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Libro III · Standard

Standard imperiale di selezione e di razza degli equidi di servizio

Lo standard tecnico secondo il quale gli equidi sono selezionati, certificati individualmente, riesaminati e ritirati dal lavoro di servizio imperiale.

Il presente Standard disciplina i tipi di razza ammessi, gli incroci funzionali, i tipi esasperati che comportano esclusione, la certificazione individuale e i requisiti di benessere degli equidi di servizio.

Articolo 1. Principio generale

L’equide di servizio è selezionato per funzione, benessere, integrità fisica, temperamento, recupero, idoneità al percorso e sicurezza del servizio. La razza può essere prescritta in modo rigido per talune classi di servizio ove l’Impero voglia un tipo funzionale stretto, ma il solo nome della razza non prevale in nessun caso sulla certificazione individuale.

Articolo 2. Equidi da carrozza sanitaria d’emergenza

Gli equidi da carrozza sanitaria d’emergenza sono selezionati in modo da sostenere il trasporto sanitario sicuro più rapido e il minor sobbalzo praticabile per il paziente.

Caratteristiche richieste

Modello riservato della pariglia di ambulanza

Articolo 3. Equidi da vettura pubblica commerciale e da trasporto pubblico

Gli equidi da vettura pubblica e da trasporto pubblico dovrebbero essere efficienti, equilibrati, regolari, resistenti, affidabili nel traffico e di facile recupero.

Tipi possibili

L’azione vistosa a ginocchio alto non può essere considerata migliore ove disperda energia, accresca l’affaticamento o riduca il benessere.

Articolo 4. Equidi della polizia a cavallo e della Guardia Stradale

Gli equidi della polizia a cavallo e della Guardia Stradale dovrebbero essere allevati per la resistenza, di testa funzionale, provati nel temperamento, equilibrati sulla strada, sicuri in mezzo alla folla e capaci di recupero rapido.

Tipi possibili

Le teste arabe da esposizione a profilo estremamente concavo non possono essere selezionate per il servizio per la sola apparenza. Le teste moderate o lievemente concave possono essere ammissibili ove la respirazione, le vie aeree, i denti, l’aderenza dei finimenti e il temperamento siano integri.

Articolo 5. Capi riservati a redazione successiva

Lo Standard riserva a redazione successiva i capi seguenti; sotto di essi qui non è esposto alcun testo.

Disposizioni vincolanti sulla certificazione

Articolo 6. Certificazione individuale

Nessun equide è approvato per il servizio in forza della sola razza, del pedigree, del registro, del mantello, del sesso, della taglia, del prezzo, della tradizione o dell’apparenza. Ogni equide deve superare prove individuali veterinarie, di integrità fisica, respiratorie, cardiovascolari, degli zoccoli, di conformazione, di temperamento, di recupero, di aderenza dell’attrezzatura, di percorso, di clima e di ruolo.

La certificazione deve indicare l’esatta classe di servizio, la classe di percorso, la classe di velocità, il carico di lavoro, i limiti climatici, l’attrezzatura, il veicolo ove pertinente, il ruolo nella pariglia, il requisito di abilità del cavaliere o del conducente, la data di riesame e le condizioni che comportano esclusione.

Articolo 7. Valutazione funzionale

La valutazione comprende:

Articolo 8. Prova del temperamento

La prova deve riprodurre soltanto condizioni di servizio lecite e ragionevolmente prevedibili. Essa non può impiegare la sopraffazione, l’esposizione senza via di fuga, il terrore deliberato, il dolore, il trasalimento ripetuto fino allo sfinimento, la privazione o l’impotenza appresa. L’equide non può essere certificato per il solo fatto che il blocco, l’immobilizzazione da paura o lo sfinimento assomiglino alla calma.

Articolo 9. Condizioni che comportano esclusione

L’equide è rifiutato o rimosso dal servizio ove presenti:

Articolo 10. Riferimenti alle razze e ai tipi

Gli elenchi di razze contenuti nel presente Standard sono esempi di popolazioni funzionali potenzialmente idonee, non approvazioni automatiche né esclusioni di altri equidi idonei. Gli incroci possono essere ammessi ove il singolo soddisfi tutti i requisiti. Uno standard di razza o una preferenza di registro non prevalgono sulle evidenze di benessere.

Articolo 11. Selezione per la carrozza sanitaria d’emergenza

Gli equidi di volata della carrozza sanitaria d’emergenza sono selezionati per velocità sostenibile, andatura regolare, sicurezza sulla linea, concentrazione sul percorso, coraggio sulla strada, resistenza e recupero rapido. Gli equidi di timone sono selezionati per potenza regolare, stabilità in frenata e in curva, calma in prossimità del veicolo e velocità compatibile.

Nessun equide dei servizi d’emergenza può essere selezionato per l’azione estrema da esposizione, per la massa esasperata, per il movimento inefficiente o per un’apparenza che accresca l’affaticamento, il sobbalzo, il gravame respiratorio, lo sforzo articolare o la lentezza del recupero.

Articolo 12. Selezione per la vettura pubblica e il trasporto pubblico

Gli equidi da vettura pubblica e da trasporto pubblico devono essere efficienti, regolari, affidabili nel traffico, socialmente stabili, di facile recupero e idonei al ripetuto lavoro lecito di arresto e ripartenza. Il movimento vistoso, l’eccessiva azione del ginocchio, l’animazione estrema o il tipo insolitamente pesante non possono essere premiati ove disperdano energia o peggiorino il recupero.

Articolo 13. Selezione per la polizia a cavallo e per la Guardia Stradale

Gli equidi della polizia a cavallo e della Guardia Stradale devono essere capaci di sicuro controllo stradale sotto il cavaliere, di orientamento fra la folla, di stazione ferma, di movimento laterale, di ritirata, di separazione d’emergenza e di recupero rapido. Essi non possono essere impiegati come barriere fisiche ove siano ragionevolmente prevedibili schiacciamenti, urti, collisione deliberata o panico della folla.

Articolo 14. Riesame e ritiro

La certificazione ordinaria di servizio è riesaminata almeno annualmente e immediatamente dopo malattia, lesione, zoppia, collasso, evento grave, recupero insicuro, mutamento del comportamento, mutamento del percorso, mutamento dell’attrezzatura, mutamento del veicolo o mutamento sostanziale del carico di lavoro.

L’equide deve essere ritirato o riassegnato prima che il servizio divenga dipendente dagli analgesici, dall’intimidazione, dalla forza eccessiva del cavaliere o del conducente, da un recupero anomalo, dal rifiuto ripetuto o dalla perdita di sicurezza di sé.

Articolo 15. Registri e ricorsi

Tutte le prove, i riscontri grezzi, i rifiuti, le limitazioni, gli eventi, i riesami e le decisioni di ritiro sono conservati per almeno dieci anni e collegati al Passaporto dell’equide da lavoro. Il rifiuto o la limitazione possono essere impugnati dinanzi a un collegio indipendente, ma il ricorso non sospende una sospensione immediata a tutela del benessere.

Articolo 16. Illeciti

Costituisce illecito falsificare le prove, occultare la terapia farmacologica o i precedenti, sostituire un altro equide, certificare in conflitto d’interessi, impiegare la razza in sostituzione della valutazione individuale, costringere un equide oltre una prova di temperamento non superata, ovvero proseguire il servizio dopo il verificarsi di una condizione di arresto o di rimozione.

Articolo 17. Definitività

Le presenti disposizioni sono vincolanti. I successivi manuali di servizio possono aggiungere prove specifiche per il ruolo o requisiti più severi, ma non possono attenuare la certificazione individuale né le tutele del benessere.