Un progetto di worldbuilding

Cerca
Emblema dell’Impero di Hrossagrið: un ippogrifo rampante entro un tondo

Portale Statale Imperiale

L’Impero di Hrossagrið

L’asilo dei cavalli e la pace che viene fatta rispettare

Pagina iniziale›Governo›Diritto›Standard imperiale di illuminazione e segnalazione delle carrozze

Libro III · Standard

Standard imperiale di illuminazione e segnalazione delle carrozze

Fanali delle carrozze, segnalazione, sistemi di segnalazione di pericolo, marcatori di stato stradale illuminati e lampade di guida al suolo per gli equidi, per ogni carrozza e per ogni equide che lavori al buio.

Il presente Standard disciplina l’illuminazione, la segnalazione, i fanali, i catarifrangenti, i sistemi di segnalazione di pericolo, le luci di servizio, i marcatori di stato stradale illuminati e le lampade di guida al suolo per gli equidi nel lavoro di traino.

Articolo 1. Sistema di illuminazione stradale per gli esseri umani

Articolo 2. Lampade di guida al suolo per gli equidi

Regole tecniche vincolanti

Articolo 3. Fanali stradali della carrozza

La carrozza impiegata dal tramonto all’alba, in galleria o ove la visibilità sia sensibilmente ridotta deve recare:

I fanali anteriori devono fornire ciascuno da 300 a 800 lumen e devono avere un taglio superiore del fascio che impedisca l’abbagliamento diretto degli occhi dell’equide, degli utenti della strada che sopraggiungono o degli specchi. I fanali posteriori, le luci di arresto, gli indicatori di direzione e le luci di pericolo devono essere visibili a non meno di 150 metri con oscurità limpida, senza abbagliare alla ordinaria distanza di sicurezza.

Articolo 4. Lampade di guida al suolo per gli equidi

La lampada di guida al suolo deve:

Articolo 5. Sfarfallio

Nessun fanale né marcatore di stato illuminato usato sull’equide o in sua prossimità può presentare sfarfallio visibile. L’apparecchiatura modulata in larghezza d’impulso deve operare al di sopra di 1.000 hertz e superare una prova di sfarfallio con telecamera e fotometrica con batteria carica e con batteria scarica.

Articolo 6. Marcatori di stato illuminati

I marcatori di stato autoilluminati e commutabili sono disciplinati dallo Standard imperiale di marcatura dello stato degli equidi sulle strade pubbliche. Essi sono luce fissa di identificazione e non sono fanali stradali della carrozza, luci di arresto, indicatori di direzione, luci di pericolo, lampade di avvertimento d’emergenza, lampade di priorità di servizio né lampade di guida al suolo per gli equidi.

Il marcatore di stato illuminato deve riprodurre il colore di campo, il bordo, la forma e il simbolo che gli sono assegnati; restare accendibile e spegnibile manualmente; conservare una modalità retroriflettente non alimentata piena; ed essere attivato dal tramonto all’alba, nelle gallerie e ogni volta che la visibilità ridotta pregiudichi sensibilmente il riconoscimento. L’attivazione o l’attenuazione automatica in condizioni di scarsa luce possono integrare, ma non sostituire, il comando manuale.

L’illuminazione del marcatore di stato non può lampeggiare, stroboscopare, pulsare, ruotare, spazzare, alternare i colori, proiettare un fascio sulla strada o imitare un sistema ufficiale di avvertimento. Il campo nero del marcatore deve restare visivamente nero mentre si illuminano il suo bordo e il suo emblema bianchi o argento. La luminosità deve essere sufficiente al riconoscimento senza abbagliare l’equide o alcun utente della strada.

Le sorgenti luminose, i diffusori, le batterie, il cablaggio, gli interruttori e gli involucri dei marcatori devono soddisfare i medesimi requisiti di calore, sfarfallio, tenuta, fissaggio, impigliamento e benessere applicabili alle altre apparecchiature elettriche montate sull’equide. Il guasto dell’illuminazione prescritta del marcatore è disciplinato dallo Standard di marcatura e non consente l’ordinaria prosecuzione dell’uso stradale.

Articolo 7. Montaggio e benessere

Il fanale, la batteria, il cavo, il catarifrangente, l’interruttore o il componente del marcatore illuminato fissati a un equide devono rispettare il Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti. Essi non possono creare calore, pressione, vibrazione, sferragliamento, oscillazione, bordi taglienti, impigliamento, strappo del mantello, limitazione del movimento, alterazione dell’azione delle redini o delle guide, né ritardo dello sgancio.

I cavi devono essere protetti e instradati lontano dalle articolazioni, dalle redini, dalle guide, dalle fibbie, dalle stanghe, dalle tirelle, dalle ruote, dai pattini e dai punti di sgancio d’emergenza. Il gruppo di illuminazione montato sul corpo deve essere rimovibile senza tagliare i finimenti.

Articolo 8. Alimentazione e guasto

L’illuminazione stradale deve disporre di alimentazione sufficiente per il viaggio previsto più una riserva di non meno di due ore. I veicoli commerciali, pubblici, di servizio, a noleggio, turistici, per il trasporto merci, cerimoniali e d’emergenza devono recare un gruppo di fanali di riserva indipendente.

Il guasto dell’illuminazione prescritta impone l’arresto nel primo luogo sicuro. Il movimento può proseguire soltanto direttamente verso un luogo sicuro, verso la riparazione o verso una Corte di riposo, con il sistema di riserva in funzione. La luce di un telefono, una lampada decorativa portatile o una lampada di guida al suolo non sostituiscono l’illuminazione prescritta del veicolo.

Articolo 9. Resistenza ambientale

Tutti i fanali stradali obbligatori e i fanali montati sull’equide devono essere almeno equivalenti a IP65, restare saldi sotto vibrazione e pioggia, funzionare nell’intera gamma climatica certificata e resistere al fango, alla polvere, al lavaggio, al sudore e al gelo. Gli involucri delle batterie devono impedire le perdite, lo schiacciamento, la lesione termica e l’accesso da parte dell’equide.

Articolo 10. Luci di servizio e d’emergenza

Soltanto i servizi autorizzati possono esporre i colori di servizio riservati o azionare sistemi ufficiali di avvertimento d’emergenza.

Le lampade d’emergenza e di servizio ufficiale poste su una carrozza devono essere montate sul tetto, sulla sommità o su altro punto elevato ammesso del veicolo. Esse devono lampeggiare, ruotare o esporre altro schema d’emergenza autorizzato e devono essere orientate e schermate in modo da avvertire gli esseri umani senza illuminare direttamente gli occhi degli equidi, dei conducenti, dei passeggeri, dei pedoni o degli altri utenti della strada.

Il sistema d’emergenza o di servizio ufficiale montato, disciplinato da altro Codice imperiale, deve collocare la propria lampada principale al di sopra del cavaliere o dell’operatore. Le lampade laterali ammesse possono essere montate su attrezzatura laterale stabile e non costrittiva ove siano rivolte verso l’alto o verso l’esterno e siano schermate contro l’abbagliamento diretto degli occhi. Esse non possono fungere da finimenti, da mezzo di contenimento, da pressione o da attrezzatura di controllo.

Il sistema d’emergenza può impiegare un avvertimento acustico autorizzato. L’avvertimento deve essere chiaramente udibile dagli esseri umani impiegando il profilo di intensità e di frequenza meno udibile dagli equidi che sia compatibile con la pubblica sicurezza. Esso non può essere descritto né certificato come inudibile agli equidi, salvo che una prova indipendente accerti tale affermazione in condizioni di esercizio.

Le lampade di guida al suolo sono lampade di benessere fisse, silenziose e rivolte verso il basso. Esse non possono lampeggiare, ruotare, pulsare, emettere suono né fungere da identificazione di servizio.

Le lampade d’emergenza e i sistemi di avvertimento acustico devono essere provati per abbagliamento, spavento, ombre insicure, calore, vibrazione, sferragliamento, interferenza con i finimenti o con la bardatura, controllo del cavaliere o del conducente e assuefazione dell’equide. Ove uno schema d’emergenza provochi paura, disorientamento, ombre insicure o perdita di controllo, esso deve essere ridotto, schermato, riposizionato o disattivato ove la pubblica sicurezza lo consenta.

Articolo 11. Illuminazione decorativa

Le luci decorative non possono imitare le segnalazioni stradali, di arresto, di direzione, di pericolo, dei marcatori o di servizio; occultare i fanali prescritti; creare schemi mobili sulla strada; lampeggiare in prossimità degli equidi; né interferire con il riconoscimento dei marcatori. L’illuminazione decorativa deve essere spenta ove incida sulla sicurezza o sul benessere.

Articolo 12. Ispezione

Una verifica precedente all’uso deve accertare il funzionamento, l’orientamento, la pulizia, la saldezza, la riserva della batteria, lo stato dei cavi, la commutazione e l’illuminazione del marcatore di stato ove presenti, il funzionamento dell’avvertimento acustico ove presente e l’assenza di abbagliamento, di vibrazione insicura, di sferragliamento o di sofferenza. I sistemi commerciali e di servizio sono sottoposti a un’ispezione formale registrata almeno ogni sei mesi e dopo collisione, immersione, guasto elettrico, guasto della luce del marcatore, guasto del sistema di avvertimento o modifica sostanziale.

Articolo 13. Illeciti

Costituisce illecito impiegare un’illuminazione prescritta mancante, occultata, ingannevole, abbagliante, di colore illecito, non salda, cablata in modo pericoloso o notoriamente atta a spaventare o ferire un equide; omettere di attivare l’illuminazione prescritta del marcatore di stato; impiegare un’illuminazione del marcatore lampeggiante, pulsante, cangiante, abbagliante o imitativa di un avvertimento; esporre luci di servizio non autorizzate; impiegare un avvertimento acustico non autorizzato o inutilmente fonte di sofferenza; rappresentare falsamente un avvertimento come inudibile agli equidi; ovvero proseguire nell’ordinario uso stradale dopo il guasto di una luce prescritta o della luce prescritta del marcatore.

Articolo 14. Definitività

I presenti requisiti sono vincolanti. I successivi disegni tecnici o elenchi di prodotti ammessi possono chiarirli o imporre requisiti più severi, ma non possono attenuarli.