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Libro III · Standard

Standard imperiale del gravame climatico equino

La valutazione del tempo atmosferico, del fondo, della visibilità e del gravame da lavoro sugli equidi, le cinque fasce dell’Indice imperiale del gravame climatico equino e le soglie misurate che le assegnano.

Il presente Standard ha la finalità di prevenire lo stress da caldo, lo stress da freddo, il raffreddamento da mantello bagnato, il gravame da umidità, la mancata asciugatura del sudore, il gravame respiratorio, lo scivolamento, la lesione dello zoccolo, l’esaurimento, il collasso, la paura, il panico, il lavoro eccessivo e la sofferenza connessa al tempo atmosferico.

Indice

Capo IApplicazione, finalità e prevalenza

Articolo 1. Applicazione

Il presente Standard si applica a ogni equide usato, tenuto, trasportato, addestrato, montato, guidato alle guide, condotto a mano, presentato, impiegato nel lavoro, esposto, adibito al pattugliamento, riprodotto, in recupero o altrimenti gestito in qualunque condizione in cui il tempo atmosferico, il clima, il fondo, la visibilità o il gravame ambientale possano incidere sul benessere.

Il presente Standard si applica ai proprietari privati, alle autorità pubbliche, agli esercenti di carrozze, ai servizi montati, alle scuole di equitazione, allo sport equestre, agli spostamenti veterinari, agli allevamenti, alle strutture di soccorso, ai rifugi, agli equidi di servizio governativo, agli equidi militari, agli equidi postali o da corriere, agli equidi agricoli e a tutte le persone responsabili di un equide.

Ove un Codice settoriale contenga regole più severe in materia di clima, di carico di lavoro, di percorso, di riposo o di sospensione, prevale la regola più severa.

Articolo 2. Finalità

Il presente Standard ha la finalità di prevenire lo stress da caldo, lo stress da freddo, il raffreddamento da mantello bagnato, il gravame da umidità, la mancata asciugatura del sudore, il gravame respiratorio, lo scivolamento, la lesione dello zoccolo, l’esaurimento, il collasso, la paura, il panico, il lavoro eccessivo e la sofferenza connessa al tempo atmosferico.

La sola temperatura dell’aria non può mai essere considerata una valutazione sufficiente del benessere. Il caldo, l’umidità, il sole, il vento, la pioggia, la neve, la pioggia gelata, il mantello bagnato, l’asciugatura del sudore, il tipo di mantello, la tosatura, l’uso della coperta, l’acclimatazione, la condizione corporea, la salute, il carico di lavoro, il carico, il terreno, la richiesta di frenata, l’aderenza, la visibilità, il riparo, l’ombra, il fondo stradale, la circolazione e la capacità di recupero devono essere valutati congiuntamente.

Articolo 3. Prevalenza del benessere

Nessuna autorizzazione di percorso, autorizzazione di evento, autorizzazione di servizio, finalità d’emergenza, domanda commerciale, orario pubblico, tradizione, cerimonia, comando militare, domanda turistica, prenotazione a noleggio, esigenza dei passeggeri o preferenza del proprietario può prevalere sulle limitazioni climatiche poste a tutela del benessere.

Ove il gravame climatico renda insicuri o iniqui il lavoro, il trasporto, l’esposizione, l’uscita all’aperto, la stazione in piedi o il movimento, l’equide deve essere protetto anche se l’annullamento, il ritardo, la deviazione, il ricovero al riparo o l’allontanamento risultino scomodi.

Articolo 4. Definizioni

Ai fini del presente Standard:

Per gravame climatico si intende il gravame per il benessere prodotto congiuntamente dal tempo atmosferico, dal fondo, dalla visibilità, dall’ambiente, dalla richiesta di lavoro e dalla capacità del singolo equide di farvi fronte.

Per IECBI si intende l’Indice imperiale del gravame climatico equino istituito dal presente Standard.

Per gravame da caldo si intende il rischio derivante dal caldo, dall’umidità, dal sole, dal calore radiante del fondo stradale, dallo scarso flusso d’aria, dall’elevato carico di lavoro, dall’elevato carico, dallo scarso recupero, dalla disidratazione o dall’incapacità di raffreddarsi.

Per gravame da freddo si intende il rischio derivante dal freddo, dal vento, dal bagnato, dalla pioggia gelata, dalla neve, dal mantello bagnato, dal sudore che non può asciugare, dalla tosatura, dallo scarso riparo, dalla scarsa condizione corporea o dalla stazione in piedi dopo il lavoro con il mantello umido.

Per gravame da mantello bagnato si intende il gravame per il benessere prodotto quando la pioggia, la neve, il lavaggio, il sudore, l’umidità o la condensa lasciano bagnato il mantello o ne impediscono la normale asciugatura.

Per mancata asciugatura si intende la condizione in cui l’equide resta bagnato, sudato o infreddolito perché l’umidità dell’aria, la bassa temperatura, il vento, la densità del mantello, la tosatura, l’uso della coperta, il riparo o la gestione ne impediscono la sicura asciugatura.

Per gravame da fondo si intende il rischio per il benessere prodotto dal calore del fondo stradale, dal terreno gelato, dal ghiaccio, dal fango, dalla neve, dal pietrisco mobile, dal metallo, dalla pavimentazione scivolosa, dalle rotaie tranviarie, dalle gole dei binari, dagli allagamenti, dal terreno irregolare, dal terreno profondo o dall’eccessiva percussione.

Per vulnerabilità individuale si intende ogni condizione che riduca la capacità dell’equide di far fronte al gravame climatico, ivi comprese l’età, la gravidanza, l’allattamento, la malattia recente, la scarsa condizione corporea, l’obesità, la scarsa preparazione atletica, il mantello folto, la tosatura, la scarsa acclimatazione, i farmaci, lo stato degli zoccoli, la malattia respiratoria, la malattia metabolica, lo stato di recupero, l’addestramento in stato verde, la paura ovvero un precedente stress da caldo o da freddo.

Per gravame da lavoro si intende il gravame prodotto dalla trazione attiva, dalla monta, dal trasporto in soma, dalla guida alle guide, dal carico, dalla velocità, dalla pendenza, dal terreno, dalla frenata, dalla folla, dalla circolazione, dallo stress, dai finimenti, dalla bardatura, dall’attesa, dalla stazione in piedi, dal trasporto o dall’esibizione pubblica.

Capo IIValutazione obbligatoria e assegnazione della fascia

Articolo 5. Dovere di valutazione

La persona responsabile deve valutare il gravame climatico prima del lavoro, del trasporto, dell’uscita all’aperto, dell’esibizione pubblica, dell’uso del percorso, della partecipazione a un evento, del turno di servizio o di ogni altra attività atta a esporre l’equide a un gravame atmosferico o da fondo sostanziale.

La persona responsabile deve rinnovare la valutazione durante l’attività ove mutino le condizioni, muti il comportamento dell’equide, muti il recupero dell’equide, muti il percorso, muti il fondo, aumenti il carico di lavoro ovvero insorga una preoccupazione per il benessere.

La persona responsabile deve rinnovare la valutazione dopo il lavoro ove il raffreddamento, l’asciugatura, il riparo, l’uso della coperta, l’alimentazione, l’abbeverata o il recupero possano essere incisi dal clima.

Articolo 6. Fattori obbligatori di valutazione

La valutazione comprende, ove rilevanti:

  • la temperatura dell’aria;
  • l’umidità relativa;
  • il sole diretto;
  • l’ombra;
  • il calore radiante proveniente dalle strade, dalla pietra, dalla sabbia, dai muri, dagli edifici o dai veicoli;
  • la velocità del vento;
  • la pioggia;
  • la neve;
  • il nevischio;
  • la pioggia gelata;
  • la grandine;
  • il rischio di temporale;
  • il rischio di fulmini;
  • la nebbia;
  • il fumo;
  • la polvere;
  • la qualità dell’aria;
  • la visibilità;
  • il mantello bagnato;
  • il sudore che non può asciugare;
  • la lunghezza del mantello;
  • la tosatura;
  • l’uso della coperta;
  • le barbette e il gravame di asciugatura;
  • l’acclimatazione;
  • la condizione corporea;
  • l’età;
  • la gravidanza;
  • l’allattamento;
  • lo stato di recupero;
  • la salute;
  • la condizione respiratoria;
  • la condizione metabolica;
  • l’idratazione;
  • lo stato degli zoccoli;
  • il gravame termico dei finimenti o della bardatura;
  • il tipo di lavoro;
  • il carico;
  • la velocità;
  • la pendenza;
  • la richiesta di frenata;
  • il terreno;
  • l’aderenza;
  • la densità della circolazione;
  • l’affollamento;
  • l’accesso all’acqua;
  • l’accesso al riparo;
  • l’accesso all’ombra;
  • l’accesso alle Corti di riposo o alle strutture di recupero.

Articolo 7. Assegnazione della fascia

A ogni condizione valutata è assegnata una delle fasce seguenti:

  • Fascia I — gravame ordinario;
  • Fascia II — gravame da cautela;
  • Fascia III — lavoro limitato;
  • Fascia IV — lavoro di sola emergenza;
  • Fascia V — lavoro sospeso.

La fascia assegnata è la fascia più elevata raggiunta da un qualsiasi fattore di rischio principale. Non è consentito mediare al ribasso un rischio grave richiamando altre condizioni favorevoli.

Ove sussista dubbio fra due fasce, si applica la fascia più protettiva del benessere fino a diversa determinazione dell’autorità competente, del veterinario o dell’addetto al benessere qualificato.

Articolo 8. Aggravamento individuale

L’equide deve essere trasferito in una fascia più severa ove la vulnerabilità individuale accresca il rischio.

L’aumento automatico di una fascia si applica:

  • agli equidi in stato verde;
  • agli equidi in addestramento o con certificazione provvisoria;
  • agli equidi di oltre vent’anni, salvo autorizzazione individuale;
  • agli equidi di età inferiore a sei anni in addestramento al lavoro;
  • alle fattrici gravide;
  • alle fattrici in lattazione;
  • alle fattrici che hanno partorito di recente;
  • agli equidi che rientrano da malattia, lesione, stress da caldo, stress da freddo, collasso, intervento chirurgico o stress da trasporto;
  • agli equidi sottopeso;
  • agli equidi obesi;
  • agli equidi in scarsa preparazione;
  • agli equidi affetti da malattia respiratoria;
  • agli equidi affetti da malattia metabolica;
  • agli equidi con scarso stato degli zoccoli;
  • agli equidi non acclimatati al clima attuale;
  • agli equidi che portano mantello, barbette o coperte insolitamente pesanti per le condizioni;
  • agli equidi tosati esposti al freddo, al bagnato o al vento;
  • agli equidi con precedenti di stress da caldo o da freddo.

L’autorità competente o il veterinario possono imporre un aumento di due fasce in caso di vulnerabilità grave.

Capo IIIRegole definitive delle fasce

Articolo 9. Fascia I: gravame ordinario

La Fascia I si applica ove la combinazione di temperatura, umidità, vento, sole, bagnato, fondo, visibilità, carico di lavoro e condizione individuale non produca alcun rischio climatico aggiuntivo sostanziale rispetto all’ordinaria attività lecita.

La Fascia I consente il lavoro ordinario, l’uscita all’aperto, il trasporto, la monta, la guida alle guide e l’attività pubblica, fermi restando gli ordinari controlli di benessere, l’accesso all’acqua, l’aderenza dei finimenti e della bardatura, l’autorizzazione del percorso e le limitazioni individuali.

La Fascia I non può essere impiegata ove l’equide manifesti sofferenza, scarso recupero, zoppia, anomalia della sudorazione, brividi, difficoltà respiratoria, disidratazione, panico, chiusura o affaticamento.

Articolo 10. Fascia II: gravame da cautela

La Fascia II si applica ove le condizioni climatiche o del fondo producano un gravame per il benessere accresciuto ma gestibile.

La Fascia II esige una mitigazione attiva, ivi compresi l’adeguata riduzione del carico di lavoro, la riduzione della velocità, la riduzione del carico, l’aumento del riposo, l’aumento dell’accesso all’acqua, l’uso dell’ombra o del riparo, una sorveglianza più stretta e l’esclusione degli equidi vulnerabili dal lavoro non necessario.

Nella Fascia II:

  • la trazione attiva commerciale ordinaria con carrozza non può eccedere quattro ore al giorno;
  • i blocchi di lavoro ordinari non possono eccedere sessanta minuti ove il gravame sia moderato;
  • il riposo dopo ciascun blocco di lavoro non può essere inferiore a venti minuti;
  • i carichi pesanti devono essere ridotti;
  • gli equidi in stato verde possono essere impiegati soltanto per la necessaria esposizione sorvegliata;
  • l’esibizione pubblica deve essere abbreviata;
  • l’attesa in bardatura o con i finimenti deve essere ridotta;
  • l’acqua deve essere offerta a intervalli più brevi;
  • le misure di raffreddamento, di asciugatura o di riscaldamento devono essere disponibili secondo quanto la condizione richieda.

Articolo 11. Fascia III: lavoro limitato

La Fascia III si applica ove il lavoro ordinario produrrebbe un rischio sostanziale per il benessere e possa proseguire soltanto un lavoro necessario limitato.

Nella Fascia III sono sospesi, salvo espressa autorizzazione per un’esigenza essenziale di benessere o di servizio pubblico:

  • il lavoro di carrozza turistica;
  • il lavoro di carrozza a noleggio;
  • il lavoro di carrozza cerimoniale;
  • il trasporto merci non essenziale;
  • le lezioni di equitazione non essenziali;
  • la competizione sportiva;
  • l’esibizione pubblica;
  • le sfilate;
  • il pattugliamento montato non essenziale;
  • l’addestramento per comodità;
  • l’esposizione stradale in stato verde;
  • il lavoro di equidi gravidi, in lattazione, malati, in recupero, anziani, non allenati o non acclimatati.

Nella Fascia III:

  • il lavoro attivo essenziale non può eccedere due ore al giorno;
  • i blocchi di lavoro non possono eccedere trenta minuti;
  • ciascun blocco di lavoro deve essere seguito da non meno di trenta minuti di recupero;
  • il carico deve essere ridotto al minimo praticabile;
  • la velocità deve essere ridotta;
  • devono essere evitati le salite, il terreno difficile, la folla e la circolazione intensa;
  • la ragione della prosecuzione del lavoro deve essere registrata;
  • è obbligatorio un controllo di benessere successivo al lavoro.

Articolo 12. Fascia IV: lavoro di sola emergenza

La Fascia IV si applica ove il gravame climatico renda insicura l’attività ordinaria e possano aver luogo soltanto l’emergenza, l’intervento veterinario, l’intervento di benessere, l’evacuazione o lo spostamento diretto verso un luogo sicuro.

Nella Fascia IV il lavoro è vietato, salvo:

  • lo spostamento diretto verso un riparo;
  • lo spostamento diretto verso le cure veterinarie;
  • il salvataggio da un pericolo immediato;
  • il servizio medico, antincendio, veterinario o di benessere d’emergenza ove non esista alternativa più sicura;
  • il breve movimento controllato necessario a prevenire un danno maggiore.

Nella Fascia IV:

  • il movimento attivo deve avere la minima durata sicura;
  • il lavoro ordinario commerciale, cerimoniale, sportivo, turistico, a noleggio, di addestramento e di esibizione pubblica è vietato;
  • una persona qualificata deve sorvegliare l’equide senza interruzione;
  • è obbligatoria la revisione del benessere successiva all’evento;
  • il ricorso ripetuto alla Fascia IV da parte del medesimo esercente comporta l’ispezione.

Articolo 13. Fascia V: lavoro sospeso

La Fascia V si applica ove qualunque attività dell’equide al di fuori del riparo, della necessità veterinaria o del salvataggio immediato produrrebbe un rischio per il benessere grave e ingiustificabile.

Nella Fascia V sono sospesi ogni lavoro non essenziale dell’equide, l’esibizione pubblica, il trasporto, l’uscita all’aperto in condizioni esposte, il lavoro di carrozza, il servizio montato, la monta, la guida alle guide, lo sport, l’addestramento e il movimento commerciale.

La Fascia V consente soltanto:

  • il salvataggio d’emergenza;
  • l’intervento veterinario d’emergenza;
  • lo spostamento dal pericolo verso un riparo;
  • l’evacuazione ove restare sia più pericoloso;
  • l’intervento urgente di benessere autorizzato dall’autorità competente.

Le eccezioni della Fascia V devono essere registrate e riesaminate.

Capo IVPresupposti automatici delle fasce

Articolo 14. Presupposti automatici della Fascia III

La Fascia III si applica automaticamente ove ricorra una qualunque delle circostanze seguenti, salvo che l’autorità competente assegni una fascia più severa:

  • il caldo unito a un’umidità elevata impedisce il normale raffreddamento;
  • il mantello dell’equide resta bagnato o sudato e durante il lavoro non può essere assicurata una sicura asciugatura;
  • il vento, il bagnato o il freddo creano rischio di raffreddamento durante la stazione in piedi, l’attesa o il recupero;
  • il terreno esige ripetute correzioni di scivolamento o un movimento guardingo;
  • il calore del fondo stradale è fastidioso per la mano dell’accompagnatore o insicuro per la protezione dello zoccolo;
  • la visibilità è tanto scarsa che la circolazione, i margini del percorso, gli ostacoli o i segnali non possono essere valutati in modo affidabile;
  • il lavoro comporta salite rilevanti, frenata, carico o stress da circolazione in condizioni atmosferiche non ordinarie;
  • l’equide manifesta un recupero ritardato dopo un precedente blocco di lavoro;
  • a un equide in stato verde, gravido, in recupero, anziano o non acclimatato verrebbe altrimenti assegnato del lavoro.

Articolo 15. Presupposti automatici della Fascia IV

La Fascia IV si applica automaticamente ove ricorra una qualunque delle circostanze seguenti:

  • compaiono segni di stress da caldo;
  • compaiono segni di stress da freddo;
  • la pioggia gelata incide sul terreno o sul mantello;
  • il ghiaccio non può essere reso sicuro per gli zoccoli;
  • il fango profondo, la neve profonda o l’allagamento accrescono sensibilmente lo sforzo;
  • i fulmini sono tanto vicini da creare rischio per la pubblica sicurezza;
  • il vento rende insicuro il movimento del veicolo, del cavaliere, dell’accompagnatore, dei rami, delle insegne o degli oggetti;
  • la visibilità è troppo scarsa per un sorpasso, un arresto o un controllo del percorso sicuri;
  • il fumo, la polvere o la qualità dell’aria provocano tosse, difficoltà respiratoria, irritazione oculare o apatia;
  • il fondo stradale provoca ripetuti scivolamenti, inciampi o paura;
  • l’equide non può asciugare in modo sicuro dopo aver sudato;
  • un veicolo o un carico non possono essere controllati in modo sicuro senza accrescere lo sforzo dell’animale.

Articolo 16. Presupposti automatici della Fascia V

La Fascia V si applica automaticamente ove ricorra una qualunque delle circostanze seguenti:

  • il collasso;
  • lo stress da caldo grave;
  • lo stress da freddo grave;
  • il sospetto di ipotermia;
  • il sospetto di colpo di calore;
  • i fulmini minacciano direttamente il percorso o l’area di uscita all’aperto;
  • l’acqua di esondazione, il ghiaccio, i detriti da tempesta, l’incendio, il fumo o il cedimento strutturale rendono impossibile il movimento sicuro salvo l’evacuazione;
  • la visibilità è insufficiente al sicuro controllo umano;
  • l’autorità competente emette un ordine di sospensione;
  • l’equide non può stare in piedi, respirare, raffreddarsi, riscaldarsi, asciugare o recuperare in modo sicuro nell’ambiente attuale.
Capo VCaldo, umidità, sole e calore del fondo stradale

Articolo 17. Regole sul gravame da caldo

Il gravame da caldo deve essere valutato combinando la temperatura dell’aria, l’umidità, la radiazione solare, il vento, l’ombra, il calore del fondo stradale, il carico, l’intensità del lavoro, il mantello, l’acclimatazione, la condizione corporea, l’idratazione e il recupero.

Non è consentito considerare sicura una lettura del termometro asciutto ove l’umidità, il sole, l’aria ferma, il calore del fondo stradale, il carico di lavoro, la scarsa preparazione atletica, il mantello folto, l’obesità o la mancanza di acclimatazione accrescano il rischio.

Articolo 18. Umidità e mancato raffreddamento

L’umidità elevata accresce il gravame da caldo perché l’evaporazione del sudore e il raffreddamento possono venire meno.

Ove il sudore non evapori efficacemente, l’equide deve essere trattato come appartenente almeno alla Fascia II.

Ove il sudore non riesca a evaporare durante il lavoro o il recupero, l’equide deve essere trattato come appartenente almeno alla Fascia III.

Ove l’equide manifesti sofferenza, debolezza, respiro accelerato che non si normalizza, sudorazione anomala, mancata sudorazione, andatura barcollante, apatia o collasso, la condizione è di Fascia IV o di Fascia V e il lavoro deve cessare immediatamente.

Articolo 19. Sole e calore radiante

Il sole diretto, la pietra riflettente, la sabbia, la pavimentazione chiara, i muri, le casse delle carrozze, gli edifici e i fondi stradali sono considerati sorgenti di calore radiante.

L’ombra è prescritta per l’attesa, il recupero, l’esibizione pubblica, la salita dei passeggeri e le Corti di riposo ove l’esposizione al sole accresca sensibilmente il gravame da caldo.

La strada, il cortile, il campo o la superficie di attesa devono essere limitati o sospesi ove il calore radiante o il calore del fondo accresca il rischio per lo zoccolo, lo sforzo degli arti, la disidratazione o lo stress da caldo.

Articolo 20. Doveri di mitigazione del caldo

Ove il gravame da caldo raggiunga la Fascia II o una fascia superiore, la persona responsabile deve provvedere a un’adeguata mitigazione, ivi compresi, in quanto applicabili:

  • l’ombra;
  • l’acqua;
  • la riduzione del carico;
  • la riduzione della velocità;
  • blocchi di lavoro più brevi;
  • un riposo più lungo;
  • il raffreddamento con acqua ove idoneo;
  • il flusso d’aria;
  • l’allontanamento dal sole;
  • la rimozione di finimenti, bardature, coperte, decorazioni o teli non necessari;
  • la sorveglianza del respiro, della sudorazione, del polso, dell’atteggiamento, della coordinazione e del recupero.

Non è consentito negare l’acqua, il raffreddamento, l’ombra o il riposo per ragioni di aspetto, di pulizia, di orario, di domanda commerciale o di comodità.

Capo VIFreddo, bagnato, vento e mancata asciugatura

Articolo 21. Regole sul gravame da freddo

Il gravame da freddo deve essere valutato combinando la temperatura dell’aria, il vento, l’umidità, le precipitazioni, il mantello bagnato, l’asciugatura del sudore, la lunghezza del mantello, la tosatura, l’uso della coperta, la condizione corporea, l’acclimatazione, la salute, il carico di lavoro, il riparo, il terreno e la gestione successiva al lavoro.

L’aria fredda da sola non può essere considerata l’unico rischio. Un equide asciutto, acclimatato e allenato in un freddo senza vento può reggere meglio di un equide bagnato, tosato, stanco, sudato, magro, anziano o non acclimatato esposto a un vento umido più mite.

Articolo 22. Mantello bagnato e umidità nel freddo

Il mantello bagnato, l’aria umida, la pioggia, la neve, il nevischio, la pioggia gelata, la nebbia e il sudore che non può asciugare accrescono il gravame da freddo.

Ove l’equide sia bagnato e non possa asciugare in modo sicuro mentre sta in piedi, attende, viaggia o recupera, la condizione è almeno di Fascia II.

Ove l’equide sia bagnato, sudato, tosato, magro, stanco, giovane, anziano, malato ovvero esposto al vento senza riparo, la condizione è almeno di Fascia III.

Ove l’equide abbia brividi, divenga apatico, rigido, infreddolito, restio a muoversi, poco coordinato o incapace di asciugare, il lavoro deve cessare e la condizione è di Fascia IV o di Fascia V.

Articolo 23. Asciugatura del sudore dopo il lavoro

L’equide sudato non può essere lasciato in piedi al freddo, al vento, alla pioggia, alla neve o all’aria umida senza adeguati raffreddamento, asciugatura, riparo, sorveglianza e uso della coperta ove idoneo.

L’uso della coperta non può servire a occultare il sudore, a trattenere il calore, a trattenere l’umidità, a dissimulare un raffreddamento inadeguato o a ritardare la corretta asciugatura.

L’equide tosato deve ricevere una protezione più severa dal freddo, dal vento e dal bagnato.

L’equide con mantello folto o con barbette deve ricevere una valutazione dell’asciugatura più severa ove il bagnato possa restare intrappolato.

Articolo 24. Gravame da vento

Il gravame da vento comprende il raffreddamento da vento, la polvere, i detriti, l’instabilità del veicolo, il movimento degli oggetti, il movimento dei rami, il movimento delle insegne, la perdita di controllo da parte del cavaliere o del conducente e l’accresciuto rischio di spavento.

Il lavoro deve essere limitato ove il vento crei un rischio sostanziale per il terreno, per il controllo del veicolo, per il controllo dell’accompagnatore, per la stabilità dei finimenti, per la comodità respiratoria o in termini di paura.

Il lavoro deve essere sospeso ove il vento renda insicuri il controllo, la visibilità, la stabilità degli oggetti o il recupero.

Capo VIIGravame da fondo, da terreno, da zoccolo e da visibilità

Articolo 25. Gravame da fondo

Il gravame da fondo deve essere valutato separatamente dalle condizioni atmosferiche.

Un fondo può rendere illecito il lavoro anche ove la temperatura e il tempo atmosferico appaiano miti.

Il gravame da fondo comprende:

  • il ghiaccio;
  • la pietra bagnata;
  • le piastre metalliche;
  • le gole dei binari;
  • le rotaie tranviarie;
  • la pavimentazione levigata;
  • il fango;
  • la sabbia profonda;
  • la neve profonda;
  • la ghiaia mobile;
  • il calore del fondo stradale;
  • i solchi gelati;
  • l’allagamento;
  • i detriti taglienti;
  • le banchine instabili;
  • l’eccessiva percussione;
  • i fondi che intrappolano le ruote, i pattini, gli zoccoli o le scarpette per zoccoli.

Articolo 26. Aderenza dello zoccolo e clima

Nessun equide può essere impiegato su un fondo in cui non possa essere assicurata un’aderenza sicura senza produrre dolore allo zoccolo, sforzo degli arti, scivolamento, sobbalzo o sforzo compensatorio.

I ferri, le scarpette, i ramponi, i cuscinetti, i rampini, il borio, la gestione a piedi scalzi, il pareggio o gli altri metodi di protezione dello zoccolo devono essere idonei al clima e al percorso.

Un metodo di protezione dello zoccolo idoneo in una stagione non può presumersi idoneo in un’altra stagione.

Articolo 27. Gravame da visibilità

La scarsa visibilità accresce il gravame climatico perché incide sulla sicurezza della circolazione, sulla fiducia dell’equide, sul riconoscimento del percorso, sullo spazio di arresto e sul controllo umano.

La nebbia, la neve, la pioggia, l’oscurità, il fumo, la polvere, l’abbagliamento, le condizioni di tempesta, le condizioni di galleria, le vie in ombra o le superfici riflettenti impongono una valutazione più severa della visibilità.

Ove la visibilità impedisca di valutare in modo sicuro la distanza di sorpasso, il terreno, il margine del percorso, gli ostacoli, i segnali, gli altri equidi o i veicoli, il lavoro deve essere limitato o sospeso.

Capo VIIICorrettivi per tipo di lavoro

Articolo 28. Carrozza e trazione attiva

La trazione attiva accresce il gravame climatico perché l’equide deve tirare, trattenere, frenare, stabilizzare, svoltare, sostare sotto l’assegnazione al veicolo e recuperare dal carico.

Nella Fascia II il carico della carrozza deve essere ridotto, i blocchi di lavoro abbreviati, l’attesa limitata e l’accesso alla Corte di riposo accertato.

Nella Fascia III il lavoro di carrozza commerciale, turistico, a noleggio, cerimoniale e non essenziale è sospeso.

Nella Fascia IV e nella Fascia V il lavoro di carrozza è vietato, salvo lo spostamento di sicurezza d’emergenza consentito dal presente Standard.

Articolo 29. Lavoro montato, sotto il cavaliere e a mano

Il lavoro montato, sotto il cavaliere e a mano deve essere limitato ove il gravame climatico incida sul terreno, sulla respirazione, sul raffreddamento, sull’asciugatura, sulla fiducia, sulla visibilità o sul recupero.

Un carico di lavoro più leggero non giustifica l’inosservanza del caldo, del freddo, del bagnato, del vento, del terreno o della vulnerabilità individuale.

Il servizio montato, il pattugliamento, lo sport, la lezione, l’esibizione pubblica e il lavoro delle scuole di equitazione devono osservare le medesime limitazioni di fascia, salvo che si applichi un Codice più severo.

Articolo 30. Trasporto e attesa

Il trasporto, la fila d’attesa, la stazione legata, il carico, lo scarico, il trattenimento, l’attesa veterinaria, l’attesa in concorso, l’attesa dei passeggeri e la stazione cerimoniale valgono come esposizione climatica.

Non è consentito considerare a riposo un equide che stia in piedi nel caldo, nel freddo, nel bagnato, nel vento, su un terreno scadente, nella circolazione, nell’affollamento, in scarsa ventilazione o sotto stress.

I rimorchi, le scuderie, i veicoli, le Corti di riposo, le piazzole di attesa e i cortili di servizio devono essere ventilati, ombreggiati, riparati, drenati e gestiti in funzione del gravame climatico.

Articolo 31. Esibizione pubblica ed eventi

L’esibizione pubblica, le cerimonie, i mercati, i concorsi, le sfilate, lo sport, le feste e le esposizioni devono essere limitati o sospesi ove il gravame climatico, la folla, il terreno, l’attesa, il rumore o la visibilità creino un rischio per il benessere.

La circostanza che un evento sia programmato, venduto, pubblico, cerimoniale, sovrano, tradizionale o lucrativo non può ridurre la fascia assegnata.

Capo IXStrutture e infrastrutture

Articolo 32. Acqua, ombra, riparo e strutture di asciugatura

Ove possa insorgere un gravame climatico, le strutture devono assicurare un adeguato accesso all’acqua, all’ombra, al riparo, al drenaggio, a un terreno antisdrucciolo, alla ventilazione, al raffreddamento, all’asciugatura, al riscaldamento e alle aree di recupero.

Non può essere approvata una struttura in cui gli equidi debbano attendere al sole, al vento umido, sul ghiaccio, nell’acqua stagnante, nel fango profondo, nel fumo, nella polvere, in aria scadente, in scarsa ventilazione, su terreno instabile o sotto la pressione della folla senza sollievo.

Articolo 33. Corti di riposo e strutture di servizio

Le Corti di riposo, i posteggi delle carrozze, i cortili del servizio montato, le strutture equestri, le aree di attesa veterinaria, le aree per equidi degli eventi pubblici e i nodi di trasporto sono valutati ai sensi del presente Standard.

Una Corte di riposo non vale come climaticamente sicura se non assicura un terreno sicuro, l’acqua, l’ombra o il riparo, la ventilazione, il drenaggio, la protezione dalle intemperie, lo spazio, l’accesso per la sorveglianza e la possibilità di rimuovere o regolare i finimenti, la bardatura, le coperte, i fanali e l’attrezzatura decorativa.

Articolo 34. Sospensione di percorso e di distretto

L’autorità competente può emettere ordini di sospensione climatica specifici per percorso, per distretto, per servizio, per evento ovvero estesi a tutto l’Impero.

L’ordine di sospensione può applicarsi per specie, per tipo di lavoro, per classe di veicolo, per classe di percorso, per classe di servizio, per fascia oraria, per livello di fascia, per gruppo di età, per gruppo di vulnerabilità o per tipo di fondo.

Nessuno può eludere un ordine di sospensione rinominando il lavoro, invocando l’uso privato, mutando le denominazioni del percorso, mutando le denominazioni del servizio ovvero spostando l’equide su un percorso vicino non sospeso avente il medesimo rischio.

Capo XSorveglianza, arresto immediato e recupero

Articolo 35. Sorveglianza durante l’esposizione

Durante l’esposizione climatica la persona responsabile deve sorvegliare nell’equide:

  • la frequenza respiratoria;
  • lo sforzo respiratorio;
  • la sudorazione;
  • la mancata sudorazione;
  • i brividi;
  • il bagnato del mantello;
  • il calore o la freddezza della cute;
  • la postura;
  • l’andatura;
  • gli inciampi;
  • la riluttanza;
  • l’apatia;
  • l’agitazione;
  • il panico;
  • la chiusura;
  • la sete;
  • i segni di disidratazione;
  • le alterazioni delle mucose;
  • la coordinazione;
  • lo scivolamento degli zoccoli;
  • il recupero dopo lo sforzo;
  • l’interesse per l’ambiente;
  • i segni di dolore o di affaticamento.

Articolo 36. Presupposti di arresto immediato

Il lavoro, l’esibizione, l’addestramento, il carico per il trasporto, l’attesa in pubblico, il lavoro di carrozza, il servizio montato o l’uso del percorso devono cessare immediatamente ove l’equide manifesti:

  • collasso;
  • debolezza;
  • andatura barcollante;
  • scarsa coordinazione;
  • stress da caldo;
  • stress da freddo;
  • brividi;
  • mancata sudorazione nel caldo;
  • sudorazione anomala;
  • respiro accelerato che non si normalizza;
  • tosse provocata o aggravata dalle condizioni;
  • dilatazione delle narici con sofferenza;
  • apatia;
  • panico;
  • chiusura;
  • rifiuto ripetuto;
  • inciampi;
  • scivolamento;
  • zoppia;
  • segni di disidratazione;
  • incapacità di riscaldarsi;
  • incapacità di raffreddarsi;
  • incapacità di asciugare;
  • lesione da bardatura o da finimenti aggravata dal clima;
  • dolore allo zoccolo;
  • qualunque segno che la prosecuzione dell’attività sia insicura o iniqua.

Articolo 37. Doveri di recupero

Dopo l’esposizione in Fascia II o in fascia superiore, la persona responsabile deve assicurare un adeguato recupero, ivi compresi l’acqua, il raffreddamento, il riscaldamento, l’asciugatura, l’ombra, il riparo, la ventilazione, la sorveglianza, il foraggio ove idoneo, la rimozione dei finimenti o della bardatura, l’uso della coperta ove idoneo e le cure veterinarie ove necessarie.

Dopo il lavoro in Fascia III è obbligatorio un controllo di recupero registrato.

Dopo un’esposizione d’emergenza in Fascia IV o in Fascia V può essere prescritta la revisione dell’autorità competente o del veterinario prima di ogni ulteriore lavoro.

L’equide non può tornare al lavoro per il solo fatto che l’evento atmosferico sia cessato. La capacità di recupero e la condizione individuale devono essere nuovamente valutate.

Capo XIRegistri, vigilanza e illeciti

Articolo 38. Registri climatici

Gli esercenti commerciali, pubblici, di servizio, di carrozza, sportivi, di scuola di equitazione, di noleggio, governativi, di allevamento, di trasporto e di eventi devono creare e conservare registri del gravame climatico per ogni valutazione ufficiale; ogni volta che si applichi la Fascia II o una fascia superiore; ogni volta che le condizioni, il carico di lavoro, il percorso, il fondo o la vulnerabilità individuale mutino sensibilmente; ogni volta che sia emesso un ordine di arresto, di limitazione o di sospensione; e ogni volta che si verifichino un incidente connesso al clima, un’esposizione d’emergenza o una preoccupazione per il recupero. Si tratta di un dovere diretto ai sensi del presente Standard, che non dipende da altra disciplina.

I registri devono indicare, ove rilevanti:

  • la data;
  • l’ora;
  • il luogo;
  • la fascia assegnata;
  • la temperatura;
  • l’umidità;
  • il vento;
  • le precipitazioni;
  • la condizione del fondo;
  • la visibilità;
  • la condizione di sole o di ombra;
  • il tipo di lavoro;
  • il carico;
  • il percorso;
  • l’identità dell’equide;
  • la vulnerabilità individuale;
  • la mitigazione impiegata;
  • l’acqua e il riposo;
  • il riparo o l’ombra;
  • gli ordini di arresto;
  • gli incidenti;
  • i controlli di recupero;
  • gli ordini veterinari o dell’autorità.

Articolo 39. Poteri di ispezione

L’autorità competente può ispezionare le condizioni climatiche, i fondi, gli equidi, i registri, i percorsi, gli eventi, le Corti di riposo, le piazzole di attesa, i veicoli, i ripari, le coperte, i finimenti, la bardatura, i fanali, la protezione degli zoccoli e le aree di recupero.

L’autorità competente può ordinare la riduzione del lavoro, il mutamento del percorso, la riduzione del carico, il riposo immediato, l’abbeverata, il ricovero al riparo, il raffreddamento, il riscaldamento, l’asciugatura, l’esame veterinario, l’allontanamento dal lavoro, la sospensione dell’evento, la sospensione del percorso o la sospensione del servizio.

Articolo 40. Illeciti in materia di benessere

Costituisce illecito in materia di benessere:

  • omettere di valutare il gravame climatico;
  • assegnare la fascia errata;
  • trascurare la vulnerabilità individuale;
  • lavorare durante una sospensione;
  • lavorare in Fascia III senza lecita necessità;
  • lavorare in Fascia IV senza necessità d’emergenza, veterinaria, di benessere o di diretta sicurezza;
  • lavorare in Fascia V salvo che per il salvataggio, per la necessità veterinaria o per lo spostamento verso un luogo sicuro;
  • negare l’acqua, l’ombra, il riparo, l’asciugatura, il raffreddamento, il riscaldamento o il recupero;
  • impiegare finimenti, bardature, coperte, decorazioni o soluzioni costruttive del veicolo che aggravino il gravame climatico;
  • falsificare i registri climatici;
  • occultare la sofferenza connessa al tempo atmosferico;
  • proseguire dopo i presupposti di arresto;
  • omettere di assicurare il recupero successivo all’esposizione.

Articolo 41. Illeciti gravi

Costituisce illecito grave:

  • il lavoro che cagiona stress da caldo;
  • il lavoro che cagiona stress da freddo;
  • il lavoro che cagiona collasso;
  • l’uso deliberato del tempo atmosferico per sfinire, punire, reprimere o costringere all’obbedienza;
  • impiegare consapevolmente un equide in Fascia IV o in Fascia V in modo illecito;
  • falsificare i registri delle fasce per occultare il lavoro eccessivo o la sofferenza;
  • disattendere un ordine di sospensione;
  • le violazioni ripetute in materia di benessere connesse al clima;
  • proseguire il lavoro dopo stress da caldo, stress da freddo, collasso, difficoltà respiratoria, scivolamento grave o incapacità di recuperare.

Articolo 42. Sanzioni

Le sanzioni possono comprendere l’ammonizione, l’ordine correttivo, la formazione obbligatoria, la limitazione del percorso, la limitazione del lavoro, l’ordine di sorveglianza climatica, l’ordine veterinario, l’ordine relativo alla struttura, l’ordine relativo alla Corte di riposo, la sospensione dell’evento, la sospensione dell’esercente, la sospensione del servizio, la sospensione della licenza, la revoca della licenza, l’iscrizione nel registro del benessere animale, il sequestro dell’attrezzatura illecita, l’allontanamento degli equidi dal lavoro e l’indagine penale per maltrattamento di animali ove prescritta dalla legge.

Capo XIIDivieto di elusione e definitività

Articolo 43. Nessuna elusione in materia climatica

Nessuno può sottrarsi al presente Standard adducendo che l’attività è breve, privata, tradizionale, cerimoniale, volontaria, educativa, prossima all’emergenza, di bassa intensità, fotogenica, già prenotata, storicamente consueta ovvero richiesta dal pubblico.

Rileva l’effettivo gravame per il benessere dell’equide.

Articolo 44. Prevalenza della regola più severa

Ove il presente Standard confligga con altra regola imperiale sul benessere degli equidi, prevale la regola più protettiva del benessere.

Un codice settoriale, un ordine di percorso, un ordine veterinario, una limitazione del Passaporto o uno standard di servizio possono imporre requisiti più severi.

Nessuna regola amministrativa, politica aziendale, consuetudine, autorizzazione di percorso, autorizzazione di evento, contratto commerciale, orario di servizio pubblico o cerimonia può attenuare il presente Standard.

Articolo 45. Definitività

Il presente Standard è diritto definitivo in materia di gravame climatico equino. I successivi allegati, tabelle, strumenti di misura, mappe regionali o manuali di servizio possono chiarire, misurare, illustrare o imporre doveri più severi, ma non possono attenuare il presente Standard, salvo che lo Standard stesso sia legittimamente modificato.

Allegatida A a E

Allegato A — Quadro definitivo delle fasce IECBI

  • Fascia I — gravame ordinario: è consentita l’ordinaria attività lecita con i normali controlli di benessere.
  • Fascia II — gravame da cautela: l’attività è consentita soltanto con mitigazione, lavoro più breve, maggiore riposo, acqua, ombra, riparo, carico ridotto e sorveglianza stretta.
  • Fascia III — lavoro limitato: il lavoro ordinario commerciale, turistico, a noleggio, sportivo, cerimoniale, di esibizione e non essenziale è sospeso; è consentito soltanto il lavoro essenziale ridotto.
  • Fascia IV — lavoro di sola emergenza: il lavoro ordinario è vietato; sono consentiti soltanto l’emergenza, l’intervento veterinario, l’intervento di benessere, l’evacuazione o lo spostamento diretto verso un luogo sicuro.
  • Fascia V — lavoro sospeso: ogni attività non essenziale è sospesa; sono consentiti soltanto il salvataggio, la necessità veterinaria, l’evacuazione o lo spostamento dal pericolo.

Allegato B — Segni definitivi di arresto per caldo e mancato raffreddamento

L’arresto immediato è prescritto in caso di debolezza, andatura barcollante, sudorazione anomala, mancata sudorazione nel caldo, respiro accelerato che non si normalizza, apatia, collasso, rifiuto, segni di disidratazione, panico, scarsa coordinazione ovvero qualunque segno di stress da caldo.

Allegato C — Segni definitivi di arresto per freddo, bagnato e asciugatura

L’arresto immediato è prescritto in caso di brividi, infreddamento, rigidità, apatia, mantello bagnato che non può asciugare, sudore che non può asciugare, orecchie o estremità fredde con sofferenza, riluttanza a muoversi, scarsa coordinazione, incapacità di riscaldarsi ovvero qualunque segno di stress da freddo.

Allegato D — Segni definitivi di arresto per fondo e visibilità

L’arresto immediato è prescritto in caso di scivolamenti ripetuti, inciampi, dolore allo zoccolo, ghiaccio insicuro, fango insicuro, sforzo da neve profonda, allagamento, scarsa visibilità, incapacità di valutare il margine del percorso o la circolazione, abbagliamento pericoloso, fumo, polvere ovvero qualunque condizione del fondo che esiga uno sforzo compensatorio atto a cagionare lesioni.

Allegato E — Regole vincolanti di misurazione e di soglia

1. Strumenti e osservazioni prescritti

La valutazione commerciale, pubblica, di servizio, sportiva, di scuola di equitazione, di carrozza, di noleggio, governativa, di allevamento, di trasporto o di evento organizzato deve impiegare strumenti idonei al luogo e deve registrare:

  • la temperatura dell’aria all’ombra all’altezza del petto dell’equide;
  • l’umidità relativa;
  • la temperatura del globotermometro bagnato, anche in condizioni fresche e fredde;
  • la temperatura di bulbo umido ove lo strumento la fornisca;
  • la velocità del vento e il raffreddamento da vento calcolato ove applicabile;
  • l’esposizione al sole diretto o al calore radiante;
  • la temperatura del fondo stradale o del fondo di lavoro;
  • le precipitazioni e il bagnato del mantello;
  • l’indice di qualità dell’aria o la lettura del particolato ove siano possibili fumo, polvere, inquinamento o aria scadente;
  • la distanza di visibilità;
  • la condizione del fondo e dell’aderenza;
  • il carico di lavoro, il carico, la pendenza, la velocità, l’attesa e la vulnerabilità individuale.

La sola temperatura dell’aria non può mai assegnare una fascia. La temperatura del globotermometro bagnato è una lettura ambientale prescritta nell’intero campo di esercizio; nelle condizioni fredde essa deve essere interpretata congiuntamente all’umidità, alla temperatura di bulbo umido, al raffreddamento da vento, alle precipitazioni, al bagnato del mantello, alla capacità di asciugare e al riparo, anziché essere impiegata come valore riferito al solo caldo.

Gli strumenti impiegati per i registri ufficiali devono essere tarati o verificati dal fabbricante almeno annualmente e dopo un danneggiamento. I dati meteorologici del telefono possono integrare, ma non sostituire, le letture in loco ove il sole, l’ombra, il calore del fondo stradale, il vento, l’umidità o le precipitazioni locali differiscano sensibilmente.

2. Fasce di caldo per WBGT e gravame da lavoro

Le fasce seguenti sono fasce di base precedenti alle correzioni per fattori individuali, sole, fondo, umidità e recupero:

Lavoro leggero, uscita all’aperto, lavoro condotto a mano tranquillo o attesa senza carico:

  • Fascia I: al di sotto di 25°C WBGT;
  • Fascia II: da 25°C a meno di 27°C;
  • Fascia III: da 27°C a meno di 29°C;
  • Fascia IV: da 29°C a meno di 31°C;
  • Fascia V: 31°C o più.

Lavoro montato moderato, servizio montato, addestramento o trazione leggera:

  • Fascia I: al di sotto di 23°C WBGT;
  • Fascia II: da 23°C a meno di 25°C;
  • Fascia III: da 25°C a meno di 27°C;
  • Fascia IV: da 27°C a meno di 29°C;
  • Fascia V: 29°C o più.

Lavoro montato pesante, velocità sostenuta, salite, trasporto merci, carrozza per passeggeri, carrozza d’emergenza o trazione attiva sostanziale:

  • Fascia I: al di sotto di 21°C WBGT;
  • Fascia II: da 21°C a meno di 23°C;
  • Fascia III: da 23°C a meno di 25°C;
  • Fascia IV: da 25°C a meno di 27°C;
  • Fascia V: 27°C o più.

Il sole diretto senza ombra efficace, il calore radiante del fondo stradale superiore a 45°C, lo scarso flusso d’aria, l’umidità elevata con evaporazione del sudore inefficace, il mantello folto, l’obesità, la mancanza di acclimatazione, il recupero ritardato o la malattia respiratoria accrescono la fascia di almeno un livello. Ove due o più di tali fattori siano sostanziali, la persona qualificata deve valutare un aumento di due fasce.

3. Fasce di freddo, umidità, bagnato e vento

Il gravame da freddo deve essere assegnato in base al più severo fra la temperatura dell’aria all’ombra, la temperatura di bulbo umido, il raffreddamento da vento, il bagnato del mantello, le precipitazioni, l’umidità, la capacità di asciugare e la vulnerabilità individuale.

Per un equide adulto asciutto, non tosato, acclimatato e sano, con riparo disponibile:

  • Fascia I: lettura effettiva del freddo superiore a 5°C;
  • Fascia II: da oltre 0°C a 5°C;
  • Fascia III: da oltre −10°C a 0°C;
  • Fascia IV: da oltre −20°C a −10°C;
  • Fascia V: −20°C o meno.

La lettura effettiva del freddo è il valore rilevante più basso fra la temperatura dell’aria all’ombra, la temperatura di bulbo umido e il raffreddamento da vento. La fascia assegnata è accresciuta di almeno un livello ove:

  • l’umidità relativa sia pari o superiore a 85 per cento a 10°C o meno;
  • la pioggia, il nevischio, la neve bagnata, la pioggia gelata, la nebbia, il lavaggio o il sudore bagnino sensibilmente il mantello;
  • l’equide non possa asciugare prima della stazione in piedi, del trasporto o di un’ulteriore esposizione;
  • l’equide sia tosato, magro, anziano, giovane, malato, in recupero, sfinito, non acclimatato ovvero privo di riparo;
  • il vento penetri sensibilmente nel mantello o accresca il raffreddamento;
  • le coperte trattengano il sudore o l’umidità.

L’equide bagnato o sudato esposto al vento a 5°C o meno è almeno in Fascia III. La pioggia gelata che incida sul mantello o sul terreno è almeno di Fascia IV. I brividi, l’apatia, la rigidità, la scarsa coordinazione, l’incapacità di riscaldarsi o l’incapacità di asciugare sono di Fascia IV o V indipendentemente dai valori strumentali.

4. Qualità dell’aria

Salvo che si applichi un ordine veterinario o di sanità pubblica più severo:

  • Fascia I: AQI 0–50;
  • Fascia II: AQI 51–100;
  • Fascia III: AQI 101–150;
  • Fascia IV: AQI 151–200;
  • Fascia V: AQI superiore a 200.

L’equide affetto da malattia respiratoria, con stress da trasporto recente, con gravame da caldo o con tosse in atto deve essere trasferito di almeno una fascia più severa. Il fumo visibile, l’irritazione oculare, il respiro affannoso, la tosse ripetuta o il deposito di cenere possono assegnare la Fascia IV o V indipendentemente dall’AQI riportato.

5. Visibilità

La visibilità superiore a 500 metri è ordinariamente di Fascia I, salvo che si applichi altro rischio. La visibilità di 200–500 metri è almeno di Fascia II; quella di 100–200 metri almeno di Fascia III; quella di 50–100 metri almeno di Fascia IV; e quella al di sotto di 50 metri è di Fascia V per l’uso sulla strada pubblica. La velocità del percorso, l’illuminazione, la circolazione, gli attraversamenti e la fiducia dell’equide possono esigere una fascia più severa.

6. Fondo e aderenza

Le circostanze seguenti assegnano automaticamente almeno la fascia indicata:

  • ripetute correzioni di lieve scivolamento, passi guardinghi, terreno profondo e mobile ovvero calore sostanziale del fondo stradale: Fascia III;
  • scivolamento incontrollato, ghiaccio non reso sicuro per gli zoccoli, fango o neve profondi che accrescono sensibilmente lo sforzo, acqua di esondazione, gole dei binari o rotaie tranviarie che non possano essere attraversate in modo sicuro ovvero un fondo che esiga uno sforzo compensatorio ripetuto: Fascia IV;
  • rischio di collasso, ghiaccio impraticabile, cedimento strutturale, incendio, acqua di esondazione profonda, buche nascoste ovvero movimento impossibile salvo l’evacuazione: Fascia V.

7. Frequenza delle misurazioni

La fascia deve essere registrata prima dell’attività, almeno ogni sessanta minuti durante la Fascia I, ogni trenta minuti durante la Fascia II, ogni quindici minuti durante la Fascia III, senza interruzione durante una lecita emergenza in Fascia IV e immediatamente ogni volta che mutino le condizioni, il fondo, il carico di lavoro, il percorso, il comportamento, la sudorazione, il respiro, l’andatura o il recupero.

8. Regola del fattore più elevato

La fascia definitiva è la fascia più elevata prodotta da un qualunque fattore sostanziale dopo le correzioni individuali. Una temperatura favorevole, l’ombra, un carico ridotto o una buona preparazione atletica non possono mediare al ribasso un’umidità, un bagnato, un vento, un fondo, una qualità dell’aria, una visibilità o un rischio individuale gravi.

9. Adeguamento regionale

Un’autorità imperiale competente può stabilire soglie regionali, stagionali, specifiche per specie, specifiche per lavoro o individuali più severe, fondate su prove convalidate. Essa non può stabilire soglie più deboli senza la formale modificazione del presente Standard.

10. Registrazione e riesame

Ogni valutazione ufficiale deve conservare le letture grezze, gli strumenti, lo stato di taratura, il luogo, l’ora, la classe di lavoro, l’identità dell’equide, la vulnerabilità, la mitigazione, la fascia assegnata, il valutatore e l’esito per non meno di dieci anni. Costituisce illecito riportare letture false, scegliere un punto di misurazione riparato non rappresentativo dell’esposizione dell’equide, omettere l’umidità o il bagnato nelle condizioni fredde ovvero mediare fino ad annullare un fattore grave.