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L’Impero di Hrossagrið

L’asilo dei cavalli e la pace che viene fatta rispettare

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Libro III · Codice settoriale

Codice imperiale della strada e dei conducenti

Autorità stradale, licenze, priorità e condotta nella circolazione per ogni equide, cavaliere, accompagnatore, conducente e veicolo sulla strada pubblica, nonché la struttura nazionale dei trasporti dell’Impero.

Il presente Codice disciplina gli equidi, i cavalieri, gli accompagnatori, i conducenti, le carrozze, i carretti, i carri, le slitte, i servizi montati, i servizi di carrozza, la guida privata, l’addestramento sulla strada pubblica, gli attraversamenti stradali, i percorsi a priorità equina, le corsie di servizio e tutti gli utenti della strada che interagiscono con gli equidi.

Indice

Capo IApplicazione e principi

Articolo 1. Applicazione

Il presente Codice disciplina gli equidi, i cavalieri, gli accompagnatori, i conducenti, le carrozze, i carretti, i carri, le slitte, i servizi montati, i servizi di carrozza, la guida privata, l’addestramento sulla strada pubblica, gli attraversamenti stradali, i percorsi a priorità equina, le corsie di servizio e tutti gli utenti della strada che interagiscono con gli equidi.

Articolo 2. Benessere e pubblica sicurezza

L’accesso alla strada deve essere organizzato in modo da proteggere gli equidi, i cavalieri, gli accompagnatori, i passeggeri, i pedoni e gli altri utenti della strada. La velocità, l’orario, la comodità della circolazione, la domanda del pubblico, il turismo, la cerimonia, la funzione governativa o una finalità prossima all’emergenza non possono prevalere sul benessere dell’equide né sulla sicurezza immediata.

Articolo 3. Interpretazione funzionale

Rilevano l’effettivo uso stradale, il veicolo, il servizio, il carico, il percorso, la condizione della circolazione e il gravame per il benessere. Nessuno può sottrarsi al presente Codice qualificando come privata un’attività commerciale, come cerimoniale un servizio di trasporto di passeggeri, come esposizione a mano l’addestramento sulla strada ovvero come servizio d’emergenza il lavoro ordinario.

Capo IICertificazione e licenze

Articolo 4. Certificazione stradale dell’equide

Nessun equide può accedere a una strada pubblica per uso montato, condotto a mano, guidato alle guide, di servizio montato, commerciale, cerimoniale, di addestramento o di lavoro, se non è titolare della certificazione stradale prescritta per quell’uso e non espone i marcatori di stato in vigore prescritti.

Lo spostamento diretto d’emergenza per allontanarsi da un pericolo immediato o per raggiungere cure veterinarie urgenti può avvenire senza previa certificazione soltanto ove non esista alternativa più sicura e lo spostamento sia registrato e segnalato.

Articolo 5. Licenze dei conducenti e dei cavalieri

Nessuno può esercitare su una strada pubblica una carrozza, un servizio montato, un servizio commerciale a cavallo, un servizio turistico, un servizio di noleggio, un servizio di trasporto di passeggeri, un servizio di trasporto merci, un servizio cerimoniale o un servizio d’emergenza con equidi, se non è munito di licenza per il tipo di equide, per la classe di veicolo o di servizio montato, per la classe di percorso, per la classe di circolazione, per il tipo di servizio e per le condizioni rilevanti.

I cavalieri, gli accompagnatori e i conducenti privati devono possedere il certificato di competenza eventualmente prescritto per la classe di percorso o di veicolo.

Articolo 6. Licenze di esercente

Ogni esercente di carrozze, di noleggio, turistico, di equitazione, di corriere, di servizio montato, di trasporto merci, di trasporto di passeggeri, cerimoniale o pubblico che impieghi equidi sulla strada deve essere titolare di una licenza di esercente. La licenza indica la direzione responsabile, le strutture di scuderia e di recupero, i veicoli, i percorsi, il personale, le disposizioni d’emergenza, i sistemi di registrazione, l’assicurazione ove prescritta e la conformità in materia di benessere.

Articolo 7. Rilascio e rinnovo

La licenza o il certificato possono essere rilasciati soltanto dopo una valutazione documentata della competenza, del benessere, dell’attrezzatura, del percorso, del veicolo, dei registri e delle disposizioni d’emergenza. Le licenze ordinarie scadono non oltre tre anni dopo il rilascio. Le autorizzazioni a rischio più elevato, provvisorie, limitate, riservate all’addestramento e di servizio d’emergenza possono avere durata più breve.

Il rinnovo esige registri aggiornati e una nuova valutazione. La scadenza, la sospensione, la revoca o il mutamento sostanziale fanno cessare immediatamente l’autorizzazione.

Articolo 8. Indipendenza e conflitto d’interessi

Nessuno può certificare il proprio equide, il proprio veicolo, il proprio percorso, la propria impresa, uno stretto familiare, il proprio datore di lavoro, un socio finanziario o un proprio progetto di attrezzatura. Il funzionario certificatore deve dichiarare i conflitti e astenersi ove l’imparzialità possa ragionevolmente essere messa in dubbio.

Articolo 9. Sospensione e revoca

L’autorità competente può sospendere immediatamente una licenza, un certificato, un percorso, un veicolo, un equide, un servizio o un esercente ove sussistano grave rischio per il benessere, controllo insicuro, registri falsi, ostruzione, violazione ripetuta, equidi inidonei, attrezzatura insicura o un incidente grave.

Articolo 10. Ricorsi

Chi sia inciso da un rifiuto, da una limitazione, da una sospensione o da una revoca può chiedere una motivazione scritta e un ricorso indipendente. Il ricorso non sospende una sospensione d’emergenza a tutela del benessere o della sicurezza, salvo che l’autorità di riesame disponga espressamente altrimenti.

Capo IIIAutorizzazione dei percorsi e dei veicoli

Articolo 11. Certificazione del percorso

Il percorso deve essere valutato quanto a larghezza, densità della circolazione, contesto di velocità, spazio per il sorpasso, pendenze, spazio di arresto, fondi stradali, ponti, sottopassi, separazione dai corridoi ferroviari, gallerie, illuminazione, visibilità, esposizione climatica, ombra, acqua, Corti di riposo, aree di accostamento d’emergenza e accesso veterinario.

Articolo 12. Classi di percorso

I percorsi possono essere autorizzati come ordinari, limitati, riservati all’addestramento, riservati al servizio, riservati alla luce diurna, stagionali, dipendenti dalle condizioni meteorologiche, specifici per veicolo, riservati agli equidi montati, riservati agli equidi condotti a mano o riservati all’emergenza. Prevale la limitazione applicabile più severa.

Articolo 13. Approvazione del veicolo

Il veicolo stradale trainato da equidi deve essere approvato quanto a peso, equilibrio, carico sull’asse, tipo di ruota o di pattino, frenatura, sterzo, stabilità, protezione dei passeggeri, sgancio d’emergenza, illuminazione, segnalazione, tipo di attacco e capacità certificata dell’equide o della pariglia assegnati.

I freni del veicolo devono controllare il veicolo senza dipendere dal corpo dell’equide per assorbire una forza frenante evitabile.

Capo IVCondotta stradale e sorpasso

Articolo 14. Dovere generale degli altri utenti della strada

L’utente della strada che si avvicina a un equide deve osservare i marcatori e i segnali umani, ridurre per tempo la velocità, evitare campanelli, fischi, grida, schiocchi di frusta, accelerazioni improvvise, accostamenti ravvicinati, spruzzi, abbagliamento, assembramento e movimenti bruschi non necessari, e lasciare spazio laterale e di arresto sufficiente.

Articolo 15. Sorpasso ordinario

Salvo che si applichi un marcatore o un segnale più severo, la carrozza, l’unità stradale montata, l’equide montato, l’equide condotto a mano o altra unità stradale in movimento possono sorpassare un equide soltanto a una velocità tanto ridotta da consentire l’arresto immediato e con non meno di due metri di spazio laterale libero ove la strada lo consenta. Ove non sia possibile assicurare due metri, l’unità che sopraggiunge deve attendere, salvo che il cavaliere, il conducente o l’accompagnatore segnalino deliberatamente un sorpasso sicuro.

Articolo 16. Sorpasso limitato

Il campo bianco con bordo rosso significa che il sorpasso è vietato fino al segnale del cavaliere, del conducente o dell’accompagnatore. Il campo rosso pieno con X bianca significa fermarsi e attendere, poiché sussiste un pericolo in atto o una condizione che richiede controllo immediato. Esso non può essere confuso con il campo bianco del servizio medico recante la croce medica rossa.

Articolo 17. Segnali umani

I segnali ammessi con la mano, con il braccio, con la lampada, con la paletta, con l’indicatore della carrozza o della Guardia Stradale possono ordinare di rallentare, di fermarsi, di attendere, di sorpassare, di cambiare lato o di seguire. Il segnale consente il movimento soltanto ove l’utente della strada possa conformarvisi in sicurezza e non prevale su un pericolo evidente.

Articolo 18. Distanza di sicurezza

L’unità stradale che segue deve mantenere una distanza sufficiente ad arrestarsi senza raggiungere l’equide qualora esso si spaventi, scivoli, cada, si fermi, indietreggi ovvero il veicolo che precede rimanga in avaria. È vietato incalzare da vicino un equide o una carrozza.

Articolo 19. Gruppi e pariglie

L’utente della strada deve trattare la coppia, il tandem, la pariglia, l’unità montata, il gruppo condotto a mano o il convoglio di carrozze come un’unica unità protetta continua, salvo che un funzionario autorizzato o un accompagnatore aprano un varco sicuro e dirigano il passaggio.

Articolo 20. Luoghi vulnerabili

Il sorpasso è vietato su ponte stretto, curva cieca, discesa ripida, galleria, restringimento, banchina instabile, ghiaccio, allagamento, cantiere stradale in atto o in altro luogo ove non siano disponibili spazio libero sicuro e spazio di recupero.

Capo VMarcatori di stato e priorità

Articolo 21. Obbligo del marcatore

Ogni equide su strada pubblica deve indossare un marcatore facciale anteriore ammesso e i marcatori laterali o posteriori prescritti dallo Standard imperiale di marcatura dello stato degli equidi sulle strade pubbliche. L’illuminazione prescritta del marcatore deve essere attivata dal tramonto all’alba, nelle gallerie e ogni volta che la visibilità riduca sensibilmente il riconoscimento del marcatore. I marcatori sono istruzioni rivolte agli esseri umani e non sostituiscono il giudizio né il controllo lecito.

Articolo 22. Gerarchia degli stati

Ove si applichi più di uno stato, è esposta davanti l’istruzione di priorità più elevata secondo il seguente ordine:

  1. pericolo in atto o arresto;
  2. sorpasso limitato;
  3. servizio d’emergenza autorizzato;
  4. polizia o Guardia Stradale nel controllo della circolazione;
  5. gravidanza o vulnerabilità medica;
  6. attenzione gialla;
  7. stato verde o provvisorio;
  8. stato certificato ordinario.

Gli stati secondari sono esposti sui marcatori laterali o posteriori ammessi. Due inserti anteriori possono essere esposti soltanto in un campo suddiviso certificato che conservi la dimensione piena, la forma, il contrasto e l’immediata riconoscibilità di entrambi i simboli.

Articolo 23. Marcatori di servizio

I marcatori della polizia, della Guardia Stradale, del servizio medico, antincendio, di soccorso, veterinario, postale, militare, del sovrano e del governo possono essere usati soltanto in forza di un’autorizzazione in vigore e registrata. Sono vietati il possesso, l’esposizione, la fabbricazione, il prestito, l’alterazione e l’imitazione di un marcatore di servizio riservato senza autorizzazione.

Articolo 24. Marcatori danneggiati o illeggibili

Ove un marcatore prescritto risulti mancante, infangato, occultato, staccato, danneggiato, illeggibile, incapace di illuminarsi quando l’illuminazione è obbligatoria, bloccato in una modalità errata o privo di alimentazione sicura, il cavaliere, il conducente o l’accompagnatore devono fermarsi nel primo luogo sicuro e pulirlo, scoprirlo, correggerlo, ricaricarlo, ripararlo o sostituirlo. Il marcatore temporaneo d’emergenza normalizzato può essere usato soltanto per lo spostamento diretto verso un luogo sicuro, una Corte di riposo, una scuderia, una struttura veterinaria o un punto di riparazione.

Capo VIIlluminazione e visibilità

Articolo 25. Illuminazione

Le carrozze e gli equidi di servizio devono impiegare l’illuminazione e i catarifrangenti prescritti dallo Standard imperiale di illuminazione e segnalazione delle carrozze. L’illuminazione commutabile del marcatore di stato è luce di identificazione, disciplinata dallo Standard imperiale di marcatura dello stato degli equidi sulle strade pubbliche, e non può essere confusa con le lampade di avvertimento d’emergenza né con le lampade di guida al suolo per gli equidi. L’illuminazione non può accecare, spaventare, abbagliare, riscaldare, sbattere contro l’equide né creare per esso ombre mobili nette.

Articolo 26. Scarsa visibilità

L’uso stradale deve essere limitato o sospeso ove l’oscurità, la nebbia, la neve, la pioggia, la polvere, il fumo, l’abbagliamento o il riflesso del fondo stradale impediscano una valutazione affidabile dell’equide, del veicolo, dei segnali, dell’appoggio, del margine del percorso, della distanza di sorpasso o dello spazio di arresto.

Capo VIIPoteri d’emergenza e di servizio

Articolo 27. Poteri della Guardia Stradale

Il funzionario autorizzato della Guardia Stradale può arrestare la circolazione, creare un corridoio protetto, chiudere o deviare una strada, sospendere il sorpasso, ispezionare i marcatori, le licenze, gli equidi, i veicoli e i registri, nonché ordinare lo spostamento verso un luogo sicuro ove ciò sia necessario per il benessere o per la pubblica sicurezza.

Articolo 28. Corsie d’emergenza

I servizi con equidi autorizzati, medico, antincendio, di soccorso, veterinario o di benessere, possono impiegare una corsia d’emergenza ammessa soltanto ove gli equidi, il veicolo, il percorso, l’illuminazione e il servizio siano specificamente certificati. Gli altri utenti della strada devono dare la precedenza secondo le indicazioni ricevute, senza produrre rumori improvvisi, assembramento o un varco insicuro.

Articolo 29. L’emergenza è specifica dell’incidente

La priorità d’emergenza e ogni estensione dei limiti ordinari devono essere autorizzate per il singolo incidente dalla centrale d’emergenza, dalla Guardia Stradale, dall’autorità competente per il benessere o da un veterinario che agisca nell’ambito dei propri poteri. Un certificato permanente, una politica dell’esercente, una carenza di personale, il programma di una manifestazione o un’esigenza commerciale non creano lo stato di emergenza.

Capo VIIIRegistri e incidenti

Articolo 30. Registri stradali

L’uso stradale commerciale, pubblico, con carrozza privata, di servizio montato, a noleggio, turistico, per il trasporto merci, cerimoniale, di addestramento e governativo deve essere registrato ove altro Codice prescriva un registro di lavoro. I registri devono indicare la data, l’ora, l’equide, il cavaliere o il conducente, il veicolo, il percorso, il carico, la fascia climatica, i marcatori, l’attivazione e i guasti dell’illuminazione prescritta dei marcatori, l’inizio e la fine, le pause, gli incidenti e le limitazioni.

I registri devono essere conservati per almeno dieci anni. I registri connessi a una lesione, a una collisione, a una caduta, a una fuga, a un reclamo, a una sospensione, a un procedimento sanzionatorio o a un decesso devono essere conservati fino al compimento di tutti i procedimenti e di tutti i termini di riesame.

Articolo 31. Doveri in caso di incidente

Dopo una caduta, una collisione, una fuga, un collasso, un impigliamento, uno spavento grave, un guasto del veicolo, un sorpasso insicuro o una lesione, la persona responsabile deve mettere in sicurezza il luogo dell’evento, proteggere l’equide, chiedere assistenza ove necessario, conservare i registri e l’attrezzatura, effettuare le segnalazioni prescritte e ottenere una valutazione veterinaria ove il benessere possa esserne stato inciso.

Capo IXVigilanza e illeciti

Articolo 32. Ispezione

L’autorità competente può ispezionare gli equidi, le licenze, i marcatori, i finimenti, la bardatura, i veicoli, i percorsi, l’illuminazione, i carichi, i registri di lavoro, i registri climatici, le Corti di riposo e le strutture degli esercenti.

Articolo 33. Ostruzione

Costituisce illecito rifiutare l’accesso lecito, fuggire o cambiare percorso per sottrarsi all’ispezione, occultare o sostituire un equide, un veicolo, un marcatore o un elemento dell’attrezzatura, distruggere o alterare i registri, intimidire i testimoni, manomettere il luogo dell’evento o l’attrezzatura, rimuovere un marchio di certificazione, ovvero rifiutare la misurazione lecita o l’esame veterinario.

Articolo 34. Illeciti stradali

Costituiscono illecito, fra l’altro, l’esercizio senza licenza, l’uso stradale non certificato, i marcatori falsi od occultati, l’omessa attivazione dell’illuminazione prescritta del marcatore, l’illuminazione del marcatore lampeggiante, pulsante, cangiante, abbagliante, ingannevole o imitativa di un servizio, il sorpasso insicuro, la velocità eccessiva in prossimità degli equidi, il campanello, il fischio, il grido, lo schiocco di frusta o altra intimidazione deliberata, l’incalzare da vicino, la violazione di un’istruzione di arresto, il sovraccarico, la violazione del percorso, la violazione in materia di illuminazione, il falso stato di emergenza, la falsificazione dei registri e la prosecuzione dell’uso dopo una sospensione o un arresto per incidente.

Articolo 35. Sanzioni

Le sanzioni possono comprendere l’ammonimento, l’obbligo di formazione, la sanzione pecuniaria, la limitazione del percorso, la limitazione del veicolo, la sospensione o la revoca della licenza, il sequestro dei marcatori, la rimozione dal servizio stradale, l’indagine sul benessere e il procedimento penale ove ricorrano danno grave, intimidazione deliberata, frode o violazione ripetuta.

Capo XDefinitività

Articolo 36. Regola più severa a tutela del benessere

Il presente Codice disciplina l’autorità stradale, le licenze, la priorità e la condotta nella circolazione. Esso non autorizza attrezzature, carichi di lavoro, esposizione climatica o impieghi dell’animale vietati da altra legge imperiale sul benessere. Prevale la regola più severa a tutela del benessere.

Capo XIStruttura nazionale dei trasporti

Articolo 37. Trasporto stradale lecito

La rete stradale pubblica è un sistema stradale non motorizzato. Il movimento stradale ordinario lecito consiste nell’andare a piedi, negli equidi condotti a mano o montati, nelle carrozze, nei carretti, nei carri e nelle slitte trainati da equidi e in ogni altro movimento non automotore espressamente autorizzato dalla legge imperiale.

Per veicolo stradale ai sensi del presente Codice si intende la carrozza, il carretto, il carro o la slitta trainati da equidi ovvero altro veicolo non automotore comparabile. Esso non comprende il veicolo a motore.

Articolo 38. Divieto dei veicoli stradali a motore ed eccezione merci della Hrossaway

Le automobili e gli altri veicoli automotori di trasporto stradale sono vietati sull’intera rete stradale imperiale ordinaria. Nessuna automobile, nessun furgone, autocarro, autobus, motociclo, ciclomotore, taxi a motore, carrozza stradale automotrice o veicolo di trasporto comparabile, a ruote o cingolato, può essere fabbricato, importato, immatricolato, venduto, noleggiato, posseduto per l’uso stradale ordinario, custodito per l’uso stradale ordinario di esercizio ovvero condotto nel territorio imperiale, salvo che in forza della ristretta eccezione merci della Hrossaway prevista dal presente articolo o dell’eccezione costituzionale per i carri armati militari.

La finalità privata, commerciale ordinaria, governativa, militare, di polizia, medica, antincendio, di soccorso, postale, cerimoniale, agricola o d’emergenza non crea un’eccezione generale. L’attrezzatura che non sia progettata né impiegata per il trasporto è estranea al presente articolo, ma non può essere convertita in trasporto stradale ordinario.

La Hrossaway è un corridoio designato per il trasporto merci a motore, ad accesso controllato, che collega direttamente un porto internazionale, un terminale di traghetti da carico, un terminale merci di frontiera o altro varco internazionale merci approvato a uno o più poli sicuri di trasbordo merci, magazzini, terminali ferroviari o piazzali industriali di trasferimento. La Hrossaway non è una strada pubblica e non può far parte della rete stradale locale ordinaria.

Possono circolare su una Hrossaway soltanto i veicoli a motore per il trasporto merci che trasportano beni in movimento internazionale di importazione o di esportazione e i veicoli a motore strettamente necessari al recupero, alla manutenzione, all’ispezione o alla risposta agli incidenti all’interno del sistema della Hrossaway. Il veicolo della Hrossaway può trasportare soltanto il conducente e il personale necessario al movimento delle merci o all’esercizio del corridoio. Sono vietati il servizio di trasporto di passeggeri, il viaggio privato, il pendolarismo, il turismo, la consegna locale, il viaggio governativo ordinario e l’impiego come scorciatoia.

Il pubblico in genere, i pedoni, gli equidi montati o condotti a mano, i veicoli trainati da equidi e le biciclette non a motore non possono accedere a una Hrossaway. Le Hrossaway devono essere fisicamente separate dalle strade per equidi, dai sentieri pubblici, dagli insediamenti e dalla circolazione stradale ordinaria, con accesso controllato e attraversamenti a livelli sfalsati ovunque le reti si intersechino.

Il veicolo a motore per il trasporto merci deve restare all’interno della Hrossaway e del relativo terminale sicuro, magazzino, piazzale di trasferimento o area di servizio. Esso non può proseguire nella distribuzione interna su strada ordinaria. Il carico che entra nella circolazione interna deve essere trasferito presso un polo approvato alla ferrovia a lunga percorrenza, ai carri o alle pariglie da trasporto merci trainati da equidi ovvero ad altra modalità lecita non stradale. L’eccezione della Hrossaway non può essere ampliata, mediante contratto, licenza, qualificazione d’emergenza, comodità commerciale o asserita necessità, fino a divenire un sistema generale di strade a motore.

Articolo 39. Sistema ferroviario nazionale

Il trasporto pubblico terrestre meccanizzato dell’Impero è limitato alla ferrovia elettrica ad alta velocità a lunga percorrenza esercitata su linee principali dedicate.

L’Impero non ha metropolitana, ferrovia urbana sotterranea, tranvia, ferrovia suburbana per pendolari, metropolitana leggera, ferrovia locale a trasporto rapido, servizio ferroviario a gasolio, servizio ferroviario a vapore né altra rete ferroviaria urbana a breve percorrenza.

La ferrovia è impiegata per gli spostamenti fra regioni distanti e i principali insediamenti. Il movimento locale all’interno degli insediamenti e fra una stazione e il quartiere circostante avviene a piedi, con equide montato o condotto a mano, ovvero con veicolo trainato da equidi.

Articolo 40. Separazione fra strada e ferrovia

I corridoi ferroviari ad alta velocità devono essere fisicamente separati dalle strade per equidi, dagli insediamenti, dai pascoli e dai sentieri pubblici. I percorsi stradali pubblici possono attraversare le linee ferroviarie ad alta velocità in esercizio soltanto mediante ponte o sottopasso a livelli sfalsati.

Non sono ammessi passaggi a livello, ferrovia in sede stradale, superficie tranviaria condivisa né corridoi a circolazione mista di ferrovia ed equidi.

Le stazioni, le strade di accesso, le aree di carico e i piazzali di servizio devono essere progettati affinché il rumore dei treni, gli spostamenti d’aria, le vibrazioni, l’illuminazione, le barriere, la folla e i movimenti improvvisi non creino pericoli evitabili per gli equidi.