presentato per l’impiego o detenuto per l’impiego nel lavoro con carrozza, con carretto, con carro, con slitta, di trasporto merci, di vettura pubblica, di trasporto pubblico, cerimoniale, agricolo, commerciale, di noleggio, turistico, governativo, d’emergenza o con veicolo privato all’interno dell’Impero.
Il presente Codice si applica:
- ai veicoli a un solo equide;
- alle pariglie;
- ai tandem;
- alle mute;
- agli equidi di testa;
- agli equidi di timone;
- agli equidi di riserva e di ricambio tenuti per il lavoro con carrozza;
- agli equidi in addestramento per il lavoro con carrozza;
- agli equidi in attesa, in riposo, in fase di carico, di scarico o fermi in piedi mentre sono assegnati al lavoro con carrozza;
- ai veicoli, alla bardatura, alle condizioni del percorso, all’illuminazione, alle marcature, ai registri, agli esercenti, ai conducenti, agli accompagnatori, ai proprietari, alle imprese e alle autorità pubbliche connessi al lavoro con carrozza.
Il presente Codice non disciplina la polizia a cavallo, il pattugliamento montato, i corrieri montati o gli equidi condotti a mano, salvo che essi siano attaccati a un veicolo ovvero che altra legge stradale imperiale estenda loro espressamente il presente Codice.
Articolo 2 — Scopo
Il presente Codice ha per scopo di assicurare che nessuna carrozza, nessun veicolo, percorso, esercizio, servizio, cerimonia, tradizione, domanda del pubblico, profitto, registrazione, licenza, approvazione di percorso o finalità d’emergenza sia anteposto al benessere e alla sicurezza dell’equide.
Gli equidi da traino al lavoro devono essere gestiti come animali viventi dotati di esigenze fisiche, sociali, sensoriali, emotive e di recupero. Essi non possono essere trattati come motori, beni ornamentali, sistemi di frenata, attrazioni per il pubblico o parti di trasporto sostituibili.
Articolo 3 — Supremazia del benessere
Nessuna autorizzazione, registrazione, valore commerciale, rilievo storico, valore cerimoniale, popolarità presso il pubblico, necessità di trasporto, finalità di servizio pubblico o licenza di esercente può prevalere sui requisiti di benessere del presente Codice.
Ove l’equide sia inidoneo, insicuro, sofferente, sottoposto a lavoro eccessivo, ferito, spaventato, surriscaldato, infreddolito, zoppo, bardato scorrettamente, insufficientemente addestrato o comunque incapace di lavorare in sicurezza, esso deve essere allontanato dal lavoro a prescindere dall’approvazione del veicolo, dall’approvazione del percorso, dalla licenza del conducente, dalla licenza dell’esercente, dal pagamento del cliente o dalla necessità pubblica del servizio.
Articolo 4 — Rapporto con le altre leggi imperiali
Il presente Codice deve essere letto congiuntamente:
- al Codice imperiale dei finimenti, dei mezzi di contenimento e del benessere;
- al Codice imperiale generale del benessere degli equidi;
- al Codice imperiale della strada e dei conducenti;
- al Modello imperiale di passaporto dell’equide da lavoro;
- a ogni Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti;
- a ogni Standard imperiale di marcatura dello stato degli equidi sulle strade pubbliche;
- a ogni Standard imperiale di illuminazione e segnalazione delle carrozze;
- a ogni Standard imperiale del gravame climatico equino.
Gli Allegati del presente Codice sono definitivi e vincolanti per gli equidi da traino. Uno standard imperiale separato può fornire ulteriori dettagli o requisiti più rigorosi, ma non può indebolire, sospendere o sostituire il presente Codice se non mediante modifica per legge imperiale.
Articolo 5 — Definizioni
Ai fini del presente Codice:
Per marcatore facciale si intende un elemento di finimento facciale ammesso, non costrittivo e portamarcatore, impiegato per esporre chiaramente dal davanti un inserto di stato stradale intercambiabile. I marcatori facciali sono frentere portamarcatore oppure muserole portamarcatore. Il marcatore facciale può essere integrato nei finimenti della testa oppure applicato come elemento separato privo di funzione di controllo.
Per frentera si intende, ai fini del diritto imperiale, un elemento frontale che scende verticalmente lungo il centro della testa dell’equide dalla parte superiore della briglia, dalla testiera, dal frontalino, dalla zona del sopraccapo o da equivalente attacco superiore verso la fronte o il dorso del naso. Può essere una cinghia stretta, una disposizione a X o ramificata oppure un largo pannello ornamentale, e può terminare al di sopra della capezzina, esservi fissata, sovrapporvisi o proseguire su di essa. La frentera portamarcatore può recare il proprio inserto ufficiale sulla fronte oppure sulla parte stabile del dorso del naso. Un elemento che si limiti ad attraversare o a circondare il naso, privo di collegamento verticale superiore sulla testa, non è una frentera.
Per muserola si intende, ai fini del diritto imperiale, una capezzina o un nasello che attraversa e ordinariamente circonda il naso dell’equide. La muserola portamarcatore può essere larga, decorativa, montata separatamente, incorporata in finimenti della testa leciti oppure integrata in una capezzina di controllo lecita. Non deve necessariamente essere fissata al frontalino, al sopraccapo o ad alcun elemento frontale verticale. Il termine comprende la capezzina o il nasello larghi e portamarcatore, ammessi, che svolgano la medesima funzione, quale che sia la loro denominazione commerciale o regionale.
La frentera o la muserola valgono come marcatore facciale soltanto ove offrano un campo d’inserto dedicato e chiaramente visibile, di dimensione e contrasto sufficienti per l’uso stradale. Un piccolo ornamento, un medaglione, una borchia, un distintivo o una placchetta decorativa che non possano recare visibilmente l’inserto prescritto non sono idonei.
Il marcatore facciale non può ostacolare la vista, le orecchie, la respirazione, la dilatazione delle narici, i nervi facciali, la comodità del ciuffo, il movimento della testa, la funzione dei finimenti della testa, l’azione della redine o della guida né il rilascio della pressione. Ove sia integrato in una capezzina che esercita pressione, né la sua finestra, né la sua fessura, né la sua tasca, né l’inserto, né il supporto, né la bordatura, né le chiusure possono irrigidire la capezzina, creare bordi duri o punti di pressione, concentrare la forza, pregiudicare l’aderenza o il rilascio, o alterare l’azione delle redini o delle guide.
Per certificato di lavoro con carrozza si intende il certificato ufficiale, registrato nel Passaporto dell’equide da lavoro o nel registro imperiale centrale, che indica lo stato lecito di lavoro con carrozza dell’equide, la classe di percorso, la classe di veicolo, il ruolo nell’attacco, i limiti di carico di lavoro, le restrizioni climatiche, le restrizioni riproduttive, le restrizioni relative ai finimenti e la scadenza dell’ispezione.
Per capacità lecita si intende il massimo veicolo, carico, numero di passeggeri, tempo di trazione attiva, durata del turno, classe di percorso, pendenza, fondo, velocità, gravame meteorologico, ruolo nell’attacco e tipo di servizio che il singolo equide o la muta possono lecitamente sostenere senza eccedere il presente Codice, il proprio Passaporto, le restrizioni veterinarie, l’approvazione del percorso, l’approvazione del veicolo o qualsiasi ordine più rigoroso in materia di benessere.
Per equide gravido si intende ogni equide noto o ragionevolmente sospettato di essere gravido, registrato come gravido, in attesa di conferma della gravidanza ovvero trattato da un veterinario come protetto in ragione della gravidanza. Le indicazioni di sesso, gli errori di registrazione, le pretese di proprietà, l’assenza di visibile ingrossamento addominale o la mancanza di immediata conferma diagnostica non autorizzano il lavoro nelle more della valutazione.
Per cure veterinarie regolari si intendono le cure preventive e di verifica dell’idoneità programmate a intervalli adeguati all’età, alla salute, al lavoro, allo stato riproduttivo e all’esposizione climatica del singolo equide, nonché alla scienza veterinaria. Per gli equidi da traino in attività, le cure veterinarie regolari comprendono un esame veterinario completo dell’idoneità almeno ogni sei mesi, salvo che un veterinario o l’autorità competente esigano un intervallo più breve; un esame ulteriore dopo lesione, malattia, mutamento dello stato di gravidanza, collasso, stress da caldo, stress da freddo, zoppia, difficoltà respiratoria, terapia farmacologica o incidente grave; una revisione della cura degli zoccoli a intervalli adeguati alla crescita dello zoccolo e all’usura del percorso, ordinariamente ogni quattro-otto settimane; e una valutazione dentale almeno ogni dodici mesi, o più spesso ove l’età, lo stato dentale, l’aderenza dei finimenti della testa senza morso, il peso, la masticazione o il parere veterinario lo esigano.
Per grave impigliamento si intende ogni impigliamento che coinvolga la bardatura, i tiranti, le redini o le guide, le stanghe, il timone, la braca, la groppiera, l’attrezzatura del marcatore, i fanali, parti del veicolo, gli arti, la coda, i finimenti della testa, oggetti del pubblico, arredi stradali, un altro equide, una persona o il carico, e che cagioni lesione, panico, caduta, collasso, zoppia, perdita di controllo, sgancio d’emergenza, intrappolamento degli arti o della testa, instabilità del veicolo, pericolo per la circolazione, impossibilità di muoversi liberamente ovvero qualsiasi situazione in cui il perdurare del contenimento creerebbe un rischio rilevante per il benessere o per la pubblica sicurezza.
Per grave impigliamento nella bardatura si intende il grave impigliamento nel quale siano coinvolti la bardatura, i tiranti, le guide, le stanghe, il timone, la braca, la groppiera, il pettorale, la collana, i portastanghe, le cinghie, i supporti dei marcatori, i supporti dei fanali o l’attrezzatura collegata al veicolo.
Per trazione attiva si intende ogni periodo durante il quale l’equide è attaccato a un veicolo e traina, trattiene, dirige, stabilizza, contrasta l’arretramento, indietreggia, svolta, frena, sosta in piedi sotto il carico del veicolo o comunque sopporta una forza connessa al veicolo.
Per percorso approvato si intende il percorso approvato per il veicolo, l’equide, la muta, il carico, il tempo atmosferico, la condizione della circolazione, il fondo stradale, la pendenza e il tipo di servizio rilevanti.
Per pannello di stato pettorale si intende una placca, un distintivo, un pannello o un supporto portamarcatore non costrittivo, fissato a un pettorale, a una pettorina, alla parte anteriore della bardatura o ad attrezzatura ammessa in posizione pettorale per finalità di stato stradale, di stato di servizio o di visibilità. Il pannello di stato pettorale non può fungere da martingala, da modificatore dell’azione delle redini, da mezzo di contenimento della testa, da tirante di abbassamento, da dispositivo di postura fissa o da ausilio di addestramento.
Per carrozza si intende ogni veicolo trainato da equidi, ivi compresi la carrozza, il carretto, il carro, la vettura pubblica, la vettura di gala, l’omnibus, la slitta, il veicolo da trasporto merci, il veicolo agricolo, il veicolo cerimoniale, il veicolo sanitario, il veicolo di soccorso, il veicolo postale, il veicolo governativo o il veicolo di addestramento.
Per equide da traino si intende ogni equide impiegato o destinato all’impiego nel lavoro con carrozza.
Per lavoro con carrozza si intende ogni lavoro con veicolo, esclusa la monta, nel quale l’equide è attaccato a un veicolo, lo traina, lo trattiene, lo stabilizza, lo dirige ovvero è addestrato a operare con esso.
Per conducente si intende la persona che controlla o è responsabile del controllo di una carrozza, di un veicolo, di una muta, del movimento sul percorso, dell’arresto, della svolta, della salita dei passeggeri o dell’interazione sulla strada pubblica.
Per carrozza sanitaria d’emergenza si intende il veicolo autorizzato di trasporto sanitario trainato da equidi, progettato per il trasporto urgente del paziente, per l’intervento sanitario o per l’evacuazione dei feriti.
Per lampada di guida al suolo per l’equide si intende una lampada fissa, rivolta verso il basso, montata su attrezzatura ammessa in posizione pettorale e impiegata per illuminare il fondo stradale davanti all’equide ai fini dell’appoggio, della fiducia e del riconoscimento degli ostacoli da parte dell’equide stesso.
Per equide in stato verde si intende l’equide non ancora pienamente certificato per la strada ordinaria, ma lecitamente ammesso sulla strada pubblica in forza di un certificato stradale provvisorio, di addestramento, limitato o sorvegliato.
Per esercente si intende la persona, l’impresa, la scuderia, l’autorità pubblica, l’istituzione, il servizio o l’organizzazione che possiede, gestisce, prende a nolo, dà a nolo, fornisce, invia, trae profitto, sorveglia o controlla il lavoro con carrozza.
Per Corte di riposo si intende una struttura di riposo per equidi approvata, che offra spazio sufficiente, acqua, riparo, appoggio sicuro, sorveglianza, separazione dai veicoli e condizioni di riposo per gli equidi da traino durante le soste più lunghe o le pause di lavoro.
Per inserto di stato stradale si intende l’inserto intercambiabile, retroriflettente di classe stradale e a illuminazione propria commutabile, colorato, bordato o recante emblema, esposto in un marcatore facciale ammesso e impiegato per indicare la certificazione stradale, la restrizione, il pericolo o lo stato di servizio autorizzato dell’equide.
Per Passaporto dell’equide da lavoro si intende il registro individuale ufficiale prescritto per l’equide da traino al lavoro. Il modello è tenuto separatamente come Modello imperiale di passaporto dell’equide da lavoro.
Capo IIAutorizzazione, passaporti e registri
Articolo 6 — Obbligo del Passaporto dell’equide da lavoro
Nessun equide può essere impiegato nel lavoro con carrozza se non è munito di un Passaporto dell’equide da lavoro individuale.
Il Passaporto identifica l’equide e registra, ove pertinenti:
- l’identità e la proprietà;
- la specie e il tipo;
- l’età e la data di nascita ove nota;
- l’altezza e la condizione corporea;
- i segni particolari;
- il microchip o l’identificazione ufficiale;
- la certificazione stradale;
- la certificazione per il lavoro con carrozza;
- l’idoneità veterinaria;
- lo stato della cura degli zoccoli;
- lo stato della cura dentale;
- lo stato delle vaccinazioni e del controllo delle malattie;
- i registri di aderenza della bardatura;
- la classe di veicolo ammessa;
- la classe di percorso ammessa;
- la classe di carico di lavoro ammessa;
- le restrizioni meteorologiche;
- lo stato dei paraocchi o dell’attrezzatura sensoriale;
- l’approvazione della lampada di guida al suolo, ove sia prescritta un’approvazione individuale;
- lo stato del marcatore di stato stradale;
- i registri di riposo, di lavoro, degli incidenti, delle lesioni, delle sospensioni e degli allontanamenti dal lavoro.
Il modello di Passaporto resta un documento giuridico e amministrativo separato. Il presente Codice ne prescrive l’uso, ma non incorpora il Passaporto nel presente Codice.
Articolo 7 — Licenza di esercente
Nessuno può esercitare un’impresa di carrozze, un servizio di vettura pubblica a carrozza, un servizio turistico con carrozza, un servizio di trasporto merci con carrozza, un servizio cerimoniale con carrozza, un servizio di trasporto pubblico con carrozza, un servizio d’emergenza con carrozza, un servizio di noleggio di carrozze o un servizio con carrozza sulla strada pubblica senza una licenza di esercente.
La licenza di esercente esige la prova:
- della cura competente degli equidi;
- di leciti assetti di scuderia, di uscita all’aperto e di riposo;
- di percorsi approvati;
- di veicoli approvati;
- di bardatura approvata;
- di conducenti e accompagnatori approvati;
- dell’accesso veterinario;
- dell’accesso al maniscalco;
- della capacità di tenuta dei registri;
- della sorveglianza meteorologica;
- della pianificazione della risposta alle emergenze;
- dell’assicurazione o della conformità in materia di responsabilità civile verso terzi ove prescritte;
- della conformità alle ispezioni sul benessere;
- della formazione del personale sul presente Codice e sul Codice dei finimenti.
La licenza di esercente può essere sospesa immediatamente ove la prosecuzione dell’esercizio presenti un rischio rilevante per il benessere.
Articolo 8 — Competenza del conducente e dell’accompagnatore
Nessuno può condurre una carrozza su una strada pubblica, su un percorso commerciale, su un percorso per passeggeri, su un percorso per il trasporto merci, su un percorso di servizio pubblico, su un percorso cerimoniale o su un percorso d’emergenza se non è munito di licenza per il veicolo, per la muta, per il percorso, per la condizione della circolazione e per il tipo di servizio rilevanti.
Il conducente munito di licenza deve essere competente:
- nel controllo alla guida senza morso;
- nell’ispezione della bardatura;
- nell’ispezione del veicolo;
- nell’uso dei freni;
- nella sicurezza del percorso;
- nelle segnalazioni di sorpasso e di arresto;
- nel riconoscimento del linguaggio del corpo dell’equide;
- nel riconoscimento della zoppia e della sofferenza;
- nel rischio da caldo, da freddo, da bagnato, da vento e da terreno;
- nella sicurezza dei passeggeri;
- nello sgancio d’emergenza;
- nella segnalazione degli incidenti;
- nel governo dell’interazione con il pubblico.
Ove il percorso, il carico, la circolazione, il tempo atmosferico, la dimensione della muta, il tipo di servizio o il numero dei passeggeri esigano un accompagnatore, la carrozza non può circolare senza un accompagnatore competente.
Articolo 9 — Autorizzazione del veicolo
Nessuna carrozza può essere impiegata se il veicolo non è autorizzato per l’equide o per la muta, per il tipo di lavoro, per il percorso, per il carico, per la velocità, per la richiesta di frenata, per la condizione meteorologica e per il fondo stradale.
L’autorizzazione del veicolo considera:
- il peso;
- l’equilibrio;
- il baricentro;
- l’aderenza delle stanghe o del timone;
- l’angolo dei tiranti;
- lo stato delle ruote o dei pattini;
- il progetto dei freni;
- lo sgancio d’emergenza;
- le sospensioni;
- la stabilità dei passeggeri;
- il fissaggio del carico;
- i fanali stradali;
- le segnalazioni di svolta e di frenata;
- il pannello posteriore di stato;
- i marcatori laterali;
- la livrea di servizio ove pertinente;
- la compatibilità con la bardatura e con l’equide.
L’autorizzazione del veicolo non autorizza l’impiego con un equide, una muta, un percorso, un carico o un tipo di servizio diversi, salvo che l’autorizzazione copra espressamente tale impiego.
Articolo 10 — Certificazione stradale e di traino dell’equide
Nessun equide può essere impiegato nel lavoro con carrozza su una strada pubblica se non è titolare della prescritta certificazione stradale e per il lavoro con carrozza.
La certificazione valuta:
- la maturità fisica;
- l’idoneità veterinaria;
- la sanità degli zoccoli;
- l’idoneità respiratoria;
- l’idoneità cardiovascolare;
- l’idoneità muscoloscheletrica;
- il temperamento;
- l’addestramento;
- la tolleranza alla circolazione;
- la tolleranza alla folla;
- la tolleranza al rumore;
- la capacità di arrestarsi e di restare fermo;
- la capacità di partire con calma;
- la capacità di svoltare, di indietreggiare, di cedere il passo e di attendere;
- la capacità di lavorare nell’attacco proposto;
- la capacità di tollerare i marcatori stradali e i fanali ammessi;
- l’attitudine al percorso, al carico, al veicolo e alla classe meteorologica proposti.
Il certificato può essere ordinario, provvisorio, limitato, valido per il solo addestramento, specifico per un servizio, specifico per un percorso, specifico per un veicolo, stagionale, temporaneo, sospeso o revocato.
Ogni certificato indica la capacità lecita dell’equide. Il certificato che non indichi la capacità lecita, la scadenza, il fondamento ispettivo e l’autorità certificante è incompleto e non autorizza il lavoro con carrozza sulla strada pubblica.
Il modello di certificato prescritto è tenuto come documento giuridico e amministrativo separato: il Modello imperiale di certificato stradale e di lavoro dell’equide da traino. Il presente Codice ne prescrive l’uso, ma non incorpora il modello di certificato nel presente Codice.
Articolo 11 — Età minima per il lavoro con carrozza
Nessun equide di Categoria L può essere impiegato in lavoro pubblico, commerciale, di trasporto passeggeri, di trasporto merci, d’emergenza, cerimoniale, di noleggio o regolare con carrozza prima di quarantotto mesi compiuti di età. Nessun equide di Categoria H può essere impiegato in tale lavoro prima di sessanta mesi compiuti di età. Si applicano la classificazione di maturità e la più rigorosa progressione del primo anno prescritte dal Codice imperiale generale del benessere degli equidi.
L’equide di Categoria L di età inferiore a quarantotto mesi compiuti e l’equide di Categoria H di età inferiore a sessanta mesi compiuti non possono essere posti in trazione attiva su una strada pubblica. Ogni equide nei suoi primi dodici mesi di trazione attiva deve rispettare l’articolo 60 e l’Allegato 5 del Codice imperiale generale del benessere degli equidi.
L’esposizione a mano attentamente sorvegliata, la desensibilizzazione, la familiarizzazione con la bardatura senza carico e l’addestramento senza trazione possono essere leciti ove consentiti dal Codice imperiale generale del benessere degli equidi e ove non cagionino dolore, affaticamento, paura, sollecitazione articolare o sovraccarico mentale.
Articolo 12 — Nessuna autorizzazione in base alla sola razza
Nessuna razza, tipo, linea di sangue, genealogia, posizione nel registro, colore, taglia, uso storico, valore simbolico nazionale o reputazione commerciale rende l’equide idoneo al lavoro con carrozza.
L’approvazione si fonda sulla salute, sulla maturità, sull’addestramento, sulla conformazione, sul temperamento, sull’andatura, sul recupero, sull’attitudine al percorso, sull’attitudine alla bardatura e sul benessere del singolo equide.
Una razza o un incrocio possono essere preferiti per una classe di lavoro soltanto ove la preferenza si fondi su prove funzionali attinenti al benessere e non esoneri il singolo equide dalla certificazione.
Articolo 12A — Gravidanza, allattamento, puledri e protezione riproduttiva
Nessun equide gravido può essere impiegato nel lavoro con carrozza, nel lavoro alla guida, nella trazione attiva, nel lavoro con veicolo commerciale, nel lavoro di trasporto di passeggeri con carrozza, nel lavoro di trasporto merci, nel lavoro a noleggio, nel lavoro di vettura pubblica, nel lavoro con veicolo d’emergenza, nel lavoro con veicolo cerimoniale o nel lavoro con veicolo sulla strada pubblica.
La gravidanza iniziale non può essere considerata un periodo sicuro per il lavoro pesante. All’equide gravido può essere consentita soltanto quell’attività leggera montata, condotta a mano, di uscita all’aperto, veterinaria, terapeutica o di condizionamento ammessa dalla scienza veterinaria attuale, dal Codice imperiale generale del benessere degli equidi e dalle restrizioni veterinarie individuali dell’equide. Il presente Codice non può essere invocato per autorizzare alcun equide gravido a trainare, a trattenere, a stabilizzare, a frenare o a sostare in piedi in assegnazione a un veicolo.
L’equide visibilmente gravido in stato avanzato, prossimo al parto, vulnerabile sotto il profilo medico, ad alto rischio, di recente fecondato, di recente sgravato, nel puerperio o in allattamento non può essere assegnato al lavoro con carrozza, al lavoro collegato a un veicolo, al lavoro montato, al lavoro alla guida, al lavoro di addestramento, all’esibizione pubblica, al lavoro commerciale, al lavoro sportivo, al lavoro cerimoniale, al lavoro a noleggio, al lavoro turistico o ad altro lavoro. Sono ammesse soltanto l’uscita all’aperto, la manipolazione delicata, l’esame veterinario, il trattamento veterinario, lo spostamento a tutela del benessere o lo spostamento terapeutico espressamente consentiti o prescritti da un veterinario secondo la scienza veterinaria attuale.
L’equide in allattamento o che allatta non può essere impiegato in lavoro pubblico, commerciale, di vettura pubblica, di trasporto merci, di noleggio, d’emergenza, cerimoniale, turistico o regolare con carrozza. Il puledro non può essere legato, condotto a mano, guidato a fianco, esposto insieme all’equide o trasportato quale parte del lavoro con carrozza per finalità di attrazione, di pubblicità, di comodità dell’addestramento o di richiesta della clientela.
Ove la gravidanza sia scoperta o ragionevolmente sospettata nel corso di un’assegnazione al lavoro con carrozza, l’equide deve essere immediatamente allontanato dalla trazione attiva, il veicolo deve essere messo in sicurezza con mezzi leciti e l’equide deve ricevere adeguata valutazione veterinaria e la corrispondente modifica dello stato nel Passaporto.
L’equide non può essere punito, venduto, occultato, ceduto, sottoposto a lavoro eccessivo o registrato in modo inesatto per il fatto che la gravidanza, la gravidanza sospettata, l’allattamento, l’inattitudine riproduttiva o il benessere del puledro impediscano il lavoro con carrozza.
Articolo 12B — Marcatore stradale dello stato di gravidanza
L’equide gravido lecitamente presente su una strada pubblica per una qualsiasi finalità ammessa diversa dal traino deve esporre in un marcatore facciale un inserto di stato stradale di gravidanza ammesso, ove ciò sia prescritto dallo Standard imperiale di marcatura dello stato degli equidi sulle strade pubbliche.
Il pannello dello stato di gravidanza consiste in un campo bianco, retroriflettente di classe stradale e a illuminazione commutabile, con bordo violetto e con emblema ammesso di equide gravido, di madre con puledro o di gravidanza. Il pannello ordina agli utenti della strada, ai conducenti, ai cavalieri, agli accompagnatori e al personale di servizio di lasciare spazio ulteriore, di evitare la pressione, di evitare l’affollamento e di evitare ritardi non necessari.
Nessun esercente di carrozze, conducente, ispettore, passeggero, cliente, organizzatore di eventi o autorità pubblica può considerare il pannello dello stato di gravidanza come autorizzazione al lavoro con carrozza. La marcatura dello stato di gravidanza è informazione stradale di protezione, non autorizzazione al lavoro.
Articolo 12C — Condizione corporea, preparazione muscolare e prontezza fisica
Nessun equide può essere certificato o impiegato per il lavoro con carrozza ove la sua condizione corporea, lo sviluppo muscolare, la linea superiore, la capacità di recupero, il peso o la generale prontezza fisica rendano il lavoro assegnato ingiusto o insicuro.
L’equide sottopeso, emaciato, in rapido calo ponderale, scarsamente muscolato, esausto, non condizionato, obeso, metabolicamente vulnerabile o visibilmente inidoneo deve essere allontanato dal lavoro con carrozza fino al benestare veterinario e al soddisfacimento dei requisiti di condizionamento.
La grande mole corporea, il tipo di razza pesante, le folte barbette, il temperamento calmo o la reputazione storica da tiro non possono essere invocati per giustificare scarsa idoneità, scarso recupero o carico eccessivo.
Articolo 12D — Farmaci, sedazione, doping e mascheramento del dolore
Nessun equide può essere impiegato nel lavoro con carrozza sotto l’effetto di farmaci, sedativi, tranquillanti, analgesici, antinfiammatori, stimolanti, agenti calmanti, agenti mascheranti, sostanze che alterino la prestazione o trattamenti che occultino il dolore, la zoppia, la malattia, l’affaticamento, lo stress da caldo, lo stress da freddo, la difficoltà respiratoria, la paura, l’infermità o l’inidoneità; che pregiudichino la coordinazione, il giudizio, l’equilibrio, la respirazione, la circolazione, il recupero o la sicurezza del comportamento; che accrescano artificiosamente la prestazione; che sopprimano i segnali di allarme; ovvero che comunque rendano il lavoro insicuro od occultino una condizione che imponga una restrizione o una sospensione.
La terapia farmacologica di mantenimento o terapeutica necessaria non vieta automaticamente il lavoro con carrozza. Il lavoro è lecito soltanto ove il veterinario curante confermi per iscritto che il farmaco non occulta dolore rilevante, zoppia, malattia, affaticamento, paura, stress da caldo o da freddo o altra inidoneità; non pregiudica la funzione sicura; non accresce artificiosamente la prestazione; non sopprime i segnali di allarme; e non contrasta con il certificato dell’equide, con il Passaporto, con i tempi di sospensione, con le regole di servizio o con la condizione attuale. Il farmaco, la finalità, la dose, i tempi, la data di revisione e tutte le restrizioni di lavoro devono essere registrati. Resta illecito impiegare un equide nel lavoro perché il trattamento ne ha occultato i segni di inidoneità.
Nessuno può somministrare, richiedere, permettere, occultare o omettere di dichiarare farmaci o trattamenti allo scopo di superare un’ispezione, di rispettare un orario, di completare un percorso, di nascondere una zoppia, di calmare la paura, di sopprimere la resistenza o di accrescere la capacità apparente di lavoro.
Articolo 12E — La vita fuori dal lavoro
L’equide da traino non può essere certificato ove il suo ordinario ricovero, l’uscita all’aperto, il contatto sociale, l’alimentazione, l’accesso all’acqua, il sonno, il recupero, le cure veterinarie, la cura degli zoccoli, la manipolazione o le disposizioni per il ritiro dall’attività non soddisfino il Codice imperiale generale del benessere degli equidi.
La buona condotta al lavoro non sana condizioni di vita illecite fuori dal lavoro. Un’impresa non può mantenere un lecito servizio pubblico di carrozze tenendo gli equidi in condizioni private illecite.
Capo IIIIdoneità e attitudine dell’equide
Articolo 13 — Idoneità generale al lavoro
L’equide da traino non può lavorare se non è idoneo al lavoro assegnatogli quel giorno.
L’equide è inidoneo al lavoro ove presenti, o si sospetti ragionevolmente che presenti:
- zoppia;
- andatura irregolare;
- riluttanza cagionata da dolore, paura, sfinimento o confusione;
- difficoltà respiratoria;
- tosse che possa incidere sulla sicurezza del lavoro;
- sudorazione anomala;
- stress da caldo;
- stress da freddo;
- disidratazione;
- segni di colica;
- febbre;
- gonfiore;
- ferite nelle zone coperte dalla bardatura;
- sfregamenti, piaghe, contusioni o perdita di pelo dovuti alla bardatura;
- dolore dorsale;
- dolore alla spalla;
- dolore al collo;
- dolore facciale;
- dolore allo zoccolo;
- lesione della bocca;
- segni neurologici;
- panico, blocco psichico, immobilizzazione, fuga, impennata, ripetuto rifiuto o comportamento difensivo;
- qualsiasi condizione che renda il lavoro insicuro o iniquo.
Articolo 14 — Cure veterinarie, degli zoccoli e dentali
Ogni equide da traino deve ricevere cure veterinarie, degli zoccoli e dentali regolari, adeguate al proprio lavoro. Per gli equidi da traino in attività, per cure veterinarie regolari si intende un esame veterinario completo dell’idoneità almeno ogni sei mesi, o prima ove il carico di lavoro, l’età, la gravidanza, l’allattamento, la malattia, la lesione, il gravame climatico, la terapia farmacologica, la difficoltà del percorso o l’attuale scienza veterinaria lo esigano. La cura degli zoccoli deve avvenire a intervalli adeguati alla crescita dello zoccolo, all’usura, al fondo del percorso, al metodo di pareggio o di ferratura e alla stagione, ordinariamente ogni quattro-otto settimane. La valutazione dentale deve avvenire almeno ogni dodici mesi, o più spesso ove l’età, la condizione, la masticazione, il peso, l’aderenza dei finimenti della testa o il parere veterinario lo esigano.
L’autorità competente può esigere:
- l’esame veterinario periodico dell’idoneità;
- l’esame preliminare alla stagione;
- il nulla osta successivo a lesione;
- la valutazione respiratoria;
- la valutazione cardiaca;
- la valutazione della zoppia;
- i registri della cura degli zoccoli;
- i registri di ferratura o di pareggio;
- i registri dentali;
- la valutazione del contatto della bardatura;
- la sorveglianza della condizione corporea.
Nessun equide può essere riammesso al lavoro con carrozza dopo lesione, malattia, zoppia, collasso, stress da caldo, stress da freddo, lesione da bardatura, difficoltà respiratoria, trauma da circolazione o incidente grave senza il nulla osta prescritto dall’autorità competente.
Articolo 14A — Malattie, malattie contagiose e biosicurezza
Nessun equide che presenti febbre, segni di malattia contagiosa, secrezione infettiva, tosse inspiegata, malattia respiratoria, diarrea, segni neurologici, letargia anomala o altro rischio di malattia può essere impiegato nel lavoro con carrozza o condotto in un posteggio pubblico di carrozze, in una piazzola d’attesa, in una Corte di riposo, in un deposito di noleggio, su un percorso di vettura pubblica, su un percorso di trasporto pubblico, su un percorso di manifestazione o in un deposito di servizio, salvo che per il necessario isolamento o per lo spostamento veterinario.
Gli esercenti devono mantenere procedure di controllo delle malattie per i posteggi condivisi, per le Corti di riposo, per i punti d’acqua, per le zone della bardatura, per i veicoli e per le stazioni di ricambio.
L’autorità competente può sospendere un equide, una muta, una scuderia, un percorso, un posteggio, una Corte di riposo, un esercente, un distretto o una classe di servizio in caso di focolaio sospetto, di focolaio confermato, di quarantena o di rischio per la sanità animale pubblica.
Articolo 14B — Protezione dello zoccolo, aderenza stradale e compatibilità con il fondo
L’equide da traino deve avere una protezione dello zoccolo, un pareggio, una ferratura o una gestione a piede scalzo adeguati al percorso, al tempo atmosferico, al fondo, alla pendenza, alla velocità, al carico, alla richiesta di frenata e alla condizione individuale dello zoccolo.
Nessun equide può lavorare con una protezione dello zoccolo allentata, spostata, cresciuta oltre misura, dolorosa, pericolosamente consumata, inadatta o che scivoli.
Il lavoro a piede scalzo è lecito soltanto ove la condizione individuale dello zoccolo e il fondo del percorso lo rendano adeguato sotto il profilo del benessere. I ferri, gli stivaletti, i ramponi, i cuscinetti, il borio, i tacchetti o altri dispositivi di aderenza sono leciti soltanto ove siano correttamente applicati, mantenuti, adatti al percorso e non creino un nuovo rischio per il benessere.
Il percorso deve essere rifiutato, limitato o sospeso ove l’aderenza dello zoccolo non possa essere resa sicura senza cagionare dolore allo zoccolo, tensione degli arti, scivolamento, scossoni, eccessivo contraccolpo o insicuro sforzo di compenso.
Articolo 15 — Temperamento e affidabilità stradale
L’equide da traino deve essere addestrato e temperamentalmente adatto all’ambiente stradale nel quale lavora.
L’equide da traino impiegato sulla strada pubblica deve essere in grado di:
- sostare con calma nelle ordinarie condizioni di circolazione;
- procedere in avanti senza panico;
- arrestarsi in modo affidabile;
- attendere agli attraversamenti e ai segnali;
- tollerare gli ordinari pedoni, cicli, carrozze, animali e movimenti del pubblico;
- rispondere ai leciti segnali di guida senza morso;
- accettare i marcatori di stato ammessi;
- accettare l’illuminazione della carrozza ammessa;
- accettare le lampade di guida al suolo per l’equide ammesse, ove impiegate;
- riprendersi da un ordinario soprassalto senza fuga incontrollata;
- lavorare in sicurezza con la pariglia, il tandem o la muta cui è assegnato, ove ricorra il caso.
L’equide che per rimanere governabile richieda paura, sfinimento, dolore, contenimento eccessivo, finimenti vietati, correzione dura, paraocchi estremi o costante soppressione non può essere certificato per la strada.
Articolo 15A — Benessere mentale, blocco psichico e falsa calma
La quiete, l’obbedienza, l’immobilità, la tolleranza, l’assenza di resistenza o l’apparente ottusità non possono valere come prova del benessere o dell’attitudine ove l’equide presenti blocco psichico, impotenza appresa, depressione, paura cronica, sfinimento, soppressione, dissociazione, ripetuta immobilizzazione o perdita del normale interesse.
L’equide da traino deve essere valutato quanto a fiducia, curiosità, ripresa dopo il soprassalto, disponibilità a impegnarsi, capacità di rilassarsi e assenza di indicatori di paura cronica.
L’equide che appaia governabile soltanto perché ha cessato di resistere deve essere allontanato dal lavoro con carrozza e valutato come caso di preoccupazione per il benessere.
Articolo 16 — Compatibilità della muta
Nessun equide può essere collocato in una pariglia, in un tandem, in una muta o in un attacco multiplo se la combinazione non è adeguata.
L’adeguatezza della muta deve tenere conto:
- della taglia;
- della falcata;
- della velocità;
- della forza;
- del temperamento;
- del grado di addestramento;
- della sicurezza sulla strada;
- dello stile di traino;
- del ruolo di frenata e di trattenuta;
- dell’assegnazione come equide di testa o di timone;
- dell’esperienza con gli altri equidi;
- della compatibilità in condizioni di circolazione, di folla, di tempo atmosferico e di emergenza.
Un equide calmo non può essere impiegato per mascherare, trascinare, contenere o compensare un equide inidoneo, in preda al panico, aggressivo, sfinito, zoppo o insufficientemente addestrato.
Articolo 17 — Allontanamento dal lavoro
L’equide da traino deve essere immediatamente allontanato dal lavoro ove la prosecuzione del lavoro creerebbe un rischio rilevante per il benessere.
L’allontanamento dal lavoro può essere ordinato:
- dal conducente;
- da un accompagnatore;
- dall’esercente;
- da un veterinario;
- da un ispettore del benessere;
- dalla Guardia Stradale ed Equina;
- dall’autorità competente;
- da qualsiasi funzionario d’emergenza autorizzato dalla legge.
Nessuno può punire, retrocedere, vendere, occultare, sovraccaricare di lavoro o comunque ritorcersi contro un equide perché è stato allontanato dal lavoro.
Capo IVControlli quotidiani, sorveglianza e registri degli incidenti
Articolo 18 — Ispezione pre-lavoro
Prima di ogni periodo di lavoro, il conducente o la persona competente designata deve ispezionare l’equide, la bardatura, il veicolo, le condizioni del percorso, le condizioni meteorologiche, i marcatori di stato stradale e l’illuminazione.
L’ispezione dell’equide deve comprendere:
- l’atteggiamento generale;
- l’andatura al passo e al trotto, con il trotto richiesto per lo screening della zoppia, salvo che il trotto sarebbe pericoloso o che una restrizione veterinaria disponga altrimenti;
- la respirazione;
- i segni di idratazione;
- la sudorazione o la condizione del mantello;
- ferite, sfregamenti, gonfiori o calore;
- le zone di contatto della bardatura;
- la condizione dello zoccolo;
- la saldezza del ferro o della protezione dello zoccolo, ove pertinente;
- la condizione corporea e i segni di affaticamento;
- l’idoneità meteorologica;
- l’esattezza dell’inserto di stato stradale;
- l’aderenza della lampada di guida al suolo, ove impiegata.
L’ispezione del veicolo deve comprendere:
- i freni;
- le ruote o i pattini;
- le stanghe o il timone;
- i tiranti;
- il collegamento della braca;
- lo sgancio d’emergenza;
- le sospensioni;
- i gradini e le portiere per i passeggeri;
- il fissaggio del carico;
- i fanali stradali;
- i segnali di svolta e di frenata;
- il pannello posteriore di stato;
- i marcatori laterali.
Nessun lavoro può iniziare fino a che i difetti che creano un rischio per il benessere o per la sicurezza non siano stati corretti.
Articolo 18A — Esercitazioni, strumenti e procedure di sgancio d’emergenza per la muta
Ogni esercente di carrozze deve mantenere e praticare procedure di sgancio d’emergenza per ciascuna classe di veicolo, tipo di attacco, classe di percorso e tipo di servizio impiegati.
I conducenti e gli accompagnatori devono essere addestrati e periodicamente esercitati nell’arresto sicuro, nello scarico dei passeggeri, nello stacco, nel rilascio dei tiranti, nel rilascio delle stanghe o del timone, nel rilascio della braca, nella gestione degli impigliamenti, nella separazione della muta, nella protezione dell’equide ferito, nella protezione del traffico e nella comunicazione d’emergenza.
Gli equidi da traino devono essere addestrati e periodicamente esercitati, senza paura, soverchiamento, dolore, punizione o contenimento eccessivo, a tollerare le procedure di sgancio d’emergenza lecite, l’arresto sicuro, la stazione in piedi durante lo scarico dei passeggeri, lo stacco in luoghi insoliti, l’avvicinamento del conduttore durante lo stress, il rilascio dei tiranti o delle stanghe, la separazione della muta, gli strumenti d’emergenza in prossimità della bardatura e il movimento calmo verso una posizione sicura.
Ogni carrozza deve recare o avere immediatamente disponibili strumenti di sgancio d’emergenza approvati, idonei alla bardatura e al veicolo.
Una pariglia, un tandem, un tiro a quattro, una muta o un servizio a staffetta devono avere un piano scritto di sgancio d’emergenza che affronti i diversi rischi degli equidi di testa, degli equidi di timone, dei tiranti, del timone, delle stanghe, delle redini o delle guide e del movimento del veicolo.
Un servizio non può operare ove il conducente, l’accompagnatore, il veicolo, la bardatura o il progetto del percorso rendano impraticabile uno sgancio d’emergenza tempestivo.
Articolo 19 — Ispezione post-lavoro
Dopo ogni periodo di lavoro, l’equide deve essere ispezionato per:
- zoppia;
- affaticamento anomalo;
- anomalia respiratoria;
- sudorazione eccessiva;
- raffreddamento eccessivo;
- disidratazione;
- sfregamenti da bardatura;
- gonfiore;
- calore;
- contusioni;
- dolore dorsale;
- dolore alla spalla;
- dolore al sottopancia o al sopraschiena;
- irritazione alla zona della coda;
- deterioramento comportamentale;
- paura, blocco psichico o rifiuto cagionati dal lavoro.
I risultati devono essere registrati ove richiesto dal Passaporto, dalla licenza di esercente, dalle regole del servizio o dall’autorità competente.
Articolo 19A — Aggravamento dei danni da bardatura
Cute lacerata, sanguinamento, gonfiore, calore, piaghe aperte, ferite da pressione, sfregamenti infetti o lesioni dolorose al contatto con la bardatura rendono l’equide inidoneo al lavoro fino all’ottenimento del nulla osta veterinario o dell’autorità competente.
La ripetuta perdita di pelo, gli sfregamenti ricorrenti, i peli bianchi da lesione da pressione, la dolorabilità persistente, il gonfiore ripetuto o i ripetuti segni comportamentali all’imbardatura richiedono la ricalibratura della bardatura, la rivalutazione del veicolo e la restrizione del lavoro.
Un andamento cronico di danni da bardatura può giustificare la sospensione della bardatura, del veicolo, del conducente, dell’esercente, del percorso o della certificazione per il lavoro con carrozza.
Articolo 20 — Registri di lavoro e di riposo
Il lavoro con carrozza commerciale, pubblico, privato, d’emergenza, a noleggio, turistico, per il trasporto merci, cerimoniale, di addestramento, agricolo e governativo deve tenere registri giornalieri di lavoro.
I registri devono includere:
- l’identità dell’equide;
- l’identità del veicolo;
- l’identità del conducente;
- l’identità dell’accompagnatore, ove pertinente;
- il percorso;
- il carico o il numero dei passeggeri;
- l’ora di inizio;
- l’ora di fine;
- il tempo di trazione attiva;
- il tempo di attesa;
- i periodi di riposo;
- i periodi senza bardatura;
- il livello del gravame climatico;
- gli incidenti;
- le osservazioni sul benessere;
- i difetti delle attrezzature;
- i difetti del marcatore e dell’illuminazione;
- l’allontanamento dal lavoro;
- gli ordini veterinari o dell’autorità.
I registri devono essere disponibili per l’ispezione.
I registri di lavoro, di carico, di passeggeri, di percorso, di clima, di prova della forza, del peso corporeo, veterinari, dei farmaci, degli incidenti, delle ispezioni, del veicolo, della bardatura, delle licenze, dei certificati, delle sospensioni e del recupero devono essere conservati per almeno dieci anni. I registri relativi a lesioni gravi, collasso, collisione, fuga incontrollata, impigliamento, procedimento giudiziario, sospensione, morte o certificazione contestata devono essere conservati fino al completamento di ogni indagine, procedimento, ricorso e termine di prescrizione, anche ove ciò comporti un periodo più lungo.
I registri devono restare collegati al singolo equide dopo la vendita, il trasferimento, il cambiamento di esercente, il ritiro dall’attività, l’esportazione, la scadenza della licenza o la chiusura dell’impresa. Nessun registro può essere cancellato. Una correzione deve conservare la voce originale e identificare l’autore, la data, la motivazione e la verifica.
Articolo 20A — Registro centralizzato del carico di lavoro e regola antimanomissione
I registri di lavoro devono essere collegati al Passaporto dell’equide da lavoro individuale e a qualsiasi sistema centrale imperiale di registrazione richiesto dall’autorità competente.
Un esercente non deve distruggere, alterare, suddividere, nascondere, ritardare, duplicare, sostituire, falsificare o trattenere privatamente i registri in modo tale da impedire agli ispettori di determinare l’effettivo carico di lavoro, il riposo, il percorso, il veicolo, il conducente, lo stato dei farmaci, la storia delle lesioni o la storia degli incidenti dell’equide.
Gli ispettori possono confrontare i registri del Passaporto, i registri dell’esercente, i registri del percorso, i registri della Corte di riposo, i registri del veicolo, i registri meteorologici, i registri delle spedizioni, i registri dei passeggeri, i registri veterinari, i registri del maniscalco e i registri delle ispezioni per rilevare casi di superlavoro o frode.
Articolo 21 — Segnalazione degli incidenti
Devono essere segnalati secondo quanto richiesto dall’autorità competente:
- la caduta;
- la collisione;
- la fuga incontrollata;
- la perdita di controllo;
- lo stress da caldo;
- lo stress da freddo;
- il collasso;
- lo spavento grave;
- il rifiuto stradale che crei pericolo;
- la zoppia durante il lavoro;
- il guasto della bardatura;
- il guasto del veicolo;
- il guasto dei freni;
- il guasto dell’illuminazione durante le ore di illuminazione obbligatoria;
- il guasto del marcatore;
- la lesione del passeggero;
- la lesione del pubblico;
- la lesione dell’equide;
- il sospetto di superlavoro;
- il ritrovamento di finimenti vietati;
- qualsiasi evento che richieda lo sgancio d’emergenza.
La segnalazione degli incidenti non costituisce di per sé prova di colpa. L’omessa segnalazione può costituire illecito.
Articolo 21A — Indagine automatica di massimo grado sul benessere e sugli abusi
Qualsiasi morte, collasso, eutanasia, lesione grave, evento da stress da caldo, evento da stress da freddo, grave difficoltà respiratoria, fuga incontrollata, collisione grave, grave impigliamento nella bardatura, grave guasto del veicolo o sgancio d’emergenza durante il lavoro con carrozza deve attivare immediatamente un’indagine di massimo grado sul benessere e sugli abusi.
L’indagine deve valutare l’equide, il conducente, l’esercente, il veicolo, la bardatura, il percorso, il tempo atmosferico, il carico di lavoro, i registri, lo stato dei farmaci, la condizione degli zoccoli, la storia del riposo, gli incidenti precedenti e qualsiasi prova di negligenza, falsificazione, superlavoro, occultamento o pressione illecita.
Un’indagine di massimo grado non presume la colpa, ma nessuno può trattare l’evento come ordinario, di lieve entità, privato, reputazionale o meramente accidentale fino a che i fattori di benessere e di abuso non siano stati esaminati.
L’equide, la muta, il veicolo, il percorso, il conducente e l’esercente possono essere sospesi in pendenza di indagine ove la prosecuzione dell’attività potrebbe compromettere il benessere, le prove o la pubblica sicurezza.
Capo VBardatura, finimenti e finimenti della testa per la strada pubblica
Articolo 22 — Finimenti della testa leciti per la guida e conformità al Codice dei finimenti
Tutta la bardatura, i finimenti della testa, le attrezzature di contenimento, le attrezzature di guida, le attrezzature decorative, gli attacchi per i fanali, i supporti dei marcatori e le attrezzature collegate al veicolo devono essere conformi al Codice imperiale dei finimenti, dei mezzi di contenimento e del benessere.
Soltanto una capezza a trazione diretta laterale, come definita dal Codice imperiale dei finimenti, dei mezzi di contenimento e del benessere, è lecita come finimento della testa per il lavoro con carrozza.
Una capezza a trazione diretta laterale lecita per la guida di carrozze deve:
- fornire un’azione diretta e indipendente della guida laterale;
- collegare ciascuna guida direttamente al lato laterale corrispondente della capezzina;
- trasmettere la tensione della guida senza leva, astine, un perno centrale sotto la mascella, cinghie incrociate, cinghie scorrevoli, azione di serramento, azione avvolgente, rotazione, azione a carrucola o moltiplicazione della forza;
- rilasciare immediatamente e completamente la pressione al rilascio della tensione della guida;
- restare meccanicamente stabile sotto l’uso delle guide lunghe e non ruotare, torcersi, spostarsi, invertirsi, collassare o scorrere verso l’alto o verso il basso sulla testa durante la guida, l’arresto, la retromarcia, la svolta, l’attesa o la gestione d’emergenza;
- usare una capezzina larga, liscia, flessibile e distribuente la pressione, correttamente posizionata sull’osso nasale stabile;
- non contenere catena, filo metallico, cavo metallico, barra di pressione metallica, nodo duro, dentellatura, bordo affilato, corda stretta portante la pressione o altro componente che concentri la pressione;
- essere conforme ai requisiti del presente Codice in materia di finimenti della testa per la strada pubblica, marcatori facciali, aderenza, ispezione e certificazione.
Non possono essere impiegati per il lavoro con carrozza:
- i bosal e i dispositivi di tipo bosal, compresi i bosal tradizionali in cuoio crudo e i bosal moderni larghi, imbottiti o non in cuoio crudo;
- i mechanical hackamore e qualsiasi hackamore a leva, con astine, rotante, a ruota, a fiore, ad anelli multipli o amplificante la forza;
- le briglie senza morso a croce sotto la testa, a croce sotto la mascella, stringenti, scorrevoli, avvolgenti e a rilascio ritardato;
- le briglie combinate capezza a trazione diretta laterale-hackamore;
- le disposizioni a doppia guida senza morso contenenti un bosal, un hackamore, un sistema a leva, un sistema di serramento o un secondo sistema di pressione;
- le briglie con capezza a corda, le capezze a trazione diretta laterale in corda e i dispositivi a pressione nasale in corda;
- i morsi, i morsi funzionali, i boccali, le sopraredini, le redini di portamento, le redini laterali di rientro, le redini di rientro, le martingale scorrenti, le martingale fisse, i sistemi a redini da addestramento, i mezzi di contenimento a catena, i mezzi di contenimento della bocca, i torcisassi, le attrezzature di contenimento basate sul dolore e le attrezzature vietate a rilascio ritardato;
- qualsiasi finimento della testa che non soddisfi la definizione legale di capezza a trazione diretta laterale.
I bosal sono vietati per il lavoro con carrozza perché le loro redini o guide agiscono da un attacco centrale comune sotto il naso o la mascella anziché da attacchi laterali indipendenti. Essi non forniscono l’azione di guida diretta indipendente sinistra-destra richiesta per una guida di precisione sulle guide lunghe.
I mechanical hackamore sono vietati per il lavoro con carrozza perché la tensione asimmetrica delle guide lunghe agisce tramite leva e rotazione anziché tramite l’azione diretta laterale della capezzina. Il dispositivo può ruotare o scorrere verso l’alto sulla testa, alterare la posizione di pressione, ridurre la precisione della guida e porre una pressione evitabile su strutture facciali, mascellari, sottomentoniere o dell’apice della testa sensibili.
I disegni a croce sotto la testa e i disegni stringenti correlati sono vietati perché distribuiscono e trattengono la pressione intorno alla testa, possono ritardare il rilascio completo e non forniscono l’azione laterale diretta e indipendente richiesta.
Un nome commerciale, l’imbottitura, la pretesa morbidezza, lo stato tradizionale, lo stato di servizio, lo stato d’emergenza o l’aggiunta di una guida laterale supplementare non rendono leciti i finimenti della testa da carrozza vietati. L’azione meccanica e la costruzione effettiva determinano la classificazione.
Articolo 23 — Aderenza della bardatura
La bardatura deve essere adattata al singolo equide e al veicolo assegnato.
La bardatura non deve:
- limitare la respirazione;
- premere sulla trachea;
- limitare il movimento della spalla;
- limitare il movimento del collo;
- limitare il movimento del dorso;
- limitare il movimento della coda;
- creare pressione sui nervi;
- sfregare, stringere, contundere, gonfiare, graffiare, riscaldare, ferire o rimuovere il pelo;
- richiedere che l’equide sopporti il peso del veicolo attraverso uno sforzo corporeo doloroso;
- compensare uno scarso equilibrio del veicolo, freni insufficienti, aderenza delle stanghe insufficiente, carico eccessivo, percorso inadatto o progettazione instabile.
L’imbottitura non legalizza un’aderenza scorretta.
Articolo 24 — Collane, pettorale da tiro, braca, groppiera e attacchi
Le collane, i pettorale da tiro, le brace, le attrezzature di trattenimento, i tiranti, le stanghe, i timoni, i sellini da bardatura, le cinghie sottopancia, i sopraschiena, le groppiere e gli attacchi correlati devono distribuire in modo sicuro le forze di trazione, di stabilizzazione, di svolta e di trattenimento.
La braca o l’attrezzatura di trattenimento è richiesta ove il percorso, la pendenza, il veicolo o le esigenze di arresto consentirebbero altrimenti al veicolo di spingere contro l’equide.
Nessun equide può essere costretto a fungere da sistema di frenatura del veicolo.
Una groppiera o un dispositivo di stabilizzazione della zona della coda possono essere impiegati soltanto ove necessario e correttamente adattati. Non devono sollevare, fissare, esibire, irritare o contenere la coda per ragioni estetiche.
Articolo 25 — Finimenti della testa per la strada pubblica e marcatori facciali
Ogni equide da traino che accede a una strada pubblica deve indossare finimenti della testa senza morso approvati per la strada pubblica, muniti di un marcatore facciale approvato che mostri l’attuale inserto di stato stradale dell’equide.
Un marcatore facciale può essere integrato o formato da:
- una frentera portamarcatore, compresi le forme strette, a X, ramificate, larghe, ornamentali o a pannello;
- una muserola portamarcatore, compresi una capezzina larga o un nasello che svolgano tale funzione, indipendentemente dal fatto che siano fissati al frontalino o al sopraccapo.
Il fatto che un marcatore facciale sia posizionato principalmente sulla parte stabile del dorso del naso anziché sulla fronte non lo rende inidoneo.
Il marcatore deve fornire un campo di esposizione dedicato e visivamente distinto per un inserto di stato stradale intercambiabile, retroriflettente di classe stradale e a illuminazione commutabile. L’inserto può essere un grande cerchio, quadrato, rombo, rettangolo, scudo, forma di emblema o altra forma semplice e visibile ammessa.
L’inserto deve essere abbastanza grande da essere riconosciuto dal davanti dagli ordinari utenti della strada alla distanza di osservazione stradale applicabile. Non può essere nascosto, suddiviso, imitato o visivamente sopraffatto dalla criniera, dal ciuffo, dalle cinghie, dalle catene, dalle borchie, dai medaglioni, dalla filigrana, dalle nappe o da altra decorazione.
Ove il marcatore facciale sia montato sulla fronte, il ciuffo può essere spartito, intrecciato da un lato o altrimenti gestito umanamente ove necessario per la visibilità, ma non può essere tirato dolorosamente, tosato, incollato, legato in modo scomodo o contenuto in modo che irriti l’equide.
Ove il marcatore facciale sia montato su o integrato in una muserola, capezzina o nasello, deve giacere soltanto sull’osso nasale stabile, deve restare lontano dalle cartilagini nasali inferiori e dalle narici, e non deve pregiudicare la dilatazione delle narici o la respirazione.
Ove un marcatore facciale sia integrato in una capezzina di controllo che esercita pressione, la finestra, la fessura, la tasca, l’inserto, il supporto, la bordatura e le chiusure devono restare lisci, flessibili, imbottiti ove necessario e distribuenti la pressione. Non devono irrigidire la capezzina, creare bordi duri o punti di pressione, concentrare la forza, pregiudicare l’aderenza o il rilascio, o alterare l’azione delle redini o delle guide.
L’inserto deve essere rimovibile e sostituibile senza alterare i finimenti e senza applicare vernice, tintura, colla, tosatura, marchiatura a fuoco o alcun marchio permanente o semipermanente al corpo, al mantello, alla criniera, alla coda, alla pelle o alle barbette dell’equide.
Un marcatore facciale non deve interferire con:
- la vista;
- l’ammiccamento;
- le orecchie;
- la comodità del ciuffo;
- la respirazione o la dilatazione delle narici;
- i nervi facciali;
- il movimento della testa;
- l’aderenza dei finimenti della testa;
- la funzione delle redini o delle guide;
- il rilascio della pressione;
- l’ispezione del benessere.
Una frentera estesa o completa non può essere approvata per il solo fatto che è decorativa o in grado di portare un inserto. Deve avere un campo dedicato al marcatore e deve altresì soddisfare tutti i requisiti del presente Codice in materia di vista, respirazione, peso, flessibilità, calore, stabilità e benessere.
Articolo 26 — Pannelli di stato laterali e pannelli di stato pettorale
Ove sia richiesta la visibilità laterale, gli equidi da traino devono esporre marcatori di stato laterali sulla bardatura approvata, sul pettorale da tiro, sulla pettorina, sulla gualdrappa o sull’attrezzatura laterale della bardatura.
Un pannello di stato laterale o un pannello di stato pettorale è esclusivamente un dispositivo di visibilità o di identificazione.
Non deve funzionare come:
- martingala;
- martingala scorrevole;
- martingala fissa;
- tirante di abbassamento;
- mezzo di contenimento della testa;
- modificatore dell’azione delle redini;
- dispositivo di postura;
- dispositivo punitivo;
- dispositivo di pressione;
- ausilio di addestramento.
Nessun marcatore può giustificare l’impiego di finimenti vietati.
Articolo 27 — Bardatura decorativa, attrezzatura cerimoniale e livrea di servizio
La bardatura decorativa, la bardatura cerimoniale, i campanelli, i pennacchi, i drappi, i gonfaloni, le coperture, i fanali, le targhe di stato, i distintivi di servizio, le insegne e la livrea sono leciti soltanto ove non interferiscano con il benessere o con la sicurezza.
Sono vietati ove:
- sfregano, colpiscono, spaventano, impigliano, surriscaldano o distraggono l’equide;
- limitano la vista, l’udito, la respirazione, il movimento, l’andatura o la funzione della coda;
- occultano lesioni, sudorazione, gonfiore, aderenza scorretta della bardatura o sofferenza;
- interferiscono con le redini, le guide, i tiranti, le stanghe, i timoni, le brace, i freni, lo sgancio d’emergenza, i fanali, i marcatori o la visibilità del conducente;
- creano rumore, oscillazione, abbagliamento, calore, vibrazione o movimenti che possano provocare paura o confusione.
L’aspetto cerimoniale non giustifica il disagio.
Capo VIStandard di benessere relativi ai veicoli
Articolo 28 — Idoneità del veicolo
Una carrozza deve essere idonea all’equide o alla muta, al percorso, al carico, alla velocità, al tempo atmosferico e al tipo di servizio.
L’autorità competente può vietare un veicolo ove il suo progetto, il peso, l’equilibrio, la richiesta di frenata, l’aderenza delle stanghe, l’aderenza del timone, le sospensioni, il raggio di svolta, il progetto delle ruote, il progetto dei pattini, la posizione del carico o la manutenzione creino un rischio rilevante per il benessere.
Articolo 29 — Sicurezza dei freni e del trattenimento
Ogni carrozza deve avere freni adeguati al proprio peso, percorso, pendenza, velocità, carico e tipo di servizio.
I freni non devono sostituire un addestramento corretto o una corretta aderenza della bardatura, e la braca non deve sostituire freni funzionanti.
Una carrozza non può operare ove l’equide debba arrestare, trattenere o rallentare il veicolo principalmente attraverso uno sforzo corporeo che potrebbe ragionevolmente essere ridotto da una corretta frenata, dalla scelta del percorso, dal progetto del veicolo o dalla riduzione del carico.
Articolo 30 — Limiti di carico e di forza di tiro
Nessuna carrozza può trasportare un carico che superi la capacità lecita dell’equide, della muta, del veicolo, del percorso, del fondo, della pendenza, del tempo atmosferico o del tipo di servizio.
Il limite ordinario di forza di tiro sostenuta è il dieci per cento del peso corporeo combinato degli equidi in trazione attiva.
Una breve forza di tiro di picco fino al quindici per cento è ammessa soltanto ove:
- sia inevitabile per una manovra lecita;
- duri non più di un minuto;
- l’aderenza sia sicura;
- l’equide sia idoneo per tale sforzo;
- il conducente riduca immediatamente dopo la richiesta;
- l’evento non si ripeta come lavoro ordinario.
L’autorità competente può imporre limiti inferiori per caldo, freddo, umidità, fondo scivoloso, colline, equidi giovani o anziani, riabilitazione, equidi di piccola taglia, fondi stradali inadeguati, traffico intenso, lavoro cerimoniale, lavoro a noleggio o restrizione veterinaria.
La forza di tiro sostenuta e di picco deve essere misurata mediante una cella di carico calibrata in linea o equivalente approvato posta nell’effettiva linea di trazione tra il veicolo e il sistema di traino. Le prove devono impiegare l’equide o la muta effettivi, la bardatura, il veicolo, il carico, la condizione del pneumatico o del pattino, la superficie del percorso, la direzione, la pendenza, il tempo atmosferico e la velocità operativa.
Il peso corporeo impiegato per i limiti percentuali deve essere misurato su una bilancia calibrata per equidi non oltre novanta giorni prima della certificazione e dopo qualsiasi variazione materiale della condizione. Il peso stimato può essere impiegato soltanto temporaneamente fino a che una bilancia sia disponibile e deve essere arrotondato per eccesso nel calcolo del carico e per difetto nella capacità di forza lecita.
Per forza sostenuta si intende la media mobile su qualsiasi intervallo continuo di sessanta secondi. Per forza di picco breve si intende la forza massima mantenuta per non più di tre secondi consecutivi. I picchi ripetuti più di tre volte in dieci minuti, o un picco causato dall’avvio, dalla frenata, da solchi, da impatti, da scivolamenti o da pendenze che ricorra nel percorso, devono essere trattati come carico sostenuto del percorso e non possono usufruire della deroga per il picco breve.
Per una muta, il peso corporeo combinato e la forza sopportata da ciascun equide devono essere entrambi valutati. Una media lecita della muta non scusa il sovraccarico di un singolo equide.
Gli strumenti ufficiali devono essere calibrati almeno annualmente e dopo danni. Le letture grezze, i registri di calibrazione, il peso corporeo, il percorso, la superficie, la pendenza, il carico, il tempo atmosferico, la formazione della muta e il video della prova devono essere conservati con la certificazione.
Articolo 31 — Limiti di passeggeri e di merci
Il numero di passeggeri, la loro collocazione, il bagaglio, le merci, le cisterne d’acqua, le decorazioni, le attrezzature di servizio, le attrezzature sanitarie e le attrezzature dell’esercente devono essere inclusi nella valutazione del carico.
Nessuno può eludere i limiti di carico contando soltanto i passeggeri ed escludendo il bagaglio, il conducente, l’accompagnatore, le attrezzature della carrozza, le attrezzature di servizio, le decorazioni, l’acqua, le attrezzature sanitarie o le merci.
L’imbarco dei passeggeri e il carico delle merci possono avvenire soltanto quando l’equide è posizionato in sicurezza, il veicolo è stabile e il conducente o l’accompagnatore possono impedire movimenti improvvisi.
Articolo 32 — Sospensione e qualità della corsa
Una carrozza impiegata per il trasporto pubblico, il lavoro di vettura pubblica, il trasporto di passeggeri, il trasporto sanitario, il servizio d’emergenza, i percorsi lunghi o i passeggeri vulnerabili deve avere sospensioni e standard di qualità della corsa adeguati al servizio.
Le sospensioni devono ridurre i sobbalzi, le vibrazioni, gli urti e l’instabilità del veicolo evitabili.
Un veicolo è illecito ove sospensioni insufficienti, condizione delle ruote, condizione dei pattini, progettazione della carrozzeria, posizione del carico, fondo stradale o velocità cagionino al buoi dolore, affaticamento, paura, impatti, instabilità o eccessiva richiesta di tiro evitabili.
Le carrozze sanitarie e d’emergenza devono soddisfare uno standard più elevato di qualità della corsa perché la stabilità del paziente e il benessere dell’equide richiedono entrambi un movimento controllato.
Articolo 33 — Ruote, pattini, sistemi di slitta e contatto con il fondo
Le ruote, i pattini, gli elementi di scorrimento, le stanghe, i timoni, i pattini di frenata, i cuscinetti, gli assali, le molle e le superfici di frenata devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza.
Una slitta, un veicolo con pattini o un veicolo di scorrimento d’emergenza può essere impiegato soltanto ove la superficie del percorso approvato supporti tale impiego senza creare pericolo per gli zoccoli, scivolamenti, forza di tiro eccessiva, sobbalzi o movimenti incontrollati del veicolo.
Una superficie stradale progettata per supportare pattini o sistemi di scorrimento deve anche fornire aderenza sicura degli zoccoli per gli equidi.
Nessun progetto d’emergenza deve dare priorità alla velocità del veicolo rispetto alla sicurezza degli zoccoli.
Articolo 34 — Manutenzione del veicolo
Una carrozza autorizzata deve essere ispezionata agli intervalli richiesti dalla legge e prima di ogni giornata lavorativa.
La carrozza non può operare con:
- freni difettosi;
- stanghe incrinate;
- timone non sicuro;
- ruota instabile;
- pattino non sicuro;
- attacco del tirante danneggiato;
- sgancio d’emergenza rotto;
- sospensioni difettose;
- gradino per i passeggeri instabile;
- bordo affilato;
- fanale non sicuro;
- marcatore illeggibile;
- punto di fissaggio del carico non sicuro;
- rumore o vibrazione che possano spaventare l’equide;
- qualsiasi difetto che crei un rischio per il benessere o per la pubblica sicurezza.
Capo VIICarico di lavoro, riposo, attesa e stazione in piedi
Articolo 35 — Massimo di trazione attiva giornaliera
Un equide da traino non può superare sei ore di trazione attiva in un giorno.
Un limite più rigoroso si applica ove richiesto da:
- caldo;
- umidità;
- freddo;
- umidità atmosferica;
- vento;
- fondo scivoloso;
- colline;
- traffico intenso;
- folla;
- attesa cerimoniale;
- carico pesante;
- età;
- salute;
- ordine veterinario;
- classificazione del percorso;
- storia lavorativa;
- recupero insufficiente.
Una proroga d’emergenza fino a otto ore di trazione attiva può essere autorizzata soltanto per uno specifico genuino evento d’emergenza dall’emergenza controllo, dalla Guardia Stradale, dall’autorità competente per il benessere o da un veterinario che agisca entro l’autorità legale; soltanto ove nessun trasporto più sicuro o nessuna muta sostitutiva possa soddisfare la necessità; e soltanto ove siano in atto disposizioni per la sorveglianza del benessere, il riposo, l’acqua, l’ispezione e la muta sostitutiva. Un certificato permanente, una voce nel Passaporto, una politica dell’esercente, una richiesta commerciale, la comodità, la carenza di personale, la richiesta turistica, la cerimonia o una pianificazione ordinaria non autorizzano mai una proroga.
Ogni autorizzazione d’incidente deve registrare l’incidente e la necessità pubblica, la persona autorizzante e l’autorità, l’ora di emissione, il percorso, il veicolo, la muta, i limiti ordinari superati, le alternative considerate, il motivo per cui una sostituzione o un trasporto più sicuri non erano disponibili, il piano di sorveglianza, il piano per l’acqua e il riposo, le disposizioni per la staffetta o la muta sostitutiva, gli orari di inizio e di fine e gli ordini di ispezione e recupero post-servizio.
Articolo 35A — Limiti di carico di lavoro a scorrimento e giorni di riposo completi
Nessun equide da traino può superare trenta ore di trazione attiva in qualsiasi periodo a scorrimento di sette giorni né cento ore di trazione attiva in qualsiasi periodo a scorrimento di trenta giorni.
Nessun equide da traino può essere assegnato al lavoro con carrozza per più di sei giorni in qualsiasi periodo a scorrimento di sette giorni.
Ogni equide da traino deve ricevere almeno un giorno di riposo completo in ogni periodo a scorrimento di sette giorni. Per giorno di riposo completo si intende almeno ventiquattro ore continuative libere da lavoro con carrozza, trazione attiva, monta, longinamento, addestramento formale, sport, esibizione pubblica, servizio montato, assegnazione al trasporto, presentazione in vendita, gestione commerciale, guida, attacco al veicolo, servizio di guardia e altro lavoro. Sono ammesse l’ordinaria cura, l’uscita all’aperto sociale compatibile, il trattamento veterinario, la gestione necessaria per il benessere e il movimento volontario a bassa domanda.
Un giorno di riposo non è computabile ove l’equide sia trasportato, esibito, impiegato per una richiesta di addestramento, impiegato per il contatto con il pubblico, tenuto in un evento stressante o altrimenti privato di un genuino recupero. Un soggiorno in una Corte di riposo, un turno breve, un intervallo senza bardatura, un cambio di veicolo o un giorno trascorso in viaggio non contano come giorno di riposo completo.
Il tempo di trazione attiva, il tempo del turno assegnato, il tempo di attesa, il tempo con bardatura, il tempo del blocco di lavoro, i limiti giornalieri, i limiti a sette giorni e i limiti a trenta giorni devono essere aggregati tra tutti i proprietari, gli esercenti, i veicoli, i percorsi, le postazioni, i servizi, i conduttori, i locali e i titolari di licenza che impieghino l’equide durante il periodo rilevante.
Il breve spostamento, il cambio di carrozza o di postazione, l’imbarco o lo sbarco di passeggeri, lo stacco e il riattracco, il cambio di bardatura, il cambio di conducente, il cambio di percorso o di etichetta del servizio, il trasferimento dell’equide tra esercenti, l’attraversamento di un confine di proprietà o la registrazione di un nuovo turno non resettano alcun conteggio. Il tempo riparte soltanto dopo che il periodo di recupero qualificante o il giorno di riposo completo legalmente richiesti si siano effettivamente verificati.
Nessun esercente può eludere i limiti di carico di lavoro trasferendo, concedendo in locazione, noleggiando, subappaltando, prestando, ruotando i registri, cambiando la classe del veicolo, cambiando il conducente, cambiando il percorso o assegnando l’equide tramite un altro titolare di licenza. Il carico di lavoro segue l’equide.
Articolo 35B — Recupero obbligatorio dopo il lavoro d’emergenza
Un equide impiegato oltre i limiti ordinari di lavoro per un genuino servizio d’emergenza deve ricevere un’ispezione immediata post-servizio, una valutazione del recupero registrata e un congedo di recupero obbligatorio prima del ritorno al lavoro ordinario.
L’autorità competente può richiedere quarantotto ore o più di congedo di recupero dopo una proroga d’emergenza, un lavoro in condizioni meteorologiche severe, un lavoro d’emergenza ad alta velocità, un lavoro d’emergenza su percorso difficile o qualsiasi incidente che suggerisca un elevato sforzo.
Nessun equide da servizio d’emergenza può tornare al lavoro di vettura pubblica, turistico, di trasporto merci, a noleggio, cerimoniale o commerciale ordinario per il solo fatto che l’emergenza è terminata.
Articolo 36 — Durata del turno
Il turno totale assegnato a un equide da traino, compresi l’attesa con bardatura, l’imbarco dei passeggeri, il lavoro sul percorso, l’accodamento e la stazione in piedi nell’assegnazione al veicolo, non deve superare otto ore salvo che si applichi uno standard più rigoroso.
Il turno deve essere più breve ove le condizioni meteorologiche, il carico di lavoro, il percorso, la salute, l’età, lo stress, il fondo, il traffico o il servizio lo richiedano.
Articolo 37 — Periodi di riposo obbligatori
Un equide da traino deve ricevere regolare riposo fuori dalla trazione.
Ogni blocco di lavoro completato deve essere seguito da almeno venti minuti di riposo fuori dalla trazione. Un blocco più breve non rimuove l’obbligo ove l’equide mostri qualsiasi necessità di recupero, e il riposo deve continuare più a lungo fino a che la respirazione, il polso, la temperatura, la sudorazione, la postura, l’attenzione, l’andatura e lo sforzo muscolare siano tornati verso i valori normali dell’individuo.
Il riposo deve essere sufficientemente lungo da consentire alla respirazione, al polso, alla temperatura, alla sudorazione, alla postura, all’attenzione e allo sforzo muscolare di tornare verso la norma.
Il riposo non è computabile ove l’equide rimanga sotto lo sforzo del veicolo, la pressione della folla, la pressione dell’imbarco dei passeggeri, lo stress del traffico, l’esposizione a tempo atmosferico avverso o il disagio della bardatura.
Articolo 38 — Piazzole di attesa e Corti di riposo
Le piazzole di attesa ordinarie devono essere impiegate soltanto per brevi attese sulla strada pubblica.
Una piazzola di attesa ordinaria non deve essere impiegata per più di trenta minuti consecutivi dallo stesso equide o dalla stessa muta.
Le attese più lunghe, il riposo programmato, il riposo per i pasti, il recupero dal tempo atmosferico, il recupero di fine turno, l’osservazione sanitaria e il recupero senza bardatura devono avvenire in una Corte di riposo approvata.
Una Corte di riposo può consentire periodi di riposo più lunghi, compresi fino a due ore o più ove approvato, purché siano soddisfatte le condizioni di benessere.
Articolo 39 — Rimozione della bardatura durante le attese più lunghe
La bardatura deve essere allentata, regolata o rimossa ove richiesto dal benessere, dal caldo, dall’umidità, dagli sfregamenti, dalla durata del riposo, dall’ordine veterinario o dall’autorità competente.
Ove l’attesa o il riposo superi i quarantacinque minuti, la bardatura deve essere rimossa salvo che la rimozione crei un pericolo immediato maggiore o che l’autorità competente abbia autorizzato una specifica eccezione sicura per quel percorso, veicolo, condizione meteorologica ed equide.
La rimozione della bardatura non deve essere ritardata per la comodità dei passeggeri, l’aspetto, il flusso del traffico, l’efficienza commerciale o la cerimonia.
Articolo 40 — Condizioni della Corte di riposo
Una Corte di riposo deve fornire:
- fondo sicuro;
- acqua;
- ombra o riparo secondo le condizioni meteorologiche;
- spazio lontano dai veicoli in movimento;
- posizioni di stazione in piedi sicure;
- accesso allo sgancio d’emergenza;
- accesso all’ispezione;
- gestione del letame;
- separazione dalla folla;
- controllo del rumore ove necessario;
- foraggio ove appropriato;
- spazio per la conservazione o la regolazione della bardatura;
- sicurezza del rientro nel percorso;
- capacità di sorveglianza del benessere.
Una Corte di riposo non può essere semplicemente un’area di parcheggio in cui gli equidi restino intrappolati tra veicoli, folla, caldo, traffico, rumore o fondo instabile.
Articolo 41 — Acqua, foraggio e recupero
L’acqua deve essere disponibile a intervalli adeguati al tempo atmosferico, al lavoro, al percorso e al singolo equide.
Il foraggio o le opportunità di alimentazione devono essere forniti ove richiesto dalla durata del turno, dalla durata del riposo, dal fabbisogno metabolico, dall’istruzione veterinaria o dal programma di benessere.
Un equide da traino non può essere privato di acqua o di riposo per preservare l’aspetto, prevenire la minzione o il letame, rispettare l’orario, evitare la rimozione della bardatura o mantenere i passeggeri in movimento.
Capo VIIITempo atmosferico, gravame climatico e condizioni del fondo
Articolo 42 — Valutazione del gravame climatico equino imperiale
Ogni esercente e conducente di carrozze deve valutare il gravame meteorologico e ambientale prima e durante il lavoro.
La valutazione deve considerare:
- la temperatura dell’aria;
- l’umidità;
- la radiazione solare;
- il vento;
- la pioggia;
- la neve;
- la pioggia gelata;
- il mantello bagnato;
- il sudore che non può asciugarsi;
- la lunghezza del mantello;
- la tosatura;
- la copertura con coperta;
- la condizione corporea;
- l’acclimatazione;
- la salute;
- l’età;
- il carico di lavoro;
- il carico;
- la pendenza del percorso;
- il fondo;
- l’ombra;
- il riparo;
- la riflettività del fondo stradale;
- la visibilità;
- la richiesta di frenata;
- l’aderenza;
- la densità del traffico.
La sola temperatura dell’aria riferita al caldo o al freddo non deve essere ritenuta sufficiente. Umidità, vento, umidità atmosferica e capacità di asciugamento rilevano sia nel caldo sia nel freddo.
Ogni esercente di carrozze deve registrare la fascia del gravame climatico equino imperiale assegnata prima del lavoro, a ogni variazione materiale delle condizioni e alla fine del lavoro. La voce deve includere le letture strumentali disponibili, la posizione, l’ora, la superficie, le precipitazioni, il vento, la visibilità, la vulnerabilità individuale, le misure di mitigazione, l’acqua, il riposo e la persona che effettua la valutazione. Questo è un obbligo diretto e non dipende da una successiva regolamentazione tecnica.
Articolo 43 — Calore, umidità e sole
Il lavoro con carrozza deve essere ridotto, ritardato, reindirizzato o sospeso ove caldo, umidità, radiazione solare, scarsa circolazione d’aria, calore del fondo, carico di lavoro o carico creino un rischio rilevante di stress da caldo.
L’autorità competente può richiedere:
- blocchi di lavoro più brevi;
- periodi di riposo più lunghi;
- carichi ridotti;
- percorsi in ombra;
- pianificazione notturna o mattutina;
- soste per l’acqua;
- attrezzatura di raffreddamento;
- controlli obbligatori della temperatura;
- sospensione del lavoro commerciale;
- allontanamento di singoli equidi dal lavoro.
Nessun equide può continuare a lavorare ove mostri stress da caldo, sudorazione anomala, assenza di sudorazione, debolezza, barcollamento, respirazione rapida che non si riprende, ottundimento, collasso o sofferenza.
Articolo 44 — Freddo, umidità, vento e mancato asciugamento
Il lavoro in condizioni di freddo deve considerare il fattore vento, l’umidità, la pioggia, la neve, la pioggia gelata, il mantello bagnato, l’asciugamento del sudore, il tipo di mantello, la tosatura, la condizione corporea e la gestione post-lavoro.
Un equide non può essere impiegato nel lavoro ove freddo, umidità, vento o incapacità di asciugarsi creino un rischio rilevante di raffreddamento eccessivo, rigidità muscolare, stress respiratorio, pericolo per gli zoccoli, scivolamenti, sfinimento o sofferenza.
Il lavoro deve essere ridotto, ritardato, reindirizzato, coperto con coperta, riparato, asciugato o sospeso secondo quanto richiesto dal benessere.
Un equide sudato non deve essere lasciato fermo nel freddo, nel vento, nella pioggia o nel gelo senza adeguato raffreddamento, asciugamento, riparo e sorveglianza.
Articolo 45 — Temporali, scarsa visibilità e fondo
Il lavoro con carrozza deve essere sospeso o limitato in condizioni che pregiudichino materialmente il benessere dell’equide o la pubblica sicurezza, comprese:
- i temporali;
- i fulmini;
- il vento forte;
- la grandine;
- la pioggia gelata;
- la neve profonda;
- il ghiaccio;
- il fango non sicuro;
- le alluvioni;
- il fumo;
- la qualità dell’aria pericolosa;
- la nebbia fitta;
- la scarsa visibilità;
- le superfici di pietra o di metallo scivolose;
- i cantieri che creano un fondo non sicuro;
- gli affollamenti che impediscono le vie di fuga.
L’esercente non deve fare affidamento sull’obbedienza dell’equide per compensare un fondo o una visibilità non sicuri.
Articolo 46 — Ordini di sospensione per tempo atmosferico
L’autorità competente può emettere ordini di sospensione per tempo atmosferico specifici per un percorso, un distretto, un servizio o l’intero Impero.
Un ordine di sospensione per tempo atmosferico può vietare:
- tutto il lavoro con carrozza;
- il lavoro con carrozza commerciale;
- il lavoro con carrozza per il trasporto di passeggeri;
- il lavoro con carrozza per il trasporto merci;
- il lavoro cerimoniale;
- i carichi pesanti;
- gli equidi inesperti;
- gli equidi in stato verde;
- determinati percorsi;
- determinati orari.
Nessun esercente può eludere un ordine di sospensione modificando la descrizione del servizio, la categoria del percorso, la classe del veicolo o la finalità dichiarata.
Capo IXPercorsi, infrastrutture stradali e rapporto con il pubblico
Articolo 47 — Percorsi approvati
Il lavoro con carrozza sulle strade pubbliche deve avvenire soltanto su percorsi approvati, salvo che si applichi un’eccezione d’emergenza lecita.
L’approvazione del percorso deve considerare:
- la larghezza della strada;
- la superficie;
- la pendenza;
- le svolte;
- le aree di arresto;
- l’ombra;
- il riparo;
- l’accesso all’acqua;
- le Corti di riposo;
- le piazzole d’emergenza;
- il tipo di traffico;
- la velocità del traffico circostante;
- la densità della folla;
- il rumore;
- i ponti;
- gli incroci;
- i binari del tram o le scanalature dei binari;
- il drenaggio;
- la superficie invernale;
- l’illuminazione notturna;
- la visibilità;
- l’aderenza degli zoccoli;
- la richiesta di frenata del veicolo;
- i punti di imbarco dei passeggeri.
Un percorso approvato per un veicolo, una muta, un servizio o una stagione non è automaticamente approvato per un altro.
Articolo 48 — Piazzole di sosta e spazi per lo sgancio d’emergenza
I percorsi di carrozza approvati devono includere piazzole di sosta sicure a intervalli adeguati al traffico, alla lunghezza del percorso, al tempo atmosferico e al tipo di servizio.
Una piazzola di sosta deve consentire al veicolo e agli equidi di fermarsi senza intrappolare gli equidi nel traffico o costringerli a stare in una posizione pericolosa.
Gli spazi per lo sgancio d’emergenza devono essere forniti ove i percorsi creino un rischio di impigliamento, collisione, affollamento o guasto del veicolo.
Articolo 49 — Ponti, pendenze e fondi difficili
Una carrozza non può essere assegnata a un ponte, a una collina, a una discesa, a una curva stretta, a una superficie lastricata, a una superficie ghiacciata, a una superficie metallica, a una banchina instabile o a una strada difficile salvo che l’equide, la muta, il veicolo, i freni, la bardatura e il conducente siano certificati per tale condizione.
I percorsi in discesa richiedono una particolare valutazione della frenata, della braca, del trattenimento, dell’aderenza e del peso del veicolo.
Nessun equide può essere costretto a trattenere un veicolo su una discesa che dovrebbe essere gestita dai freni del veicolo, dalla scelta del percorso, dalla riduzione del carico o da un veicolo diverso.
Articolo 50 — Folle, mercati, cerimonie ed eventi
Il lavoro con carrozza tra folle, mercati, cerimonie, feste, cortei o eventi pubblici richiede un’approvazione specifica per l’evento.
L’approvazione deve considerare:
- le barriere dalla folla;
- il rumore;
- le bandiere;
- le luci;
- le esibizioni esplosive, pirotecniche o sorprendenti non autorizzate;
- la musica;
- gli artisti di strada;
- gli animali;
- le uscite d’emergenza;
- l’accesso al riposo;
- l’accesso all’acqua;
- il controllo del contatto con il pubblico;
- il calore dalla folla o dal selciato;
- la larghezza del percorso;
- lo spazio per le svolte;
- il percorso di allontanamento.
Nessun equide può essere costretto a tollerare un ambiente di evento attraverso il contenimento forzato, la restrizione sensoriale estrema, lo sfinimento o la punizione.
Articolo 51 — Contatto con il pubblico
Il pubblico non deve toccare, nutrire, affollare, stuzzicare, fotografare con flash da distanza ravvicinata, colpire, urlare a, tirare i finimenti, interferire con i fanali, interferire con i marcatori o distrarre gli equidi da traino senza permesso.
Gli esercenti devono fornire un ragionevole controllo del contatto con il pubblico.
Ove il contatto con il pubblico non possa essere controllato, il percorso, la sosta, l’evento o il servizio devono essere modificati o sospesi.
Una sosta, una postazione, una coda, un punto di mercato, un punto di evento o un’area di imbarco dei passeggeri con ripetute interferenze del pubblico devono richiedere barriere, segnaletica, accompagnatori, modifica del percorso, modifica del servizio o revoca dell’approvazione.
Nessun esercente può mantenere una sosta popolare in cui il pubblico nutra ripetutamente, tocchi, affolli, lampeggi, urli, ostacoli o interferisca con gli equidi.
Articolo 52 — Letame, urina e igiene
Gli esercenti devono rispettare le norme sul letame e sull’igiene senza compromettere il benessere dell’equide.
La politica igienica non può giustificare:
- la privazione dell’acqua;
- la privazione del foraggio;
- la museruolatura eccessiva;
- il lavoro prolungato per evitare la sosta;
- la punizione dell’eliminazione naturale;
- la forzatura di un percorso non idoneo;
- la negazione del riposo.
Capo XMarcatura dello stato sulla strada pubblica
Articolo 53 — Finalità della marcatura dello stato stradale
La marcatura dello stato stradale esiste per istruire gli esseri umani su come comportarsi in prossimità dell’equide.
Essa deve comunicare la sicurezza stradale, le regole di sorpasso, lo stato di restrizione, lo stato di addestramento, lo stato di pericolo o lo stato di servizio autorizzato.
Non deve essere usata per umiliare l’equide, pubblicizzare l’impresa, sostituire il giudizio del conducente, sostituire le norme stradali o divulgare informazioni sanitarie private non necessarie.
Articolo 54 — Inserto obbligatorio del marcatore facciale
Ogni equide da traino su una strada pubblica deve esporre il proprio attuale inserto di stato stradale in un marcatore facciale approvato. L’inserto deve restare chiaramente visibile dal davanti durante il movimento ordinario e non deve essere ostruito dalla criniera, dal ciuffo, dalle cinghie o dalle decorazioni.
Il significato legale è portato dal colore, dal bordo, dall’emblema, dal simbolo o dal disegno dell’inserto. Il marcatore facciale e la forma dell’inserto assistono la visibilità e la collocazione, ma non portano essi stessi il significato legale, salvo che la legge imperiale disponga espressamente altrimenti.
L’inserto deve essere:
- retroriflettente di classe stradale e in grado di autoilluminarsi in modo fisso e commutabile nel proprio colore assegnato;
- resistente alle intemperie;
- tenuto saldamente;
- intercambiabile;
- visibile dal davanti;
- sufficientemente pulito da essere leggibile;
- approvato per l’uso diurno e notturno;
- adeguato all’attuale stato dell’equide.
Articolo 55 — Marcatori di stato laterali e posteriori
Ogni equide da traino che lavora in un ambiente di strada pubblica deve esporre marcatori di stato laterali quando la visibilità laterale è materialmente utile o quando il tipo di veicolo, il percorso, la formazione della muta, l’oscurità, la scarsa visibilità, l’affollamento, lo stato di servizio, lo stato verde, lo stato di attenzione, lo stato limitato, lo stato di pericolo o la condizione di stato di gravidanza richiedano un riconoscimento supplementare.
Una carrozza che circola su una strada pubblica deve esporre marcatori di stato posteriori corrispondenti a ciascun equide nell’attacco.
I marcatori posteriori devono essere disposti in modo da corrispondere alla formazione dell’attacco, affinché un utente della strada che si avvicina da dietro possa identificare lo stato di ciascun equide nella muta.
Per le mute, il pannello posteriore non deve falsamente implicare che l’intera muta abbia stato ordinario ove uno o più equidi abbia stato verde, di attenzione, limitato, di pericolo o di servizio.
Articolo 56 — Inserti di stato stradale ordinari e limitativi
Gli inserti di stato stradale definitivi per gli equidi da traino sono:
- campo bianco riflettente: equide da traino ordinario con certificazione stradale;
- campo verde riflettente: equide in stato verde, certificato provvisorio, stato di addestramento stradale o lavoro sorvegliato;
- campo giallo di avvertimento: stato di attenzione, sensibilità o necessità di spazio supplementare;
- campo bianco con bordo rosso: sorpasso limitato; sorpassare soltanto al segnale del conducente o dell’accompagnatore;
- campo rosso pieno con X bianca: divieto di sorpasso, fermarsi, attendere, incidente, pericolo o condizione di controllo immediato.
L’autorità competente può approvare simboli, disegni, bordi o strutture tattili supplementari per la visibilità, l’accessibilità ai daltonici, il riconoscimento notturno e il riconoscimento a distanza.
Gli inserti ordinari, di stato verde, di attenzione, di sorpasso limitato, di pericolo e di stato di gravidanza possono essere fabbricati, tenuti in magazzino, venduti, acquistati, posseduti e sostituiti attraverso gli ordinari canali di vendita per animali da compagnia, di selleria, di sicurezza stradale, veterinari e al dettaglio in genere. Il solo possesso non costituisce illecito; costituiscono illecito l’esposizione falsa, lo stato falso, l’occultamento o la falsa rappresentazione.
Ove si applichi più di uno stato non di servizio, la disposizione stradale immediata più restrittiva regola l’inserto anteriore nel seguente ordine: pericolo attivo o arresto; sorpasso limitato; attenzione; provvisorio o di addestramento; ordinario. Un emblema di servizio autorizzato non cancella una restrizione per il benessere o il controllo. Lo stato secondario deve essere mostrato su un marcatore laterale, posteriore, sul bordo o su un disegno combinato approvato. Lo stato di servizio non deve occultare lo stato verde, di attenzione, limitato, di pericolo, di gravidanza o di sospensione.
Articolo 56A — Inserto di stato di gravidanza
L’inserto di stato di gravidanza è un marcatore stradale protettivo definitivo per un equide gravido lecitamente presente su una strada pubblica per una finalità non di traino consentita.
L’inserto di stato di gravidanza deve essere un campo bianco retroriflettente con bordo violetto e un emblema ammesso di equide gravido, di madre con puledro o di gravidanza.
Un inserto di stato di gravidanza deve essere esposto in un marcatore facciale approvato. Può essere impiegata una frentera portamarcatore o una muserola portamarcatore secondo la visibilità, l’aderenza e il benessere.
Un equide che espone un inserto di stato di gravidanza non può essere assegnato al lavoro con carrozza, alla trazione attiva, al lavoro alla guida, al lavoro con veicolo commerciale, al lavoro con carrozza per il trasporto di passeggeri, al lavoro di trasporto merci, al lavoro a noleggio, al lavoro di vettura pubblica, al lavoro con veicolo d’emergenza, al lavoro con veicolo cerimoniale o al servizio pubblico collegato a un veicolo.
La marcatura dello stato di gravidanza non deve divulgare dettagli veterinari non necessari al di là dello stato stradale di protezione.
Articolo 57 — Inserti di servizio ed emblemi ufficiali
Gli inserti di stato di servizio possono essere esposti soltanto ove autorizzato dalla legge imperiale. Gli inserti e gli emblemi ufficiali della polizia, della Guardia Stradale, dell’emergenza sanitaria, del servizio antincendio, di soccorso, veterinario d’emergenza, militare, sovrano, governativo e degli altri servizi ufficiali devono essere emessi, fabbricati per la distribuzione o venduti soltanto attraverso canali autorizzati a servizi verificati o a persone autorizzate. Le loro specifiche ufficiali, i significati e le guide al riconoscimento pubblico devono restare pubblicamente accessibili.
Gli inserti di stato di servizio definitivi per il lavoro con carrozza sono:
- campo blu con emblema della Guardia Stradale: Guardia Stradale Imperiale, pattuglia del traffico o servizio equivalente alla DPS;
- campo blu con scudo di polizia o stella di polizia: servizio di polizia ove una carrozza di servizio sia autorizzata;
- campo bianco con croce rossa: ambulanza, emergenza sanitaria o carrozza sanitaria autorizzata;
- campo rosso con fiamma bianca: servizio antincendio o di soccorso;
- campo verde con emblema bianco di zampa e zoccolo: servizio veterinario d’emergenza;
- campo blu con lettera alata, emblema dell’ala di Hermes, corno postale o emblema di corriere autorizzato: servizio postale, di messi o di corrieri;
- campo nero: transito del sovrano o dell’Imperatrice ove legalmente autorizzato;
- campo nero con corona: transito autorizzato di funzionari del governo imperiale, di delegati, di ministeri o di autorità statali;
- campo verde molto scuro con sigillo militare: servizio militare.
Gli inserti di servizio nero, nero con corona e verde molto scuro devono usare un bordo retroriflettente ad alto contrasto e un emblema o disegno retroriflettente sufficienti per il riconoscimento notturno. In modalità alimentata, il campo nero deve restare visivamente nero mentre il suo bordo e il suo emblema bianchi o argento si illuminano; il campo verde molto scuro può emettere soltanto la sua tinta a bassa luminanza ammessa mentre il bordo e l’emblema restano i principali elementi di riconoscimento.
La scrittura di servizio deve essere collocata sulle casse delle carrozze governative o di servizio, non sui marcatori ordinari degli equidi.
Gli inserti di stato montati sull’equide o sulla bardatura devono fare affidamento su simbolo, colore, bordo o emblema anziché su scrittura ordinaria.
Articolo 58 — Scrittura e insegne
I marcatori di stato stradale ordinari non devono fare affidamento sulla scrittura perché la scrittura è difficile da leggere in movimento, in scarsa luce, con il maltempo o a distanza.
La scrittura può essere usata sulle carrozze governative, d’emergenza, postali, militari o di servizio autorizzate ove la cassa della carrozza, la livrea, il pannello laterale, il pannello posteriore, l’uniforme del conducente o il drappo ufficiale della bardatura siano approvati a tale scopo.
L’uso non autorizzato di scrittura di servizio, colori di servizio, emblemi o livrea ufficiale della carrozza è vietato.
Articolo 59 — Accuratezza del marcatore e uso illecito
L’inserto di stato stradale deve corrispondere all’attuale stato legale dell’equide. L’illuminazione obbligatoria del marcatore deve essere attivata dal tramonto all’alba, nelle gallerie e ogni volta che la visibilità ridotta pregiudichi materialmente il riconoscimento. Deve restare un’illuminazione fissa di identificazione e non deve imitare un sistema di avvertimento d’emergenza.
Nessuno può:
- esporre stato bianco ordinario per un equide in stato verde, limitato, di attenzione, di pericolo o sospeso;
- esporre stato di servizio senza autorizzazione;
- occultare una restrizione;
- usare un marcatore per ottenere illegalmente un vantaggio nel traffico;
- usare un marcatore come pubblicità;
- usare un marcatore sporco, sbiadito, rotto, falso, allentato, nascosto o illeggibile;
- operare senza i marcatori laterali o posteriori richiesti;
- alterare un marcatore durante il lavoro per evitare l’ispezione.
Un marcatore falso costituisce un illecito in materia di benessere e di sicurezza stradale.
Se un marcatore obbligatorio si stacca, si oscura, si imbratta di fango, viene danneggiato, si allenta, risulta falso o illeggibile durante il viaggio, il conducente o l’accompagnatore devono fermarsi nel primo luogo sicuro e pulirlo, ricollocarlo, correggerlo o sostituirlo. Un inserto temporaneo di emergenza standard può essere impiegato soltanto per lo spostamento diretto verso la sicurezza o il punto di sostituzione lecito più vicino e non deve creare o imitare uno stato di servizio ufficiale.
Capo XIIlluminazione della carrozza e lampade di guida al suolo per gli equidi
Articolo 60 — Obbligo di illuminazione
Una carrozza che opera nell’oscurità, nella scarsa visibilità, nella pioggia, nella nebbia, nella neve, in galleria, su percorsi in ombra, durante le ore di illuminazione ufficiali o in qualsiasi condizione in cui la visibilità sia materialmente ridotta deve esporre l’illuminazione della carrozza approvata.
L’illuminazione deve consentire agli esseri umani di identificare:
- il davanti del veicolo;
- il retro del veicolo;
- la larghezza del veicolo;
- l’intenzione di svolta;
- il rallentamento o l’arresto;
- la condizione di pericolo o guasto;
- lo stato di servizio autorizzato ove pertinente.
Articolo 61 — Lampade di visibilità stradale per gli esseri umani
I fanali di visibilità stradale della carrozza devono essere montati sul veicolo, salvo che il presente Codice consenta espressamente lampade di guida al suolo per l’equide montate sull’equide.
Il sistema ordinario di visibilità stradale per gli esseri umani deve includere, ove richiesto:
- fanali anteriori bianchi;
- fanali posteriori rossi;
- luci di arresto rosse ove i freni siano muniti di segnalazione;
- luci d’ingombro laterali gialle;
- indicatori di direzione gialli;
- luci di pericolo;
- fanali di servizio o d’emergenza approvati per i veicoli di servizio autorizzati.
I fanali anteriori bianchi della carrozza possono illuminare più lontano davanti per la visibilità del conducente e il riconoscimento degli utenti della strada, ma devono essere orientati e schermati in modo da non proiettarsi negli occhi degli equidi.
Articolo 62 — Lampade di guida al suolo per gli equidi
Le lampade di guida al suolo per gli equidi possono essere installate sugli equidi da traino che lavorano nell’oscurità o nella scarsa visibilità ove le lampade migliorino il riconoscimento del fondo, la fiducia e la valutazione degli ostacoli.
Le lampade di guida al suolo devono essere montate su:
- pettorale da tiro;
- pettorina;
- parte anteriore della bardatura;
- attrezzatura ammessa in posizione pettorale;
- altro supporto stabile non costrittivo ammesso.
Le lampade di guida al suolo devono proiettare un fascio fisso blu tenue o blu-verde verso il basso e in avanti sulla superficie stradale davanti all’equide.
Non devono:
- lampeggiare;
- stroboscopare;
- sfarfallare;
- oscillare liberamente;
- sferragliare;
- riscaldare la pelle;
- proiettarsi negli occhi dell’equide;
- proiettarsi verso l’esterno come segnale di servizio;
- proiettare ombre mobili nette;
- interferire con l’aderenza della bardatura;
- sostituire l’inserto di stato stradale del marcatore facciale;
- sostituire i fanali stradali della carrozza;
- sostituire i segnali di frenata, di direzione, di pericolo o i fanali di servizio.
Le lampade di guida al suolo blu o blu-verdi non devono essere trattate come luci della polizia, della Guardia Stradale o di servizio perché sono lampade di benessere rivolte verso il basso e non segnali di priorità rivolti verso l’esterno.
Articolo 63 — Lampade d’emergenza e di servizio
Le lampade d’emergenza e di servizio possono essere impiegate soltanto dai veicoli di servizio autorizzati.
L’illuminazione di servizio autorizzata può includere:
- fanali di servizio blu della Guardia Stradale o della polizia;
- fanali di emergenza sanitaria bianchi e rossi;
- fanali antincendio o di soccorso rossi e bianchi;
- fanali di emergenza veterinaria verdi e bianchi;
- fanali postali o di corrieri autorizzati ove consentito.
Le lampade d’emergenza e di servizio ufficiale su una carrozza devono essere montate sul tetto o su un altro punto elevato approvato del veicolo. Devono essere posizionate, orientate e schermate per avvertire gli esseri umani senza proiettarsi direttamente negli occhi del pubblico, dei conducenti, dei passeggeri, degli altri utenti della strada o degli equidi, e senza essere confuse con le lampade di guida al suolo fisse rivolte verso il basso.
Le lampade d’emergenza devono usare un disegno lampeggiante o rotante autorizzato e possono essere accompagnate da un avvertimento acustico autorizzato. Le lampade di guida al suolo devono restare fisse e non devono mai lampeggiare, ruotare, pulsare, emettere suono o fungere da identificazione di servizio.
Un avvertimento acustico d’emergenza deve essere chiaramente udibile dagli esseri umani impiegando il profilo di intensità e di frequenza meno udibile dagli equidi compatibile con la pubblica sicurezza. Non deve essere rappresentato come inudibile agli equidi salvo che sia testato e certificato in modo indipendente. I fanali e i sistemi di avvertimento devono essere testati per abbagliamento, spavento, calore, vibrazione, sferragliamento, interferenza con le attrezzature e assuefazione dell’equide.
I fanali lampeggianti o rotanti di servizio non devono essere collocati in prossimità degli occhi dell’equide e non devono essere impiegati ove creino un irragionevole disagio all’equide, salvo che la pubblica sicurezza immediata richieda il funzionamento d’emergenza.
Articolo 64 — Restrizioni di benessere relative all’illuminazione
Nessuna lampada, catarifrangente, lanterna, decorazione, segnale, luce di servizio o dispositivo di guida al suolo può essere impiegato ove:
- proietti negli occhi dell’equide;
- limiti la vista;
- causi abbagliamento;
- sfarfalli;
- stroboscopi senza finalità d’emergenza lecita;
- sferragli;
- riscaldi;
- oscilli;
- colpisca l’equide;
- interferisca con la bardatura;
- interferisca con le redini o le guide;
- nasconda i marcatori di stato stradale leciti;
- imiti segnali di servizio senza autorizzazione;
- spaventi o distragga l’equide.
L’illuminazione decorativa non deve ridurre la chiarezza dell’illuminazione stradale obbligatoria.
Capo XIILavoro commerciale, di vettura pubblica, di noleggio, di trasporto merci e cerimoniale
Articolo 65 — Lavoro di vettura pubblica e di trasporto pubblico con carrozza
Il lavoro di vettura pubblica e di trasporto pubblico con carrozza richiede standard più elevati di approvazione del percorso, competenza del conducente, imbarco dei passeggeri, progettazione dell’orario, accesso al riposo, sorveglianza meteorologica e tenuta dei registri.
Un percorso di vettura pubblica non può essere approvato ove il modello di impresa dipenda da:
- attesa eccessiva;
- Corti di riposo insufficienti;
- acqua insufficiente;
- imbarco dei passeggeri non sicuro;
- impiego eccessivo degli stessi equidi;
- stress costante del traffico;
- scarsa ombra;
- fondo non sicuro;
- mancata rimozione della bardatura durante le lunghe attese;
- affollamento del pubblico non gestibile.
Articolo 66 — Lavoro di noleggio di carrozze
Una carrozza non può essere noleggiata a una persona non qualificata ove questa controlli l’equide o il veicolo.
Gli esercenti di noleggio devono assicurarsi che il conducente sia munito di licenza, il percorso sia approvato, l’equide sia idoneo, il veicolo sia autorizzato e il servizio non crei un rischio evitabile per il benessere.
Nessun esercente può porre un equide in stato verde, sensibile, limitato o da servizio d’emergenza sotto il controllo di un conducente a noleggio inesperto.
Articolo 67 — Lavoro turistico e cerimoniale con carrozza
Il lavoro turistico e cerimoniale deve rispettare gli stessi standard di benessere del lavoro ordinario.
L’intrattenimento pubblico, la tradizione, il costume, la fotografia, la richiesta stagionale, l’impiego per matrimoni, il percorso storico, la cerimonia reale o il festival non giustificano il superlavoro, lo stress da caldo, lo stress da freddo, il panico da folla, il fondo non sicuro, la decorazione eccessiva o il ritardo del riposo.
Articolo 68 — Lavoro con veicolo per il trasporto merci e agricolo
Il lavoro con carrozza per il trasporto merci e agricolo deve essere conforme al presente Codice.
Il carico delle merci deve essere pesato, stimato o controllato con un metodo approvato.
Un esercente del trasporto merci non può nascondere il sovraccarico distribuendo il peso, usando decorazioni aggiuntive, adducendo la breve distanza, impiegando equidi dall’aspetto più robusto o facendo affidamento sulla forza di discesa o di trattenimento dell’equide.
Capo XIIICarrozze d’emergenza, sanitarie, di soccorso e di servizio
Articolo 69 — Ambito delle norme sulle carrozze d’emergenza
Il presente Capo disciplina i requisiti di benessere, veicolo, equide, bardatura, illuminazione e stabilità del paziente delle carrozze d’emergenza, sanitarie, di soccorso, antincendio, veterinarie, postali, di corrieri e di servizio governativo.
La priorità nel traffico, il diritto di precedenza, l’accesso alle corsie d’emergenza, i poteri di comando pubblico, i poteri di polizia e i poteri della Guardia Stradale sono disciplinati dal Codice imperiale della strada e dei conducenti.
Articolo 70 — Progettazione della carrozza sanitaria d’emergenza
Una carrozza sanitaria d’emergenza deve essere progettata, costruita, testata, autorizzata e mantenuta per fornire il trasporto sanitario sicuro più rapido e il minimo sobbalzo praticabile del paziente compatibili con il benessere dell’equide, la sicurezza degli zoccoli, la sicurezza della frenata, l’idoneità del percorso e la protezione del paziente.
Essa deve fornire:
- peso del veicolo approvato;
- equilibrio sicuro;
- sospensione di alta qualità;
- riduzione degli urti;
- baricentro basso;
- bloccaggio sicuro della barella;
- contenimento del paziente;
- contenimento delle attrezzature sanitarie;
- ventilazione;
- interno igienico;
- accesso sicuro al carico;
- attrezzatura di comunicazione ove richiesta;
- illuminazione e marcatori di servizio approvati;
- freni non dipendenti dallo sforzo corporeo dell’equide;
- sgancio d’emergenza;
- ruote, pattini o elementi di scorrimento compatibili con il percorso.
La velocità non deve prevalere sul benessere dell’equide, sulla stabilità del paziente, sulla sicurezza della frenata, sulla sicurezza degli zoccoli o sull’idoneità del percorso; tuttavia, nessuna carrozza sanitaria d’emergenza deve essere approvata ove un progetto realizzabile più sicuro o ugualmente sicuro fornirebbe un trasporto sanitario d’emergenza lecito più rapido con un minore sobbalzo del paziente e non un maggiore onere per il benessere dell’equide.
Articolo 71 — Equidi e mute per le carrozze d’emergenza
Gli equidi da carrozza d’emergenza devono essere individualmente certificati per il servizio.
La certificazione deve valutare:
- la velocità sostenibile;
- l’andatura regolare;
- il recupero rapido;
- la forma fisica cardiovascolare;
- la forma fisica respiratoria;
- la resistenza degli zoccoli;
- il coraggio nel traffico;
- la tolleranza al rumore;
- la calma in prossimità del panico;
- la capacità di stare fermi durante il carico d’emergenza;
- la capacità di lavorare in sistemi a staffetta;
- la compatibilità come equide di testa o di timone;
- la capacità di lavorare sotto l’illuminazione d’emergenza e con segnali equivalenti alla sirena ove autorizzati;
- la capacità di restare sicuri senza contenimento forzato.
Nessuna razza può essere automaticamente approvata per il lavoro con carrozza d’emergenza. La selezione funzionale, l’addestramento, il temperamento, la salute e la prestazione individuale determinano l’approvazione.
Ove sia impiegata una muta di quattro equidi d’emergenza, gli equidi di testa e di timone devono essere selezionati per i loro diversi ruoli. Gli equidi di testa possono essere selezionati per la velocità, la sicurezza sulla guida e la concentrazione sul percorso. Gli equidi di timone possono essere selezionati per la forza, la stabilità di frenata, la stabilità in svolta e la calma in prossimità del veicolo. Tutti devono soddisfare gli standard di benessere e di velocità richiesti.
Articolo 72 — Qualità della corsa d’emergenza e sobbalzi del paziente
Ogni carrozza sanitaria d’emergenza è soggetta all’obbligo di velocità sicura massima e di minimo sobbalzo praticabile. Il veicolo, la muta, la bardatura, le sospensioni, le ruote, i pattini, l’interfaccia con il percorso, il sistema di frenata, la cabina del paziente, il bloccaggio della barella e il sistema di carico devono essere selezionati e testati per conseguire la massima velocità d’emergenza sicura e il minimo movimento praticabile del paziente senza trasferire uno sforzo, una paura, un rischio per il fondo o un onere di recupero irragionevoli agli equidi.
Un veicolo non può essere approvato come carrozza sanitaria ove la stabilità del paziente dipenda dal peso eccessivo del veicolo, dalla richiesta di tiro eccessiva, dalla frenata brusca, dalla velocità non sicura o da equidi sopraffaticati.
L’autorità competente deve richiedere prove del percorso, prove a carico, prove di frenata, prove di paziente con sobbalzi e prove di recupero dell’equide prima dell’autorizzazione per l’impiego sanitario d’emergenza.
Articolo 73 — Corsie d’emergenza, piste di scorrimento, percorsi per slitte e sistemi di pattini
Una carrozza sanitaria d’emergenza può impiegare una corsia d’emergenza approvata, una pista di scorrimento, un percorso invernale con pattini o una superficie compatibile con le slitte soltanto ove sia il veicolo sia gli equidi siano certificati per tale impiego.
Una pista di scorrimento d’emergenza o un percorso compatibile con le slitte deve fornire:
- aderenza sicura degli zoccoli;
- guida dei pattini o delle ruote ove impiegati;
- superfici antisdrucciolevoli;
- frenata sicura;
- progetto sicuro degli incroci;
- piazzole d’emergenza;
- accesso alle staffette ove necessario;
- protezione dai conflitti con il traffico ordinario.
Un percorso non può essere approvato per il solo fatto che consente una maggiore velocità del veicolo.
Articolo 74 — Mute a staffetta e recupero
I servizi d’emergenza devono fornire mute a staffetta, mute di riposo o equidi sostitutivi ove la lunghezza del percorso, la velocità, il tempo atmosferico o la richiesta d’emergenza comporterebbero altrimenti un superlavoro.
Lo stato d’emergenza non autorizza il ripetuto impiego eccessivo dello stesso equide.
Ove una risposta d’emergenza superi i limiti ordinari di lavoro, l’incidente deve essere registrato e l’equide deve ricevere adeguato recupero, ispezione e restrizione del lavoro ove richiesto.
Articolo 75 — Carrozze antincendio, di soccorso, veterinarie, postali, di corrieri e governative
Le carrozze di servizio antincendio, di soccorso, veterinario, postale, di corrieri, governativo, militare e sovrano devono essere conformi al presente Codice, salvo che un’altra legge imperiale imponga uno standard più elevato.
L’urgenza del servizio non autorizza:
- finimenti vietati;
- carico eccessivo;
- percorso non sicuro;
- superlavoro;
- stress da caldo;
- stress da freddo;
- scarsa aderenza degli zoccoli;
- contenimento forzato;
- marcatori di stato falsi;
- lesioni evitabili all’equide.
Articolo 76 — Scrittura di servizio e identificazione della carrozza
Le carrozze governative e di servizio possono esporre scrittura autorizzata, insegne, colore di servizio e livrea sulla cassa della carrozza.
La scrittura non deve essere richiesta sull’inserto del marcatore facciale dell’equide.
Ove sia impiegata la scrittura, essa non deve occultare i fanali obbligatori, i catarifrangenti, i marcatori di stato, i segnali di frenata, gli indicatori di direzione, le luci di pericolo o l’accesso all’ispezione del benessere.
Capo XIVVigilanza, ispezioni e responsabilità
Articolo 77 — Autorità di ispezione
L’autorità competente può ispezionare:
- gli equidi;
- i Passaporti;
- i registri di lavoro;
- i registri di riposo;
- i registri meteorologici;
- i registri veterinari;
- i registri della cura degli zoccoli;
- la bardatura;
- i finimenti della testa;
- i marcatori di stato;
- i fanali;
- le lampade di guida al suolo;
- i veicoli;
- i freni;
- le sospensioni;
- i carichi;
- le Corti di riposo;
- le piazzole di attesa;
- i percorsi;
- i locali dell’esercente;
- le licenze dei conducenti;
- i registri di addestramento;
- le segnalazioni degli incidenti.
L’ispezione può avvenire prima, durante o dopo il lavoro.
Nessuno può rifiutare od ostacolare l’accesso lecito; nascondere, spostare o sostituire un equide, un veicolo, una bardatura, un marcatore o un registro per vanificare l’ispezione; distruggere, alterare, antidatare, sostituire o occultare un registro; manomettere le attrezzature, le misurazioni o la scena di un incidente prima dell’esame richiesto; intimidire o ritorcersi contro il personale o i testimoni; disabilitare un dispositivo di misura; lavare i segni rilevanti prima della documentazione; o rifiutare una valutazione lecita del peso corporeo, della forza, dell’aderenza, veterinaria, documentale o delle attrezzature.
Articolo 78 — Poteri di fermata immediata e di allontanamento
Ove sussista un rischio immediato per il benessere o per la pubblica sicurezza, l’autorità competente può ordinare:
- la fermata immediata;
- lo sbarco dei passeggeri o lo scarico delle merci;
- l’allontanamento dell’equide dal lavoro;
- la rimozione della bardatura;
- l’esame veterinario;
- il ritiro del veicolo;
- il ritiro del percorso;
- la sospensione del conducente;
- la sospensione dell’esercente;
- il sequestro delle attrezzature illecite;
- lo spostamento in una Corte di riposo;
- il trasporto d’emergenza dell’equide.
L’apertura di un’indagine o l’emissione di un ordine di fermata non costituiscono di per sé prova di colpa.
Articolo 79 — Sorveglianza, prove e responsabilità
Il lavoro con carrozza è un’attività pubblica di benessere animale e può essere soggetto a ispezione, sorveglianza e raccolta di prove secondo quanto consentito dalla legge imperiale.
La sorveglianza deve essere usata per proteggere gli equidi e applicare la legge, non per estorcere, molestare, occultare la corruzione o punire gli esercenti che operano lecitamente.
Gli ispettori e gli agenti della Guardia Stradale ed Equina devono tenere adeguati registri delle fermate, degli ordini, delle fotografie, dei video, dei sequestri, dei rinvii veterinari, delle sospensioni e delle decisioni di vigilanza.
Una persona soggetta a vigilanza deve avere accesso alla procedura di ricorso o di riesame prevista dalla legge imperiale, salvo che l’immediata riservatezza sia necessaria per un’indagine sul benessere in corso.
Articolo 80 — Ordini di correzione
Per una prima violazione minore che non comporti lesioni, occultamento deliberato, superlavoro, finimenti vietati, marcatori di servizio falsi, stress da caldo, stress da freddo, veicolo non sicuro, percorso non sicuro o pericolo immediato, l’autorità competente può emettere un ordine di correzione.
Un ordine di correzione può richiedere:
- la correzione del marcatore;
- la riparazione del fanale;
- la regolazione della bardatura;
- la riparazione del veicolo;
- la correzione del registro;
- il cambiamento del percorso;
- la riduzione del carico;
- il cambiamento del programma di riposo;
- la riformazione del conducente;
- la riformazione dell’esercente;
- il controllo veterinario;
- la reispezione.
Il mancato rispetto aggrava l’illecito.
Articolo 81 — Illeciti in materia di benessere
Costituisce illecito in materia di benessere:
- operare senza il Passaporto richiesto;
- impiegare illecitamente un equide gravido, sospettato di gravidanza, in allattamento, di recente sgravato, sottopeso, obeso, inidoneo, malato, medicato, sedato o con dolore mascherato;
- operare senza la certificazione richiesta;
- operare senza licenza di esercente;
- guidare senza la licenza di conducente richiesta;
- impiegare un veicolo non autorizzato;
- impiegare un percorso non autorizzato;
- superare i limiti di carico di lavoro;
- omettere di fornire il riposo richiesto;
- omettere di rimuovere la bardatura durante il riposo più lungo richiesto;
- negare l’acqua;
- sovraccaricare;
- superare i limiti di carico di lavoro a scorrimento di sette o trenta giorni;
- negare un giorno di riposo completo richiesto;
- omettere di fornire il congedo di recupero post-emergenza richiesto;
- impiegare marcatori di stato stradale falsi o illeggibili;
- omettere di esporre i marcatori laterali o posteriori richiesti;
- impiegare fanali difettosi durante le condizioni di illuminazione obbligatoria;
- impiegare lampade di guida al suolo in modo non sicuro;
- continuare il lavoro dopo segni di dolore, sofferenza, affaticamento, stress da caldo, stress da freddo, zoppia o lesione;
- omettere di tenere i registri richiesti;
- manomettere, suddividere, nascondere, distruggere, ritardare o falsificare i registri del carico di lavoro o collegati al Passaporto;
- omettere di segnalare gli incidenti richiesti;
- impiegare colori o emblemi di servizio senza autorizzazione;
- violare la sospensione per tempo atmosferico;
- violare le restrizioni del percorso;
- impiegare una Corte di riposo che non soddisfi i requisiti di benessere;
- ostacolare l’ispezione, occultare o sostituire prove, intimidire un testimone, manomettere la scena di un incidente o un dispositivo di misura, o rifiutare una valutazione lecita.
Articolo 82 — Illeciti gravi
Costituisce illecito grave:
- il superlavoro deliberato;
- l’impiego nel lavoro con carrozza di un equide gravido, sospettato di gravidanza, in allattamento, di recente sgravato, sedato, con dolore mascherato, malato o fisicamente inidoneo;
- il superlavoro ripetuto;
- l’impiego di finimenti o mezzi di contenimento vietati;
- il lavoro che cagiona morte, collasso, eutanasia, lesione grave, stress da caldo, stress da freddo, difficoltà respiratoria o panico grave;
- il funzionamento dopo la sospensione della licenza;
- la falsificazione del Passaporto, dei farmaci, della gravidanza, della malattia, del carico di lavoro, del riposo, dell’emergenza o dei registri di lavoro;
- l’occultamento di lesioni;
- l’occultamento della zoppia;
- la falsa marcatura deliberata dello stato stradale;
- lo stato d’emergenza o di servizio non autorizzato;
- il funzionamento di una carrozza sanitaria d’emergenza non sicura;
- il mancato avvio, la mancata cooperazione con o la mancata conservazione delle prove per un’indagine di massimo grado sul benessere e sugli abusi dopo morte, collasso, lesione grave, evento da stress da caldo, evento da stress da freddo, fuga incontrollata, collisione grave o sgancio d’emergenza;
- il costringere un equide a trainare un carico eccessivo;
- il richiedere a un equide di fungere da sistema di frenatura del veicolo;
- la prosecuzione del lavoro dopo un ordine di fermata;
- la ritorsione contro un segnalante, un ispettore, un conducente, un accompagnatore, un veterinario o un dipendente che sollevi preoccupazioni per il benessere;
- la gestione organizzata di servizi di carrozze illeciti.
Articolo 83 — Sanzioni
Le sanzioni possono includere:
- avvertimento;
- ordine di correzione;
- multa;
- formazione obbligatoria;
- riformazione del conducente;
- riformazione dell’esercente;
- ordine di ricalibratura della bardatura;
- ordine di riparazione del veicolo;
- restrizione del carico;
- restrizione del percorso;
- restrizione meteorologica;
- restrizione delle ore di lavoro;
- obbligo di Corte di riposo;
- annotazione sul Passaporto;
- sospensione della licenza;
- revoca della licenza;
- sospensione dell’autorizzazione del veicolo;
- sospensione dell’autorizzazione del servizio;
- allontanamento dell’equide dal lavoro;
- ordine veterinario;
- sequestro delle attrezzature;
- sorveglianza del benessere;
- iscrizione nel Registro imperiale del benessere animale;
- restrizione sulla detenzione di animali;
- indagine penale per maltrattamento di animali ove richiesto dalla legge.
Articolo 84 — Ricorsi e riesame
Una persona può ricorrere o chiedere il riesame delle decisioni di vigilanza secondo quanto previsto dalla legge imperiale.
Un ricorso non sospende automaticamente un ordine che allontana un equide dal lavoro, sospende l’impiego di un veicolo non sicuro, vieta un percorso non sicuro, richiede l’esame veterinario o previene un danno immediato al benessere.
Articolo 85 — Equivalenza funzionale e regola anti-elusione
Nessuno può eludere il presente Codice modificando nomi, decorazioni, categorie commerciali, categorie di servizio, etichette della bardatura, etichette del veicolo, etichette del percorso o etichette dei marcatori.
Un dispositivo, un percorso, un veicolo, un programma, un sistema di illuminazione, un sistema di marcatura, una prassi commerciale o una prassi di servizio sono illeciti ove il loro effetto effettivo violi il presente Codice, indipendentemente dal nome.
Una carrozza può essere autorizzata, registrata, attraente, redditizia, tradizionale, cerimoniale, di rilievo storico, amata dal pubblico o molto utilizzata e tuttavia essere tolta dal servizio ove i requisiti di benessere del presente Codice non siano soddisfatti.
Allegato AStandard definitivo di marcatura dello stato degli equidi da traino sulle strade pubbliche
Sezione 1 — Significato legale
Gli inserti di stato stradale istruiscono gli esseri umani su come comportarsi in prossimità dell’equide.
La forma assiste la visibilità. Il colore, il bordo, l’emblema, il disegno e il simbolo autorizzato portano il significato legale.
Sezione 2 — Inserti ordinari e di restrizione
Il campo bianco riflettente indica l’equide da traino ordinario con certificazione stradale.
Il campo verde riflettente indica l’equide in stato verde, il certificato provvisorio, lo stato di addestramento stradale o lo stato di lavoro sorvegliato.
Il campo giallo di avvertimento indica lo stato di attenzione, la sensibilità o la necessità di spazio supplementare.
Il campo bianco con bordo rosso indica il sorpasso limitato; sorpassare soltanto al segnale del conducente o dell’accompagnatore.
Il campo rosso pieno con X bianca indica il divieto di sorpasso, l’arresto, l’attesa, l’incidente, il pericolo o la condizione di controllo immediato.
Sezione 3 — Inserti di servizio
Il blu con emblema della Guardia Stradale indica la Guardia Stradale Imperiale, la pattuglia del traffico o il servizio di controllo stradale equivalente alla DPS.
Il blu con scudo di polizia o stella di polizia indica la carrozza di servizio di polizia ove autorizzata.
Il bianco con croce rossa indica l’ambulanza o la carrozza sanitaria d’emergenza autorizzata.
Il rosso con fiamma bianca indica il servizio antincendio o di soccorso.
Il verde con emblema bianco di zampa e zoccolo indica il servizio veterinario d’emergenza.
Il blu con lettera alata, emblema dell’ala di Hermes, corno postale o emblema di corriere autorizzato indica il servizio postale, di messi o di corrieri.
Il nero indica il transito del sovrano o dell’Imperatrice ove legalmente autorizzato.
Il nero con corona indica il transito autorizzato di funzionari del governo imperiale, di delegati, di ministeri o di autorità statali.
Il verde molto scuro con sigillo militare indica il servizio militare.
Sezione 4 — Visibilità e accessibilità
Gli inserti di stato devono essere retroriflettenti e devono restare leggibili nella pioggia, nello sporco ordinario, con l’illuminazione notturna e nella scarsa visibilità nella misura ragionevolmente praticabile.
L’autorità competente può richiedere bordi, simboli, disegni o caratteristiche in rilievo per agevolare il riconoscimento da parte dei daltonici e il riconoscimento a lunga distanza.
Gli inserti ordinari e di protezione possono essere venduti e posseduti attraverso gli ordinari canali al dettaglio. Gli inserti e gli emblemi di servizio ufficiali possono essere forniti soltanto attraverso canali autorizzati, benché le loro specifiche e i loro significati debbano essere pubblici.
Ove si sovrappongano stati, la disposizione stradale immediata più restrittiva regola il marcatore anteriore; qualsiasi stato di servizio autorizzato e stato di benessere secondario devono restare visibili attraverso il trattamento approvato con marcatore laterale, posteriore, sul bordo o combinato.
Un marcatore obbligatorio danneggiato o illeggibile deve essere corretto nel primo luogo sicuro. Un sostituto temporaneo può autorizzare soltanto lo spostamento diretto verso la sicurezza o la sostituzione lecita e non deve imitare lo stato di servizio.
Gli inserti sovrani, governativi e militari scuri devono usare bordi e emblemi retroriflettenti ad alto contrasto per il riconoscimento notturno.
Allegato BStandard definitivo di illuminazione e segnalazione delle carrozze
Sezione 1 — Illuminazione stradale per gli esseri umani
Le carrozze devono impiegare fanali anteriori bianchi, fanali posteriori rossi, luci di arresto rosse ove pertinente, marcatori laterali gialli, indicatori di direzione gialli e luci di pericolo ove richiesto.
Sezione 2 — Illuminazione di guida al suolo per gli equidi
Le lampade di guida al suolo per gli equidi devono essere blu tenue o blu-verdi, fisse, rivolte verso il basso, proiettate in avanti e montate su attrezzatura ammessa in posizione pettorale.
Esse esistono per il riconoscimento del fondo stradale e la fiducia dell’equide. Non sono luci di servizio, non lampeggiano né emettono suono, e restano legalmente distinte dalle lampade d’emergenza elevate rivolte verso l’esterno.
Sezione 3 — Restrizioni di benessere
Nessun fanale né sistema di avvertimento acustico può accecare, abbagliare, spaventare, riscaldare, sferragliare, colpire, distrarre o interferire con un equide. I fanali d’emergenza della carrozza devono essere montati in un punto elevato approvato e possono lampeggiare o ruotare; gli avvertimenti acustici autorizzati devono restare udibili dagli esseri umani riducendo al minimo il disturbo evitabile agli equidi.
Allegato CStandard definitivo della Corte di riposo
Una Corte di riposo deve fornire fondo sicuro, acqua, riparo o ombra, separazione dai veicoli, controllo della folla, accesso all’ispezione, gestione del letame, accesso allo sgancio d’emergenza e spazio per la regolazione o la rimozione della bardatura.
Una Corte di riposo non può essere approvata ove gli equidi restino intrappolati nel caldo, nel traffico, nell’affollamento, nel rumore, nel fondo inadeguato o nello sforzo del veicolo.
Allegato DStandard definitivo della carrozza sanitaria d’emergenza
Le carrozze sanitarie d’emergenza devono soddisfare standard più elevati per la velocità, i freni, le sospensioni, la stabilità del paziente, il benessere dell’equide, l’illuminazione, i marcatori, l’approvazione del percorso e la pianificazione delle staffette.
La velocità d’emergenza è lecita soltanto ove il veicolo, il percorso, il conducente, la muta, il tempo atmosferico e l’autorizzazione del servizio rendano tale velocità sicura per gli equidi e per il paziente.
La priorità d’emergenza nel traffico è disciplinata dal Codice imperiale della strada e dei conducenti.
Allegato EStandard definitivo del carico di lavoro e del recupero
I limiti numerici del carico di lavoro indicati nel presente Allegato sono i limiti definitivi del diritto del traino. Un Passaporto più rigoroso, un ordine veterinario, un ordine del percorso, un ordine meteorologico, una regola del servizio o una restrizione individuale per il benessere prevalgono sul presente Allegato.
Sezione 1 — Limiti giornalieri e a scorrimento
Un equide da traino non può superare sei ore di trazione attiva in un giorno.
Un equide da traino non può superare otto ore di turno totale assegnato in un giorno, compresi l’attesa con bardatura, l’imbarco dei passeggeri, il carico delle merci, l’accodamento, la stazione in piedi nell’assegnazione al veicolo e il lavoro sul percorso.
Un equide da traino non può superare trenta ore di trazione attiva in qualsiasi periodo a scorrimento di sette giorni.
Un equide da traino non può superare cento ore di trazione attiva in qualsiasi periodo a scorrimento di trenta giorni.
Un equide da traino deve ricevere almeno un giorno di riposo completo in ogni periodo a scorrimento di sette giorni.
Sezione 2 — Blocchi di lavoro e riposo
Nessun blocco di lavoro ordinario può superare novanta minuti di trazione attiva.
Ogni blocco di lavoro ordinario deve essere seguito da non meno di venti minuti di riposo fuori dalla trazione.
Ove caldo, umidità, freddo, umidità atmosferica, vento, colline, fondo inadeguato, traffico intenso, carico pesante, affollamento, certificazione in stato verde, età avanzata, stato di riabilitazione o restrizione veterinaria aumentino il gravame, il blocco di lavoro massimo è di sessanta minuti o meno.
Ove sussista un gravame grave, il blocco di lavoro massimo è di trenta minuti o meno e il lavoro con carrozza deve essere sospeso, salvo che si applichi un’eccezione per servizio pubblico essenziale.
Sezione 3 — Attesa, bardatura e Corti di riposo
Una piazzola di attesa ordinaria non può essere impiegata dallo stesso equide o dalla stessa muta per più di trenta minuti consecutivi.
Ove l’attesa, il riposo, l’accodamento, la cerimonia, il ritardo nel carico o il ritardo del servizio pubblico superino i quarantacinque minuti consecutivi, la bardatura deve essere rimossa, salvo che la rimozione crei un pericolo immediato maggiore.
Un soggiorno in una Corte di riposo non deve essere trattato come giorno di riposo completo. Una Corte di riposo è un recupero nella giornata lavorativa, non un riposo a livello di scuderia.
Un soggiorno in una Corte di riposo superiore a due ore consecutive richiede un controllo del benessere registrato prima di qualsiasi ritorno al lavoro. Ove il ritorno al lavoro sarebbe iniquo, il turno deve terminare.
Sezione 4 — Proroga d’emergenza e recupero
La proroga d’emergenza oltre i limiti ordinari è lecita soltanto per uno specifico genuino evento d’emergenza, soltanto ove non sia disponibile alcuna muta sostitutiva o metodo di trasporto più sicuro e soltanto ove siano registrati l’autorizzazione specifica per l’incidente, le alternative considerate, la sorveglianza, l’acqua, il riposo, le disposizioni per la staffetta, gli orari e gli ordini di recupero. Non è mai un certificato permanente o un’autorizzazione del Passaporto.
Nessuna proroga d’emergenza può superare otto ore di trazione attiva in un giorno.
Un equide impiegato oltre i limiti ordinari per il servizio d’emergenza deve ricevere un’ispezione immediata post-servizio e non meno di quarantotto ore di congedo di recupero, salvo che un veterinario o l’autorità competente ordinino un recupero più lungo.
Allegato FApplicazione al traino dello Standard imperiale del gravame climatico equino
Il presente Allegato non crea una scala climatica separata per il solo traino. Il lavoro con carrozza deve impiegare lo Standard imperiale del gravame climatico equino e il suo sistema di Fasce da I a V. Il presente Allegato enuncia le conseguenze specifiche del traino di tali fasce.
Ove lo Standard imperiale del gravame climatico equino, il presente Codice, una restrizione del Passaporto, un ordine veterinario, un ordine del percorso, un ordine meteorologico, una regola del servizio o una restrizione individuale per il benessere differiscano, prevale la regola più rigorosa a protezione del benessere.
Sezione 1 — Valutazione obbligatoria del traino
Prima e durante il lavoro con carrozza, l’esercente e il conducente devono valutare l’equide, il veicolo, il carico, il percorso, la superficie, la visibilità, il tempo atmosferico, il gravame climatico, la capacità di recupero e la capacità lecita.
La sola temperatura dell’aria non è mai sufficiente. Caldo, umidità, sole, vento, pioggia, neve, pioggia gelata, mantello bagnato, asciugamento del sudore, tipo di mantello, tosatura, copertura con coperta, acclimatazione, condizione corporea, salute, carico di lavoro, carico, fondo, richiesta di frenata, aderenza, visibilità, traffico, riparo, ombra, accesso all’acqua e accesso alla Corte di riposo devono essere valutati insieme.
Una carrozza non deve partire, continuare, imbarcare passeggeri, caricare merci, accedere a un percorso, attendere con bardatura o restare in servizio pubblico ove la fascia climatica assegnata o le condizioni dell’equide individuale rendano tale attività non sicura o iniqua.
Sezione 2 — Fascia I: gravame ordinario del traino
La Fascia I consente il lavoro ordinario con carrozza entro il presente Codice, il certificato, il Passaporto, il percorso approvato, il veicolo approvato e i requisiti di ispezione giornaliera.
La Fascia I non deve essere impiegata ove un singolo equide mostri scarso recupero, sofferenza, zoppia, anomalia della sudorazione, brividi, difficoltà respiratoria, disidratazione, panico, blocco psichico, affaticamento, dolore agli zoccoli, lesione da bardatura o qualsiasi condizione che richieda una fascia più rigorosa.
Sezione 3 — Fascia II: gravame di attenzione del traino
Nella Fascia II, il lavoro con carrozza può continuare soltanto con misure di mitigazione.
L’esercente e il conducente devono ridurre il carico, ridurre il ritmo, accorciare i blocchi di lavoro, aumentare il riposo fuori dalla trazione, aumentare l’accesso all’acqua, usare ombra o riparo, evitare superfici difficili, evitare colline non necessarie, limitare l’attesa con bardatura e rimuovere gli equidi vulnerabili dal lavoro non necessario.
Nella Fascia II, la trazione attiva per il lavoro ordinario con carrozza non può superare quattro ore al giorno.
Nella Fascia II, i blocchi di lavoro ordinari non possono superare sessanta minuti e ogni blocco di lavoro deve essere seguito da non meno di venti minuti di riposo fuori dalla trazione.
Gli equidi in stato verde, gli equidi anziani, gli equidi in recupero, gli equidi scarsamente condizionati, gli equidi non acclimatati, gli equidi sensibili al clima e gli equidi soggetti a restrizione veterinaria individuale non devono essere impiegati nella Fascia II salvo che l’impiego sia necessario, sorvegliato e più rigoroso del lavoro ordinario.
Sezione 4 — Fascia III: lavoro con carrozza limitato
Nella Fascia III, il lavoro ordinario con carrozza per il trasporto di passeggeri commerciali, il lavoro turistico con carrozza, il lavoro a noleggio con carrozza, il lavoro cerimoniale con carrozza, le merci non essenziali, l’addestramento non essenziale, l’esibizione pubblica e il lavoro con carrozza in stato verde sono sospesi.
Soltanto il lavoro di servizio pubblico essenziale, la riallocazione per il benessere, lo spostamento veterinario, il servizio d’emergenza o altro lavoro ridotto necessario possono continuare.
Nella Fascia III, la trazione attiva non può superare due ore al giorno, salvo che per una genuina emergenza in cui non esista un’alternativa più sicura.
Nella Fascia III, i blocchi di lavoro non possono superare trenta minuti e ogni blocco di lavoro deve essere seguito da non meno di trenta minuti di recupero.
La motivazione per la continuazione del lavoro nella Fascia III deve essere registrata e un controllo del benessere post-lavoro è obbligatorio.
Sezione 5 — Fascia IV: lavoro con carrozza solo per emergenza
Nella Fascia IV, il lavoro con carrozza è vietato, salvo lo spostamento diretto verso la sicurezza, lo spostamento veterinario diretto, il soccorso da pericolo immediato, il servizio sanitario d’emergenza, il servizio di benessere d’emergenza o un altro servizio d’emergenza in cui non esista un trasporto più sicuro.
Lo spostamento nella Fascia IV deve impiegare il percorso sicuro più breve, il carico minimo praticabile, la velocità sicura più bassa, la sorveglianza continua e la revisione immediata del benessere post-servizio.
Il lavoro commerciale, turistico, a noleggio, cerimoniale, sportivo, di addestramento, di esibizione pubblica, di merci non essenziali e ordinario per il trasporto di passeggeri è vietato nella Fascia IV.
Sezione 6 — Fascia V: lavoro con carrozza sospeso
Nella Fascia V, tutto il lavoro con carrozza è sospeso, salvo il soccorso d’emergenza, l’intervento veterinario d’emergenza, l’evacuazione ove restare sia più pericoloso o lo spostamento immediato dal pericolo al riparo.
Un’eccezione alla Fascia V deve essere registrata e riesaminata dall’autorità competente o dal veterinario ove richiesto.
Nessun esercente può usare la richiesta del pubblico, la perdita commerciale, la cerimonia, la carenza di personale, l’abitudine del percorso, la necessità dei passeggeri, la reputazione del servizio o la comodità amministrativa per continuare il lavoro con carrozza nella Fascia V.
Sezione 7 — Cause di fermata immediata
Indipendentemente dalla fascia, il lavoro con carrozza deve fermarsi immediatamente ove un equide mostri zoppia, inciampo, collasso, debolezza, sudorazione anomala, assenza di sudorazione, brividi, raffreddamento eccessivo, stress da caldo, stress da freddo, respirazione rapida che non si riprende, tosse che incide sul lavoro, panico, blocco psichico, rifiuto, disidratazione, scarsa coordinazione, lesione da bardatura, dolore agli zoccoli, incapacità di raffreddarsi, incapacità di scaldarsi, incapacità di asciugarsi o qualsiasi segno che la prosecuzione del lavoro sia iniqua.
Il veicolo deve essere messo in sicurezza con mezzi leciti, i passeggeri o le merci devono essere gestiti in sicurezza e l’equide deve ricevere acqua, ombra, riparo, raffreddamento, riscaldamento, asciugamento, riposo, cure veterinarie o allontanamento dal servizio secondo quanto richiede la condizione.
Sezione 8 — Registri climatici e regola anti-elusione
Ove si applichi la Fascia II o superiore, l’esercente deve registrare la fascia assegnata, la motivazione della fascia, le misure di mitigazione impiegate, la riduzione del carico di lavoro, il riposo, l’acqua, il cambiamento del percorso, la riduzione del carico, l’ordine di fermata, l’incidente e il controllo del recupero ove richiesto.
Nessun esercente può eludere il presente Allegato rinominando il lavoro con carrozza come esibizione, addestramento, uso privato, breve spostamento, tradizione, cerimonia, servizio adiacente all’emergenza, necessità dei passeggeri o comodità pubblica. Il gravame climatico effettivo sull’equide è determinante.
Allegato GStandard tecnico definitivo della carrozza sanitaria d’emergenza
Il presente Allegato è lo standard definitivo del diritto del traino per le carrozze sanitarie d’emergenza. Un documento tecnico separato può aggiungere dettagli ingegneristici, ma non può indebolire il presente Allegato.
Sezione 1 — Velocità sicura massima e minimo sobbalzo praticabile
Una carrozza sanitaria d’emergenza può essere autorizzata soltanto ove il suo veicolo, la muta, la bardatura, il percorso, le sospensioni, la frenata, il sistema di ruote o pattini, la cabina del paziente, il bloccaggio della barella, il sistema di carico, l’illuminazione e la procedura di servizio forniscano insieme il trasporto sanitario d’emergenza sicuro più rapido e il minimo sobbalzo praticabile del paziente.
Un progetto più lento o più sobbalzante non deve essere autorizzato ove esista un progetto realizzabile più veloce e meno sobbalzante senza un maggiore onere per il benessere dell’equide.
Sezione 2 — Prove obbligatorie
Prima dell’autorizzazione sanitaria d’emergenza, l’autorità competente deve richiedere prove del percorso, prove a carico, prove di frenata, prove di svolta, prove delle sospensioni, prove di sobbalzo del paziente, prove di sgancio d’emergenza, prove dell’illuminazione, prove dell’aderenza degli zoccoli e prove di recupero dell’equide.
Sezione 3 — Requisiti della muta e delle staffette
Le mute delle carrozze sanitarie d’emergenza devono essere selezionate per la velocità, la regolarità, il recupero, il coraggio nel traffico, la calma in prossimità del panico, la resistenza degli zoccoli, la stabilità di frenata e la capacità di lavorare senza contenimento forzato.
Ove la lunghezza del percorso, la velocità, il tempo atmosferico o l’urgenza del paziente sopraffarebbero una sola muta, le mute a staffetta o gli equidi sostitutivi sono obbligatori.
Sezione 4 — Nessuna scappatoia d’emergenza
Lo stato d’emergenza non legalizza finimenti vietati, fondo non sicuro, carico eccessivo, marcatori di servizio falsi, abbagliamento evitabile, sobbalzo prevenibile, freni insufficienti, sospensioni insufficienti, pericolo per gli zoccoli o l’impiego ripetuto eccessivo dello stesso equide.
Allegato HDefinitività, modifica e principio della regola più rigorosa
Le disposizioni e gli allegati del presente Codice sono diritto definitivo del traino.
Un futuro regolamento, standard tecnico, manuale di servizio, ordine del percorso o documento amministrativo può chiarire, misurare, illustrare o aggiungere requisiti più rigorosi al presente Codice.
Nessun futuro standard, politica dell’esercente, prassi del servizio, approvazione del percorso, autorizzazione del veicolo, richiesta del pubblico, prassi d’emergenza, prassi cerimoniale o comodità amministrativa può indebolire il presente Codice, salvo che il Codice stesso sia legalmente modificato.