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Diritto imperiale · Atto

Codice imperiale dei finimenti, dei mezzi di contenimento e del benessere

Il presente Codice disciplina tutti i finimenti e ogni attrezzatura di contenimento, di addestramento, di conduzione, estetica, terapeutica, di bardatura e da guida impiegati su qualsiasi equide all’interno dell’Impero, nonché le persone che li montano, li usano, li vendono, li noleggiano, li fabbricano o li detengono.

Il presente Codice ha per scopo di impedire l’impiego di finimenti, di mezzi di contenimento o di attrezzature che cagionino o rischino di cagionare dolore evitabile, lesione, paura, restrizione della respirazione, restrizione del movimento, postura forzata, comunicazione soppressa, movimento artificiale, impotenza appresa o alterazione estetica a scapito del benessere. Il benessere dell’equide prevale sull’aspetto, sulla tradizione, sulla prassi agonistica, sulla preferenza del cavaliere, sulla comodità dell’accompagnatore, sulla velocità, sul prestigio, sul profitto, sull’intrattenimento del pubblico e sulla moda dell’addestramento.

Indice

Capo IApplicazione, scopo e interpretazione

Articolo 1. Applicazione

Il presente Codice si applica a tutti i finimenti, all’attrezzatura di contenimento, all’attrezzatura di addestramento, all’attrezzatura di conduzione, all’attrezzatura estetica, all’attrezzatura terapeutica, alla bardatura, all’attrezzatura da guida e ai dispositivi connessi impiegati su qualsiasi cavallo, pony, mulo, asino o altro equide all’interno dell’Impero.

Il presente Codice si applica:

  • alla monta;
  • alla guida;
  • al lavoro da terra;
  • al lavoro alla longia;
  • al lavoro alle lunghe redini;
  • all’addestramento;
  • alla competizione;
  • all’esibizione pubblica;
  • alla presentazione per la riproduzione;
  • alla presentazione per la vendita;
  • al lavoro a noleggio;
  • al lavoro di trasporto;
  • alla conduzione veterinaria, salvo che si applichi una lecita eccezione medica;
  • all’uso governativo, cerimoniale, militare, di polizia, di servizio pubblico e privato.

Nessuno può sottrarsi al presente Codice descrivendo l’attrezzatura come tradizionale, culturale, anatomica, dolce, naturale, correttiva, terapeutica, professionale, umanitaria, decorativa, storica, didattica, temporanea o consuetudinaria.

Articolo 2. Scopo

Il presente Codice ha per scopo di impedire l’impiego di finimenti, di mezzi di contenimento o di attrezzature che cagionino o rischino di cagionare dolore evitabile, lesione, paura, restrizione della respirazione, restrizione del movimento, postura forzata, comunicazione soppressa, movimento artificiale, impotenza appresa o alterazione estetica a scapito del benessere.

Il benessere dell’equide prevale sull’aspetto, sulla tradizione, sulla prassi agonistica, sulla preferenza del cavaliere, sulla comodità dell’accompagnatore, sulla velocità, sul prestigio, sul profitto, sull’intrattenimento del pubblico e sulla moda dell’addestramento.

Articolo 3. Standard generale di benessere

Nessuno può impiegare, montare, stringere, modificare, vendere per l’uso, noleggiare, prestare, importare per l’uso, fabbricare per l’uso o detenere per l’uso attrezzatura che:

  • cagioni dolore evitabile;
  • cagioni lesione o rischio rilevante di lesione;
  • limiti la respirazione;
  • limiti la normale vista senza lecita giustificazione;
  • limiti il normale movimento della mascella, della lingua, delle labbra, della testa, del collo, del dorso, degli arti o della coda;
  • imponga una postura forzata;
  • produca artificiosamente o esageri il movimento;
  • sopprima la comunicazione del dolore, della paura, della stanchezza, della confusione o della resistenza;
  • occulti la sofferenza;
  • faccia apparire remissivo un equide spaventato, confuso, sfinito, ferito o psichicamente bloccato;
  • si affidi al dolore, al panico o all’intimidazione per il controllo;
  • impedisca all’equide di compiere i movimenti necessari di equilibrio, di recupero o di protezione.

L’assenza di lesione visibile non basta di per sé a dimostrare la liceità dell’attrezzatura.

Articolo 4. Definizioni

Ai fini del presente Codice:

  • Catena di controllo a contatto con l’animale indica qualsiasi catena impiegata come finimento, come attrezzatura di conduzione a mano, di pressione, di correzione, di punizione, di contenimento o di comunicazione, a contatto con l’equide, ad esso fissata o su di esso agente.
  • Attrezzatura senza morso ammessa indica l’attrezzatura che controlla, guida o comunica con l’equide senza alcuna imboccatura ed è conforme al presente Codice.
  • Briglia senza morso combinata indica la briglia senza morso che contiene due o più sistemi di redini, sistemi di pressione o meccanismi di controllo, compreso un sidepull combinato con un bosal, un hackamore, un sistema a leva, un sistema costrittivo o altro secondo sistema di pressione.
  • Briglia senza morso cross-under indica la briglia senza morso nella quale cinghie collegate alle redini si incrociano al di sotto o attorno alla mascella, alle guance, al mento, al naso o alla nuca e si stringono, avvolgono, scorrono o distribuiscono pressione attorno alla testa quando è applicata la tensione delle redini.
  • Sidepull ad azione diretta indica la briglia senza morso nella quale ciascuna redine o guida è fissata direttamente al corrispondente lato di una capezzina larga e agisce sostanzialmente su tale lato senza leva, aste, perno centrale sotto la mascella, cinghie incrociate, cinghie scorrevoli, azione costrittiva, azione avvolgente, rotazione, azione a puleggia, moltiplicazione della forza o dipendenza dalla redine opposta. La pressione deve cessare immediatamente e integralmente quando la tensione della redine o della guida è rilasciata.
  • Azione laterale diretta e indipendente della redine indica l’azione meccanica per la quale la tensione della redine o della guida sinistra agisce direttamente e sostanzialmente sull’attacco laterale sinistro della capezzina, e la tensione della redine o della guida destra agisce direttamente e sostanzialmente sull’attacco laterale destro, senza dipendere da un perno centrale, dalla leva, dalla rotazione, dall’incrocio, dallo scorrimento, dalla costrizione, dalla forza trasmessa attraverso la redine opposta o da altro sistema di pressione.
  • Marcatore facciale indica un elemento di finimento facciale ammesso, non costrittivo e portamarcatore, impiegato per esporre chiaramente dal davanti un inserto di stato stradale intercambiabile. I marcatori facciali sono frentere portamarcatore oppure muserole portamarcatore. Il marcatore facciale può essere integrato nei finimenti della testa oppure applicato come elemento separato privo di funzione di controllo.
  • Frentera indica, ai fini del diritto imperiale, un elemento frontale che scende verticalmente lungo il centro della testa dell’equide dalla parte superiore della briglia, dalla testiera, dal frontalino, dalla zona del sopraccapo o da equivalente attacco superiore verso la fronte o il dorso del naso. Può essere una cinghia stretta, una disposizione a X o ramificata oppure un largo pannello ornamentale, e può terminare al di sopra della capezzina, esservi fissata, sovrapporvisi o proseguire su di essa. La frentera portamarcatore può recare il proprio inserto ufficiale sulla fronte oppure sulla parte stabile del dorso del naso. Un elemento che si limiti ad attraversare o a circondare il naso, privo di collegamento verticale superiore sulla testa, non è una frentera.
  • Muserola indica, ai fini del diritto imperiale, una capezzina o un nasello che attraversa e ordinariamente circonda il naso dell’equide. La muserola portamarcatore può essere larga, decorativa, montata separatamente, incorporata in una briglia o in una testiera lecite oppure integrata in una capezzina di controllo lecita. Non deve necessariamente essere fissata al frontalino, al sopraccapo o ad alcun elemento frontale verticale. Il termine comprende la capezzina o il nasello larghi e portamarcatore, ammessi, che svolgano la medesima funzione, quale che sia la loro denominazione commerciale o regionale.

La frentera o la muserola valgono come marcatore facciale soltanto ove offrano un campo d’inserto dedicato e chiaramente visibile, di dimensione e contrasto sufficienti per l’uso stradale. Un piccolo ornamento, un medaglione, una borchia, un distintivo o una placchetta decorativa che non possano recare visibilmente l’inserto prescritto non sono idonei.

  • Hackamore meccanico indica il dispositivo senza morso a leva che impiega aste, guance rotanti, ruote, fiori, attacchi a più anelli, azione da barbozzale, azione sul mento, azione sulla nuca o altro meccanismo che alteri o moltiplichi la forza della redine oltre l’azione laterale diretta sulla capezzina.
  • Briglia con capezza in corda indica la capezza in corda, il sidepull in corda o i connessi finimenti della testa in corda impiegati con redini o guide per la monta, la guida, la direzione, l’arresto, la flessione, il controllo o la comunicazione.
  • Morso indica qualsiasi dispositivo, imboccatura, barra, catena, piastra, cavo, filo metallico, cinghia o altro oggetto collocato dentro, attraverso, di traverso o contro la bocca di un equide per dirigere, arrestare, contenere, flettere, riunire, esercitare leva, frenare, controllare o comunicare.
  • Istruttore di transizione al senza morso indica la persona che ha completato un corso universitario ammesso di transizione dal morso al senza morso quale qualificazione professionale supplementare accanto a un più ampio programma pratico di addestramento equino, di horsemanship, di monta, di guida o di altra materia equina applicata, e che è certificata dall’autorità imperiale competente per riaddestrare gli equidi stranieri, importati, in visita o di recente arrivo dai segnali con il morso ai segnali senza morso ammessi ai sensi dell’articolo 15. La qualificazione di transizione non può essere rilasciata come qualificazione autonoma né attraverso un programma principalmente di laboratorio o puramente teorico.
  • Bosal indica il dispositivo senza morso di pressione sul naso formato attorno al naso e alla mascella, nel quale le redini, la mecate o le corde agiscono da un attacco centrale comune, da un nodo posteriore, da un anello o da punto equivalente al di sotto del naso o della mascella, anziché da attacchi laterali indipendenti della capezzina.
  • Dispositivo al collo ad azione strozzante indica qualsiasi corda al collo, collare, cordino, catena, cinghia, anello o asola che si stringa attorno al collo, alla gola, alla trachea o alle strutture cervicali quando è applicata pressione.
  • Autorità competente indica l’autorità imperiale per il benessere degli animali, la Guardia Stradale ed Equina, l’autorità veterinaria, l’autorità giudiziaria o altro organo legalmente autorizzato ad applicare il presente Codice.
  • Competizione indica qualsiasi categoria, prova, concorso, gara, corsa, mostra o evento comparativo tra equidi organizzati, nei quali gli equidi siano iscritti, giudicati, classificati, cronometrati, valutati o comunque presentati, sia o non sia attribuito un premio. La competizione comprende ogni fase di riscaldamento, di lavoro in scuola, di campo prova, di pratica, di ambientamento e di preparazione, nonché ogni area di riscaldamento, di lavoro in scuola, di campo prova o di pratica collegate a tale evento. Un’attività non è sottratta alla presente definizione per il fatto di essere descritta come dimostrazione, esibizione, stage, esposizione o giornata di addestramento, ove essa funzioni come competizione.
  • Cordeo indica la corda al collo, l’anello da collo o la cinghia da collo lenti, impiegati per la comunicazione, l’equilibrio, la guida d’emergenza o la monta senza briglia, e non progettati per stringere, strozzare, pungere, tagliare, pizzicare o punire.
  • Attrezzatura di controllo a rilascio ritardato indica qualsiasi finimento, mezzo di contenimento o dispositivo di controllo che ritardi, intrappoli o mantenga la pressione, ovvero non la rilasci immediatamente e integralmente quando il cavaliere, il conducente, l’accompagnatore o l’attrezzatura cessano il contatto. Vi rientra l’attrezzatura che si stringa progressivamente senza chiaro rilascio, che mantenga la pressione mediante attrito, cinghie incrociate, pulegge, anelli, nodi o costruzione vincolante, ovvero che richieda all’equide di resistere, di puntarsi, di scuotersi o di aprire la mascella per ottenere il rilascio.
  • Morso ad azione diretta indica il morso che trasferisce la pressione della redine direttamente all’imboccatura senza leva, azione delle aste, azione gag, azione da barbozzale o amplificazione della forza a più anelli.
  • Sistema di redini di ritorno indica qualsiasi disposizione di redini, corde, cinghie, cordini o pulegge che corra attraverso i finimenti della testa o a partire da essi fino alla mano del cavaliere, al sottopancia, alla sella, al fascione, al pettorale, alla bardatura o al veicolo al fine di alterare meccanicamente la postura della testa, del collo o del corpo.
  • Morso funzionale indica qualsiasi dispositivo che non sia denominato morso ma sia collocato dentro, attraverso, di traverso o contro la bocca di un equide per dirigere, arrestare, contenere, flettere, riunire, esercitare leva, frenare, controllare o comunicare.
  • Morso ad azione gag indica qualsiasi morso che scorra, sollevi, elevi, ruoti o altrimenti intensifichi la pressione attraverso la bocca, le labbra, la nuca, la mascella o i montanti oltre l’ordinaria azione diretta.
  • Hackamore indica il dispositivo senza morso che agisce attraverso il naso, il mento, la mascella, la nuca o una combinazione di tali aree. Ai fini del presente Codice, l’hackamore meccanico è un hackamore a leva o rotante, mentre il bosal resta una distinta famiglia di finimenti della testa ad attacco centrale.
  • Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti indica il regolamento tecnico ufficiale istituito ai sensi dell’articolo 9 per gli standard misurabili dei finimenti, compresi la distribuzione della pressione, il rilascio, la leva, la rotazione, la larghezza, i materiali, l’imbottitura e l’aderenza.
  • Strattonamento indica uno o più strattoni bruschi, scatti violenti, trazioni a carico d’urto, ripetuti tiri forti, movimenti di sega o improvvisi aumenti di pressione che cagionino o siano idonei a cagionare dolore, panico, lesione, restrizione della respirazione, perdita dell’equilibrio, obbedienza per paura o disperazione difensiva.
  • Correzione lecita indica l’intervento breve, proporzionato e immediatamente rilasciabile impiegato per interrompere, reindirizzare o scoraggiare un comportamento insicuro, indesiderato o scorretto, ove l’intervento sia comprensibile per l’equide e non cagioni dolore, lesione, panico, obbedienza per paura, restrizione della respirazione, perdita dell’equilibrio o disperazione difensiva.
  • Area di pressione lecita indica l’area anatomica sulla quale la pressione può essere applicata da attrezzatura lecita, da conduzione lecita, da lecito posizionamento del corpo o da altro lecito metodo di segnalazione ai sensi del presente Codice. L’area di pressione lecita non comprende la bocca, la cartilagine nasale inferiore, la parte molle del muso, la gola, la trachea, i punti del nervo facciale esposti o soggetti a concentrazione di pressione, i tessuti lesi, i tessuti gonfi, le ferite aperte, né alcuna area nella quale la pressione cagioni dolore, restrizione della respirazione, panico, perdita dell’equilibrio o disperazione difensiva.
  • Segnale di pressione lecito indica l’applicazione o l’aumento di pressione breve, proporzionato e immediatamente rilasciabile, impiegati per la comunicazione, l’addestramento, la direzione, l’arresto, la cessione, il posizionamento, la definizione dei limiti o la sicurezza immediata.
  • Imboccatura indica qualsiasi parte di finimento, attrezzatura, corda, catena, barra, piastra, filo metallico, cavo, cinghia o dispositivo collocata dentro, attraverso, di traverso o contro la bocca di un equide, sia o non sia il dispositivo commercializzato o denominato come morso.
  • Grado di severità dell’imboccatura indica il grado di applicazione assegnato ai sensi dell’articolo 19 alla costruzione, alla forma, allo spessore, alla superficie, all’altezza del passaggio di lingua, alla concentrazione di pressione e al rischio di lesione di un’imboccatura.
  • Equide di recente arrivo indica, ai fini dell’articolo 15, l’equide che sia entrato nella giurisdizione imperiale dall’esterno dell’Impero e non sia stato in precedenza certificato all’interno dell’Impero come idoneo all’attrezzatura senza morso ammessa. L’equide che sia stato una volta certificato come idoneo all’attrezzatura senza morso ammessa all’interno dell’Impero non è un equide di recente arrivo e non riacquista il beneficio dell’eccezione di cui all’articolo 15 per effetto di successiva esportazione e reimportazione.
  • Dispositivo di pressione sul naso indica qualsiasi sidepull, bosal, hackamore, cavezzone, capezza, briglia senza morso o altra attrezzatura che applichi all’area nasale pressione di controllo, di direzione, di arresto, di flessione o di posizionamento.
  • Attrezzatura vietata indica l’attrezzatura vietata dal presente Codice, sia essa impiegata dolcemente, brevemente, tradizionalmente o da persona esperta.
  • Attrezzatura soggetta a restrizioni indica l’attrezzatura che può essere lecita soltanto alle condizioni specifiche stabilite dal presente Codice.
  • Strattone brusco indica il tiro improvviso, violento, a scatto, torcente, a carico d’urto o produttivo di dolore esercitato su finimenti, finimenti della testa, corda, redini, lunghina, longia, bardatura o altra attrezzatura.
  • Carico d’urto indica il trasferimento improvviso di forza cagionato da attrezzatura lenta tesa di scatto ovvero da pressione applicata tanto bruscamente da colpire, scuotere, torcere o sovraccaricare la testa, il collo, la bocca, il naso, la nuca, la mascella, la gola, il corpo o gli arti dell’equide.
  • Attrezzatura terapeutica indica l’attrezzatura prescritta per una necessità medica documentata da un veterinario abilitato e impiegata unicamente per tale finalità medica.
Capo IIDoveri generali in materia di finimenti, misurazione e certificazione

Articolo 5. Dovere di corretta aderenza e di corretto impiego

Ogni finimento lecito deve essere adattato al singolo equide.

Chi impiega finimenti deve accertare che essi:

  • siano puliti, sicuri e strutturalmente integri;
  • siano adeguati alla specie, alla taglia, all’età, alla salute, all’addestramento, alla conformazione e al lavoro previsto dell’equide;
  • non sfreghino, non pizzichino, non taglino, non contundano, non premano sui nervi e non limitino la circolazione;
  • non interferiscano con la respirazione, con la deglutizione, con la vista, con l’equilibrio o con il movimento ordinario;
  • non siano stretti oltre quanto necessario per la sicurezza e per la funzione;
  • siano rimossi, regolati o sostituiti ove compaiano segni di dolore, di paura, di sfregamento, di gonfiore, di lesione o di evitamento.

L’uso proseguito dopo la comparsa di disagio visibile, lesione, gonfiore, escoriazioni, perdita di pelo, difficoltà respiratoria, panico, scuotimento della testa, comportamento difensivo o andatura anomala costituisce illecito in materia di benessere, salvo che la rimozione immediata crei un pericolo maggiore.

Articolo 6. Dovere di rivalutazione

L’aderenza dei finimenti deve essere rivalutata dopo:

  • una variazione rilevante del peso corporeo;
  • un aumento o una perdita di massa muscolare;
  • una malattia;
  • una lesione;
  • una zoppia;
  • un dolore facciale, mascellare, nasale, della nuca o del collo;
  • un trattamento veterinario che interessi la testa, la mascella, il naso, la nuca, il collo, il dorso, le spalle, la zona del sottopancia o la zona di contatto della bardatura;
  • un mutamento comportamentale;
  • un mutamento del tipo di lavoro;
  • un cambio di cavaliere, di conducente, di accompagnatore, di veicolo, di bardatura o di percorso;
  • sfregamenti ricorrenti, gonfiore, resistenza, paura, scuotimento della testa, restrizione della respirazione, scarsa prestazione o comportamento difensivo;
  • ogni ordine in materia di benessere che imponga la rivalutazione.

Nessun oggetto collocato dentro, attraverso, di traverso o contro la bocca per il controllo, il contenimento, la comunicazione, la direzione, l’arresto, la frenata, la flessione o la riunione diviene lecito per effetto della rivalutazione. Tale attrezzatura resta soggetta ai divieti relativi al morso, al morso funzionale e all’imboccatura stabiliti dal presente Codice.

Articolo 7. Requisito di rilascio della pressione

Ogni finimento lecito che applichi pressione per la comunicazione, la direzione, l’arresto, il contenimento, la flessione o il posizionamento deve rilasciare la pressione immediatamente quando l’accompagnatore, il cavaliere, il conducente o l’attrezzatura cessano il contatto.

L’attrezzatura è vietata ove:

  • ritardi il rilascio;
  • intrappoli la pressione dopo la cessazione del contatto;
  • si stringa progressivamente senza chiaro rilascio;
  • richieda all’equide di resistere, di andare in panico, di scuotersi, di puntarsi o di aprire la mascella per ottenere il rilascio;
  • rilasci soltanto dopo che l’uomo abbia manualmente ripristinato l’allentamento;
  • mantenga la pressione mediante attrito, cinghie incrociate, pulegge, anelli, nodi o costruzione vincolante.

Il rilascio ritardato è considerato circostanza aggravante ove l’attrezzatura sia impiegata per il controllo, l’addestramento, il lavoro pubblico, il lavoro a noleggio, la competizione, la guida o la presentazione per la vendita.

Articolo 8. Correzione lecita e strattonamento illecito

Il diritto imperiale distingue la correzione lecita dallo strattonamento illecito.

La distinzione è determinata dall’azione meccanica, dall’intensità, dalla tempestività, dal rilascio o dalla cessazione, dall’attrezzatura, dalla sede anatomica, dal contesto di addestramento e dall’effetto sul benessere dell’atto.

La correzione lecita o il segnale di pressione lecito devono soddisfare tutti i requisiti seguenti:

  • sono brevi;
  • sono proporzionati alla situazione;
  • sono comprensibili per l’equide;
  • sono applicati mediante attrezzatura lecita, conduzione lecita, lecito posizionamento del corpo o altro lecito metodo di segnalazione;
  • ove sia applicata pressione fisica, questa è applicata soltanto a un’area di pressione lecita;
  • ove sia applicata pressione fisica, questa non è esercitata attraverso la bocca, la cartilagine nasale inferiore, la parte molle del muso, la gola, i nervi facciali esposti, nodi taglienti, catene, filo metallico, cavi, punte, dentellature o altre strutture che concentrino la pressione;
  • sono rilasciati o fatti cessare immediatamente quando l’equide risponde correttamente ovvero quando viene meno l’esigenza di sicurezza;
  • non sono più forti di quanto necessario per la comunicazione, l’interruzione, il reindirizzamento o la sicurezza immediata;
  • sono adeguati all’età, all’addestramento, alla salute, al livello di paura, alla condizione fisica e all’ambiente dell’equide;
  • non cagionano dolore, lesione, panico, restrizione della respirazione, collasso, perdita dell’equilibrio, obbedienza per paura, impotenza appresa o disperazione difensiva.

La correzione o il segnale di pressione possono essere esercitati senza attrezzatura soltanto ove il metodo di conduzione in sé non cagioni dolore, panico, lesione, obbedienza per paura, restrizione della respirazione, perdita dell’equilibrio o disperazione difensiva.

La correzione lecita può consistere in un breve aumento di pressione, in una breve interruzione, in un breve segnale di direzione, in un breve segnale di pressione e rilascio, in un lecito posizionamento del corpo o in altro lecito metodo di segnalazione.

La correzione lecita non è illecita per il solo fatto di impiegare il rinforzo negativo, la punizione negativa, un’interruzione non dolorosa o una proporzionata definizione dei limiti. La punizione positiva non è una ordinaria facoltà di addestramento ed è lecita soltanto quale intervento immediato meno lesivo necessario a impedire una lesione imminente, una collisione, una fuga verso il pericolo o altra emergenza comparabile. Essa deve cessare immediatamente al venir meno del pericolo e non può consistere in percosse, dolore, intimidazione, esposizione forzata, ritorsione o soppressione della paura, del dolore, della confusione o della stanchezza.

Ai fini del presente articolo, i termini positivo e negativo si riferiscono all’aggiunta o alla rimozione di uno stimolo secondo la terminologia comportamentale. Essi non autorizzano il dolore, la paura, il panico, l’intimidazione, l’attrezzatura vietata o l’illecita concentrazione della pressione.

Il diritto imperiale non impone che l’addestramento sia fondato esclusivamente sulla ricompensa. Il rinforzo positivo, il rinforzo negativo e la punizione negativa possono essere leciti soltanto ove il metodo, l’attrezzatura, l’intensità, la tempestività, la sede anatomica, il rilascio o la cessazione e l’effetto sul benessere siano conformi al presente Codice e a ogni altra norma imperiale in materia di benessere. La punizione positiva è vietata quale metodo ordinario di addestramento, di correzione, di prestazione, di conduzione o di soppressione del comportamento. Essa può aver luogo soltanto quale atto immediato meno lesivo necessario a impedire un danno grave imminente, e soltanto per il tempo più breve necessario a far cessare tale pericolo.

La cessione, l’indietreggiamento, l’arresto, la voltata, l’abbassamento della testa, lo spostamento della spalla, lo spostamento del posteriore o la concessione di spazio possono essere insegnati mediante lecita pressione e rilascio. Tale addestramento diviene illecito soltanto ove la risposta sia ottenuta mediante dolore, panico, obbedienza per paura, attrezzatura vietata, aree di pressione illecite, concentrazione della pressione, pressione non rilasciata o disperazione difensiva.

Il disagio può essere impiegato come segnale lecito soltanto ove sia lieve, breve, comprensibile, proporzionato e immediatamente rilasciabile o immediatamente cessabile.

Il disagio lecito non comprende la sofferenza, la paura, il panico, il dolore, la restrizione della respirazione, la confusione priva di rilascio né la pressione applicata a strutture vulnerabili.

Il dolore non può essere impiegato come ordinario mezzo di comunicazione, di correzione, di punizione, di riunione, di contenimento, di frenata, di produzione della velocità, di obbedienza o di addestramento.

La correzione che sarebbe altrimenti lecita per tempestività o intensità diviene illecita ove sia esercitata mediante attrezzatura vietata, attrezzatura che concentri la pressione o un’area di pressione illecita.

La correzione, il segnale, l’interruzione o l’aumento di pressione non possono essere impiegati per punire o sopprimere un comportamento cagionato, verosimilmente cagionato o ragionevolmente sospettato di essere cagionato da dolore, lesione, paura, panico, confusione, sfinimento, finimenti inadatti, cattiva aderenza, lavoro eccessivo, cattiva conduzione, sopraffazione ambientale o incapacità di comprendere la risposta richiesta.

Ove il comportamento possa indicare dolore, paura, confusione, finimenti inadatti o incapacità fisica, l’accompagnatore deve rivalutare l’equide, l’attrezzatura, l’ambiente e la richiesta prima di aumentare la pressione.

La correzione lecita non può essere impiegata per indurre l’equide a cessare di esprimere dolore, paura, confusione, stanchezza o sofferenza.

La correzione non può fondarsi sulla paura appresa da precedente dolore, da precedente punizione, da precedente contenimento o da precedente abuso di attrezzatura.

La ripetuta necessità di correzione impone la rivalutazione dell’addestramento, dei finimenti, dell’ambiente, della salute, dell’abilità dell’accompagnatore e della chiarezza del comportamento richiesto.

La correzione non può essere impiegata in sostituzione dell’insegnamento all’equide della risposta desiderata.

La denominazione impiegata dall’accompagnatore non determina la liceità. L’atto descritto come correzione, segnale, limite, richiamo, aiuto, mezza fermata, controllo o rilascio è illecito ove il suo effettivo effetto meccanico sia strattonamento, dolore, panico, lesione, obbedienza per paura o vietata concentrazione della pressione.

Sono vietati:

  • lo strattone brusco;
  • lo strattonamento;
  • il carico d’urto;
  • il movimento di sega;
  • la torsione violenta;
  • lo strappo improvviso;
  • il ripetuto tiro forte;
  • il tendere di scatto una corda, una redine, una guida o una lunghina lente;
  • l’impiego del peso del corpo, della forza della corsa, della forza del veicolo o della forza rotatoria per scuotere l’equide;
  • l’aumento della pressione dopo che l’equide ha ceduto o ha tentato di obbedire;
  • la pressione che prosegue dopo la risposta corretta;
  • la pressione applicata mediante attrezzatura vietata;
  • la pressione applicata sui nervi facciali esposti, sulla cartilagine nasale, sulla parte molle del muso, sui tessuti della bocca, sulla gola, sulla trachea o su altre strutture vulnerabili;
  • la correzione diretta a cagionare dolore, panico, paura, collasso, impotenza o sottomissione.

La breve correzione di pressione e rilascio non è strattonamento per il solo fatto di essere ferma, non fondata sulla ricompensa o correttiva.

La correzione diviene strattonamento illecito ove sia brusca, a scatto, a carico d’urto, ripetuta, sproporzionata, mal calibrata nel tempo, non rilasciata, esercitata mediante attrezzatura illecita, esercitata su una struttura vulnerabile ovvero idonea a cagionare dolore, panico, lesione, restrizione della respirazione, obbedienza per paura, perdita dell’equilibrio o disperazione difensiva.

Nel dubbio, l’autorità competente considera:

  • se l’attrezzatura fosse lecita;
  • ove sia stata applicata pressione fisica, se essa sia stata applicata a un’area di pressione lecita;
  • se la pressione sia stata rilasciata o fatta cessare immediatamente;
  • se l’equide abbia avuto una chiara possibilità di rispondere correttamente;
  • se l’atto sia stato proporzionato all’esigenza di sicurezza o di addestramento;
  • se l’atto sia stato ripetuto dopo l’obbedienza;
  • se l’atto abbia cagionato dolore, panico, paura, lesione, collasso, perdita dell’equilibrio o comportamento difensivo;
  • se fosse disponibile un segnale lecito meno lesivo.

Non è consentito difendere lo strattonamento illecito adducendo che la correzione, il disagio, il rinforzo negativo, la punizione positiva o i quadranti dell’addestramento siano ammessi in linea di principio.

Articolo 9. Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti e certificazione

L’Impero mantiene un Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti per l’attrezzatura la cui liceità dipenda da pressione, leva, rilascio, larghezza, rotazione, materiale o aderenza misurabili.

Il Regolamento è emanato e riveduto dall’autorità imperiale competente, sentiti veterinari indipendenti, anatomisti equini, ispettori del benessere, specialisti di bardatura, specialisti di finimenti senza morso, specialisti di guida e specialisti del comportamento degli equidi.

Il Regolamento prescrive standard misurabili per:

  • i dispositivi a leva senza morso;
  • gli hackamore;
  • i dispositivi di tipo bosal;
  • i sidepull;
  • i cavezzoni;
  • le briglie senza morso cross-under e costrittive;
  • i cordei e le corde al collo;
  • la bardatura da guida;
  • le collane e i pettorali;
  • la braca e l’attrezzatura di ritenuta;
  • le groppiere;
  • i paraocchi e gli schermi laterali;
  • l’attrezzatura che limita i sensi;
  • le museruole e l’attrezzatura che limita l’alimentazione;
  • ogni altra categoria di finimenti che richieda limiti misurabili a tutela del benessere.

Il Regolamento può prescrivere:

  • la lunghezza massima dell’asta;
  • i rapporti di leva ammessi;
  • l’angolo di rotazione ammesso;
  • i fermi di rotazione prescritti;
  • il comportamento prescritto di rilascio della pressione;
  • la larghezza minima portante di pressione;
  • i materiali vietati;
  • l’imbottitura prescritta;
  • la flessibilità del materiale;
  • il raggio dei bordi;
  • il metodo di ispezione;
  • il metodo di certificazione;
  • i limiti specifici per specie e per taglia;
  • le restrizioni per gli equidi giovani, feriti, di testa piccola, delicati, in riabilitazione o clinicamente vulnerabili.

Nessun dispositivo a leva senza morso è lecito per la monta, la guida, l’addestramento, il lavoro pubblico, il lavoro a noleggio, la presentazione per la vendita o la competizione se non è certificato ai sensi del Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti e conforme ad esso.

Nessuno può affermare che un dispositivo sia conforme agli standard imperiali dei finimenti se esso non è stato misurato, ispezionato e certificato ai sensi del Regolamento.

Fino a che una categoria di dispositivi non sia stata certificata ai sensi del Regolamento, l’autorità competente può vietare, limitare o sospendere tale categoria ove la sua pressione, leva, rotazione, rilascio, materiale o aderenza presentino un rischio rilevante per il benessere.

Il dispositivo che si affidi alla risposta dolorosa dell’equide, alla cartilagine nasale, al solco della barbozza, alla mascella, alla nuca, alle labbra, alla compressione dei tessuti molli o alla resistenza anatomica quale fermo effettivo del proprio movimento è vietato a prescindere da qualsiasi misurazione.

Articolo 10. Certificazione dei finimenti e approvazione del modello

L’autorità imperiale competente può stabilire requisiti di certificazione dei finimenti e di approvazione del modello per ogni categoria di attrezzatura che presenti un rischio misurabile per il benessere.

La certificazione dei finimenti e l’approvazione del modello di cui al presente articolo sono amministrate attraverso il Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti istituito ai sensi dell’articolo 9 e formano insieme un unico regime imperiale di certificazione dei finimenti. Il richiamo alla certificazione ai sensi del Regolamento comprende l’approvazione del modello di cui al presente articolo, e il richiamo all’approvazione del modello comprende gli standard misurabili applicabili del Regolamento.

La certificazione può essere prescritta per:

  • i dispositivi a leva senza morso;
  • gli hackamore;
  • i dispositivi di tipo bosal;
  • i sidepull;
  • i cavezzoni;
  • le briglie senza morso cross-under o costrittive;
  • le capezze in corda impiegate per l’addestramento;
  • i cordei e le corde al collo;
  • la bardatura da guida;
  • le collane;
  • i pettorali;
  • la braca;
  • le groppiere;
  • i paraocchi e gli schermi laterali;
  • l’attrezzatura che limita i sensi;
  • le museruole;
  • i finimenti per il lavoro pubblico, per il lavoro a noleggio, per la competizione e per l’uso commerciale.

La certificazione può riguardare:

  • il progetto;
  • il materiale;
  • la larghezza;
  • la distribuzione della pressione;
  • il rilascio;
  • la leva;
  • la rotazione;
  • l’imbottitura;
  • la sicurezza dei bordi;
  • il metodo di collocazione;
  • il metodo di ispezione;
  • le modifiche vietate;
  • l’uso specifico per specie e per taglia.

La certificazione di un modello di finimento non certifica ogni singolo impiego di tale modello.

Il modello certificato resta illecito ove sia scorrettamente montato, impiegato su un equide inadatto, impiegato per una disciplina o un tipo di lavoro inadatti, modificato, danneggiato, indurito, affilato, ristretto, deformato per trazione, deteriorato ovvero impiegato in contrasto con la propria certificazione.

L’autorità competente può sospendere o revocare la certificazione di un modello ove l’uso sul campo, l’ispezione, le segnalazioni di lesioni, le prove veterinarie o la scienza del benessere rivelino un rischio rilevante per il benessere.

Articolo 11. Nessuna giustificazione in materia di benessere fondata sulla tradizione o sull’abilità

Non è consentito difendere l’attrezzatura vietata adducendo che:

  • l’attrezzatura è tradizionale;
  • l’attrezzatura è diffusa nello sport;
  • l’attrezzatura è impiegata dai professionisti;
  • l’attrezzatura è accettabile se impiegata da mani esperte;
  • l’equide è forte, testardo, difficile, focoso, dominante, resistente o irrispettoso;
  • l’attrezzatura è necessaria per vincere, per esibire, per vendere, per controllare o per correggere l’equide.

L’abilità può ridurre il rischio dell’attrezzatura lecita. Essa non rende lecita l’attrezzatura vietata.

Capo IIIMorsi, morsi funzionali e imboccature

Articolo 12. Posizione imperiale sui morsi e sulle imboccature

L’Impero è deliberatamente senza morso per disposizione di legge.

Il presente Codice non richiede di accertare che ogni cavaliere che impieghi il morso commetta abuso o che ogni impiego del morso cagioni lesione immediata. La posizione giuridica è che i morsi e le imboccature funzionali non sono necessari per l’ordinario controllo dell’equide e impongono un rischio evitabile, collocando un corpo estraneo dentro una bocca sensibile e dirigendo la pressione attraverso le labbra, la lingua, le barre, gli angoli della bocca, la mascella e le connesse strutture orali.

Poiché gli equidi possono essere addestrati e gestiti mediante attrezzatura senza morso ammessa, la pressione sulla bocca non può essere impiegata per l’ordinaria monta, guida, addestramento, trasporto, lavoro a noleggio, lavoro pubblico, competizione o presentazione per la vendita.

Evidenze scientifiche citate per il presente articolo:

  • [Anttila et al. 2022] — Oral Dimensions Related to Bit Size in Adult Horses and Ponies. Lo studio afferma che i morsi applicano pressione su strutture sensibili della bocca dell’equide e ha rilevato che una cattiva misura o una cattiva aderenza anatomica erano frequenti nella popolazione esaminata.
  • [Tuomola et al. 2019] — Oral Lesions in the Bit Area in Finnish Trotters After a Race: Lesion Evaluation, Scoring, and Occurrence. Su 261 trottatori esaminati dopo la corsa, l’84% presentava lesioni acute nell’area del morso; il 43% presentava lesioni moderate e il 20% lesioni gravi. In alcuni cavalli è stato rinvenuto sangue sul morso rimosso, pur non essendo visibile alcun sangue all’esterno della bocca.
  • [Uldahl & Clayton 2019] — Lesions associated with the use of bits, nosebands, spurs and whips in Danish competition horses. Su 3,143 binomi cavallo-cavaliere esaminati dopo la competizione, lesioni orali o sangue alle commessure labiali sono stati registrati nel 9.2%; una categoria di capezzina superiore più lasca è risultata associata a un ridotto rischio di lesioni orali.

Articolo 13. Divieto universale del morso e dell’imboccatura

Tutti i morsi, i morsi funzionali e le imboccature di controllo sono vietati per:

  • la monta;
  • la guida;
  • l’addestramento;
  • il lavoro da terra;
  • il lavoro alla longia;
  • la competizione;
  • il lavoro a noleggio;
  • la presentazione per la vendita;
  • l’esibizione pubblica;
  • la fabbricazione;
  • l’importazione;
  • l’esportazione;
  • il noleggio;
  • il prestito;
  • l’ordinaria detenzione per l’uso.

Il presente divieto comprende qualsiasi dispositivo collocato dentro, attraverso, di traverso o contro la bocca per dirigere, arrestare, contenere, flettere, riunire, esercitare leva, frenare, controllare o comunicare.

Il dispositivo non diviene lecito per il fatto di non essere denominato morso.

La corda, la catena, il cavo, la cinghia, la piastra, la barra da bocca o altro dispositivo collocato dentro o attraverso la bocca per il controllo sono considerati morso funzionale.

Gli strumenti veterinari impiegati da un veterinario abilitato per la diagnosi o per il trattamento non sono imboccature ai fini del presente articolo, purché non siano impiegati per l’addestramento, per la monta, per la guida, per il controllo nella conduzione o per la punizione.

La fabbricazione, la detenzione, la vendita, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il noleggio, il prestito, la pubblicità e la distribuzione di qualsiasi morso, morso funzionale o imboccatura di controllo sono vietati, sia o non sia per l’uso all’interno dell’Impero, salvo quanto segue:

  • il fabbricante di morsi governativo certificato, ovvero il fabbricante di morsi privato individualmente autorizzato dall’autorità competente, può fabbricare soltanto morsi ad azione diretta di Classe I muniti di imboccature di Grado 1, e può fornirli soltanto a un istruttore di transizione al senza morso certificato;
  • l’istruttore di transizione al senza morso certificato può acquistare e detenere tali morsi unicamente per l’impiego ai sensi dell’articolo 15;
  • il veterinario abilitato può detenere e impiegare strumenti veterinari per la diagnosi o per il trattamento secondo quanto altrove disposto dal presente articolo.

Nessuna attrezzatura di Classe II, di Classe III, di Grado 2 o di Grado 3 può essere fabbricata, fornita o detenuta in forza della presente eccezione. L’esportazione di qualsiasi morso, morso funzionale o imboccatura di controllo è vietata in ogni caso.

Articolo 14. Classificazione dei morsi e delle imboccature

I morsi e i morsi funzionali sono classificati secondo l’azione meccanica.

Le imboccature sono classificate separatamente secondo il grado di severità.

La classificazione è impiegata per l’applicazione, per la commisurazione della sanzione, per l’indagine sul benessere, per le decisioni relative al registro, per gli ordini giudiziali e per l’analisi delle circostanze aggravanti. La classificazione non rende lecito alcun morso, morso funzionale o imboccatura.

Le classi meccaniche dei morsi sono:

  • Morso di Classe I: morso ad azione diretta;
  • Morso di Classe II: morso a leva;
  • Morso di Classe III: morso ad azione gag, scorrevole, elevatore, a più anelli, universale o amplificatore di forza.

I gradi di severità dell’imboccatura sono:

  • Imboccatura di Grado 1: imboccatura liscia a bassa severità;
  • Imboccatura di Grado 2: imboccatura che altera la pressione o a rischio moderato;
  • Imboccatura di Grado 3: imboccatura gravemente concentrante la pressione, tagliente, schiacciante, affilata o suscettibile di cagionare lesione.

Ove il morso o il morso funzionale ricadano in più di una classe meccanica, ciascuna classe applicabile è registrata e la classe più grave determina la sanzione minima relativa alla classe del morso.

Ove l’imboccatura ricada in più di un grado, ciascuna caratteristica applicabile è registrata e il grado più grave determina la sanzione minima relativa al grado dell’imboccatura.

Ove l’attrezzatura non sia denominata morso ma funzioni come morso, essa è considerata morso funzionale.

Articolo 15. Eccezione di transizione per gli equidi stranieri

L’equide straniero, in visita, importato o di recente arrivo che sia addestrato, controllato o abitualmente gestito con il morso, ovvero che non sia ancora addestrato in modo affidabile all’attrezzatura senza morso ammessa, può entrare nell’Impero.

Esso non può essere montato, guidato, fatto competere, noleggiato, venduto per il lavoro, impiegato per il trasporto, impiegato per il lavoro o impiegato in pubblico fino a che non sia stato dichiarato idoneo all’attrezzatura senza morso ammessa.

Il detentore deve scegliere una delle seguenti opzioni lecite:

  • affidare l’equide a una scuderia di transizione ammessa o a un istruttore di transizione al senza morso certificato per il riaddestramento senza morso;
  • tenere l’equide fuori dal lavoro fino al completamento del riaddestramento senza morso;
  • impiegare un equide da noleggio ammesso e addestrato nell’Impero mentre l’equide straniero resta in cura di transizione.

Il detentore non può sottrarsi al presente articolo adducendo che l’equide non comprende i segnali senza morso, che è sempre stato montato con il morso, che è troppo forte per l’attrezzatura senza morso ovvero che è sicuro soltanto con attrezzatura munita di morso.

Soltanto l’istruttore di transizione al senza morso certificato può impiegare il morso durante l’addestramento di transizione. L’amministrazione del corso universitario, la valutazione, la certificazione, gli invii, i registri di transizione e l’esercizio professionale sono soggetti al diritto imperiale in materia di anticorruzione, di conflitto di interessi, di integrità degli esami e di disciplina professionale.

L’eccezione può essere impiegata soltanto per trasferire l’equide in sicurezza dai precedenti segnali con il morso ai leciti segnali senza morso. Essa non può essere impiegata per mantenere il lavoro con il morso, per ritardare il riaddestramento per comodità o per proseguire prassi straniere di conduzione.

Soltanto l’istruttore di transizione al senza morso certificato può montare, guidare, lavorare alle lunghe redini o altrimenti lavorare con il morso un equide straniero o di recente arrivo, e soltanto nell’ambito dell’addestramento di transizione ammesso ai sensi del presente articolo. Il proprietario o il detentore non può montare, guidare o lavorare l’equide con il morso in alcuna fase.

Una volta che l’equide sia stato certificato come idoneo all’attrezzatura senza morso ammessa, il proprietario o il detentore può montarlo o lavorarlo soltanto con attrezzatura senza morso ammessa, anche al fine di apprendere i segnali senza morso dell’equide.

L’istruttore di transizione al senza morso certificato deve:

  • redigere un piano di transizione individuale scritto con intervalli di revisione registrati, la cui durata è determinata dal benessere, dalla comprensione, dalla sicurezza e dai progressi dell’equide anziché da un termine universale;
  • registrare la precedente attrezzatura dell’equide, la storia della sua conduzione e la sua condizione di partenza;
  • impiegare principalmente un addestramento fondato sulla ricompensa e a bassa pressione;
  • insegnare i segnali senza morso attivamente e progressivamente;
  • far passare l’equide all’attrezzatura senza morso ammessa non appena esso sia in grado di rispondere in sicurezza;
  • tenere i registri a disposizione per l’ispezione in materia di benessere;
  • arrestarsi e rivalutare ove l’equide manifesti dolore, panico, confusione, blocco psichico, paura crescente o comportamento in peggioramento.

In forza della presente eccezione può essere impiegato soltanto un morso ad azione diretta di Classe I munito di imboccatura di Grado 1.

L’attrezzatura di Classe II, di Classe III, di Grado 2 e di Grado 3 non è mai ammessa in forza dell’eccezione di transizione.

Articolo 16. Morso di Classe I: morsi ad azione diretta

Il morso di Classe I è un’imboccatura ad azione diretta attraverso la quale la pressione della redine si trasferisce alla bocca senza leva, azione da barbozzale, azione gag scorrevole, moltiplicazione mediante aste o amplificazione della forza a più anelli.

Sono esempi di morso di Classe I:

  • i filetti ad anelli mobili;
  • i filetti a olive;
  • i filetti a D;
  • i filetti a guancia intera;
  • analoghe imboccature ad azione diretta.

Al di fuori dell’eccezione di transizione, l’impiego o la detenzione per l’uso di un morso di Classe I costituiscono illecito.

L’autorità competente può disporre:

  • la contestazione;
  • la sanzione pecuniaria;
  • l’immediata rimozione del morso;
  • il divieto di montare o di guidare l’equide fino a che non sia montata attrezzatura senza morso ammessa;
  • l’ordine di formazione o di riaddestramento obbligatori;
  • l’ispezione dell’equide ove sussista una preoccupazione per il benessere.

Per il primo illecito relativo al morso di Classe I commesso da un visitatore straniero, l’autorità competente può ridurre la sanzione ove non sussistano lesione, conduzione brusca, occultamento, precedente illecito o preoccupazione per il benessere. Il morso deve comunque essere rimosso prima di ogni ulteriore impiego.

Articolo 17. Morso di Classe II: morsi a leva

Il morso di Classe II è qualsiasi morso che moltiplichi o alteri la forza della redine mediante aste, azione da barbozzale, leva dei montanti, pressione sulla nuca, pressione sul solco della barbozza o altro sistema meccanico di leva.

Sono esempi di morso di Classe II:

  • i morsi a barbozzale;
  • i Weymouth;
  • i Pelham;
  • i Kimberwick;
  • i morsi Liverpool;
  • i morsi a farfalla;
  • analoghe imboccature con aste o ad azione da barbozzale.

L’impiego o la detenzione per l’uso di un morso di Classe II costituiscono illecito in materia di benessere.

L’autorità competente dispone, ove appropriato:

  • tutte le misure disponibili per l’illecito relativo al morso di Classe I;
  • l’indagine obbligatoria in materia di benessere;
  • l’esame della bocca, delle labbra, del viso, del solco della barbozza, della nuca, della mascella dell’equide e della storia della sua conduzione;
  • l’esame dei registri dei finimenti, dell’addestramento e veterinari;
  • l’ispezione degli altri equidi affidati alla cura della persona, ove rilevante;
  • la limitazione temporanea della monta, della guida, dell’addestramento, della riproduzione, del lavoro a noleggio, dell’acquisto di animali o dell’acquisto di attrezzatura soggetta a restrizioni;
  • l’iscrizione nel registro imperiale del benessere animale ove le prove la sostengano.

Articolo 18. Morso di Classe III: morsi ad azione gag e amplificatori di forza

Il morso di Classe III è qualsiasi morso ad azione gag, scorrevole, elevatore, a più anelli, universale o analogo morso amplificatore di forza.

Sono esempi di morso di Classe III:

  • i gag correnti;
  • i gag Cheltenham;
  • i gag Balding;
  • i gag elevatori;
  • i gag olandesi;
  • i gag a tre anelli;
  • i gag continentali;
  • i gag a quattro anelli;
  • i gag universali;
  • i gag americani;
  • analoghi modelli venduti o impiegati come gag, elevatori, universali, morsi da controllo forte o imboccature amplificatrici di forza.

Il vero gag scorrevole impiega montanti, cordini o strutture connesse fatti passare attraverso gli anelli del morso o ad essi collegati, così che la pressione della redine tragga l’imboccatura verso l’alto nelle commessure labiali agendo al contempo sulla nuca o sui montanti.

Il dispositivo la cui corsa verso l’alto sia in concreto limitata dalle labbra, dagli angoli della bocca, dai tessuti molli, dai denti o dall’anatomia della bocca dell’equide è vietato.

Il barbozzale, la cinghia posteriore, la seconda redine, la mano attenta o un’affermazione relativa all’addestramento non rendono lecito il vero gag scorrevole.

I modelli a più anelli ed elevatori che non scorrano come i veri gag correnti restano morsi di Classe III ove intensifichino la pressione sulla bocca, sulle labbra, sulla nuca, sulla mascella o sui montanti oltre l’ordinaria azione diretta.

L’attrezzatura di Classe III si presume presentare un grave rischio per il benessere.

L’impiego o la detenzione per l’uso di un morso di Classe III comportano:

  • l’immediata apertura di un’indagine sul benessere animale;
  • l’immediata ispezione dell’equide coinvolto;
  • l’ispezione degli altri equidi affidati alla cura della persona, ove rilevante;
  • l’esame delle lesioni orali, dei danni alle labbra, dei segni facciali, della sensibilità della nuca, dei registri dei finimenti, dei registri di addestramento, dei registri veterinari, dei registri di acquisto, delle segnalazioni del personale e dei precedenti reclami;
  • l’immediata sospensione dal pertinente lavoro con equidi ove necessario;
  • l’eventuale sequestro dell’attrezzatura;
  • l’eventuale iscrizione nel registro;
  • l’eventuale indagine penale per maltrattamento di animali ove sussistano lesione, occultamento, uso ripetuto o condotta aggravante.

L’apertura di un’indagine sul benessere animale ai sensi del presente articolo non dimostra di per sé la colpevolezza.

Articolo 19. Gradi di severità dell’imboccatura

L’imboccatura è illecita ove sia collocata dentro, attraverso, di traverso o contro la bocca di un equide per dirigere, arrestare, contenere, flettere, riunire, esercitare leva, frenare, controllare o comunicare.

La graduazione dell’imboccatura determina la gravità dell’elemento relativo all’imboccatura dell’illecito. Essa non rende lecita alcuna imboccatura.

Grado 1 — Imboccature lisce a bassa severità

L’imboccatura di Grado 1 è l’imboccatura liscia, arrotondata, non dentellata, che non impieghi torsione, costruzione a catena, bordi affilati, filo metallico, cavi, superfici taglienti, superfici schiaccianti, passaggi di lingua alti, costruzione concentrante la pressione né grave azione sulla lingua o sul palato.

Sono esempi di imboccatura di Grado 1:

  • le imboccature diritte lisce;
  • le imboccature mullen lisce;
  • le imboccature lisce arrotondate a passaggio di lingua basso che non contattino il palato, non comprimano bruscamente la lingua né creino pressione concentrata;
  • le imboccature lisce a rulli liberamente mobili, ove i rulli non siano affilati, dentellati, rigati, pizzicanti, intrappolanti né impiegati con brusca azione meccanica;
  • le imboccature lisce in sweet iron, ove la superficie non sia affilata, frastagliata, sfaldata, contaminata, strutturalmente deteriorata, vaiolata fino a divenire abrasiva, tossica o concentrante la pressione.

L’impiego o la detenzione per l’uso restano illeciti, ma il Grado 1 è il grado di severità dell’imboccatura più basso.

Un materiale o una caratteristica non sono considerati più gravi per il solo fatto di consistere in sweet iron, in rame o in un rullo liscio. Essi divengono più gravi soltanto ove la loro costruzione, usura, superficie, spessore, geometria, combinazione o azione meccanica aumentino la pressione, il rischio di lesione o la sofferenza.

L’imboccatura liscia a snodo singolo non è automaticamente di Grado 1. Essa è valutata secondo il Grado 2 ove la sua azione di snodo crei pressione a schiaccianoci, compressione, pressione sul palato o pressione concentrata sulla lingua o sulle barre.

Grado 2 — Imboccature che alterano la pressione o a rischio moderato

L’imboccatura di Grado 2 è l’imboccatura che altera, concentra, eleva, comprime o complica la pressione in misura rilevante oltre il Grado 1, senza raggiungere la severità del Grado 3.

Sono esempi di imboccatura di Grado 2:

  • le imboccature lisce a snodo singolo con azione a schiaccianoci o di compressione;
  • i passaggi di lingua medi;
  • i passaggi di lingua idonei a una rilevante compressione della lingua;
  • i passaggi di lingua prossimi al contatto con il palato;
  • le forme della lingua che alterano la pressione;
  • le imboccature a più snodi che creino pressione concentrata sulla lingua, sulle barre o sul palato;
  • le imboccature testurizzate;
  • le imboccature con rulli che pizzichino, intrappolino, raschino, concentrino la pressione ovvero siano combinati con una geometria che alteri la pressione;
  • le imboccature progettate per aumentare la manipolazione orale, la continua attività della bocca o la complessa pressione orale.

Il passaggio di lingua basso e liscio non è automaticamente considerato di Grado 2 ove funzioni come imboccatura liscia a bassa severità e non crei rilevante compressione della lingua, rischio per il palato o concentrazione della pressione.

Il passaggio di lingua è valutato secondo:

  • l’altezza effettiva;
  • la forma;
  • la larghezza;
  • la rotazione;
  • lo spazio libero per la lingua;
  • il rischio di contatto con il palato;
  • la combinazione con la leva;
  • la combinazione con l’azione gag;
  • lo spessore dell’imboccatura;
  • l’anatomia della bocca del singolo equide.

Grado 3 — Imboccature gravi

L’imboccatura di Grado 3 è l’imboccatura grave per costruzione, superficie, sottigliezza, torsione, struttura a catena, azione tagliente, azione schiacciante, affilatura, altezza del passaggio di lingua o probabilità di lesione.

Sono esempi di imboccatura di Grado 3:

  • le imboccature in filo metallico ritorto;
  • le imboccature a torsione lenta;
  • le imboccature a cavatappi;
  • le imboccature a doppia torsione;
  • le imboccature a catena;
  • le imboccature a doppia catena;
  • le imboccature in cavo;
  • le imboccature in filo metallico;
  • le imboccature metalliche sottili concentranti la pressione;
  • le imboccature squadrate, angolose o spigolose;
  • le imboccature dentellate;
  • le imboccature con punte uncinate;
  • le imboccature con punte;
  • le imboccature a bordi affilati;
  • le piastre taglienti;
  • le imboccature schiaccianti;
  • i passaggi di lingua alti idonei al contatto con il palato o a una grave compressione della lingua;
  • i passaggi di lingua a cucchiaio o a cattedrale idonei a una grave pressione sul palato, sulla lingua o sulle barre;
  • le imboccature rilevantemente idonee a ferire, a tagliare, a schiacciare, a contundere, ad abradere o a ledere la lingua, le barre, le labbra, le gengive, il palato o gli angoli della bocca.

L’impiego o la detenzione per l’uso di un’imboccatura di Grado 3 sono considerati grave illecito in materia di benessere e comportano l’apertura di un’indagine per maltrattamento di animali.

L’imboccatura a catena si presume di Grado 3.

L’imboccatura ritorta, a doppia torsione, con punte uncinate, dentellata, con punte, tagliente, schiacciante o a passaggio di lingua alto e grave è di Grado 3 a prescindere dalla presenza di lesione visibile.

Articolo 20. Severità combinata del morso e dell’imboccatura

Ove l’attrezzatura vietata presenti tanto una classe meccanica del morso quanto un grado di severità dell’imboccatura, l’applicazione considera entrambi separatamente e cumulativamente.

L’illecito finale non può essere ridotto alla sola più grave delle due classificazioni. La classe del morso e il grado dell’imboccatura sono registrati ciascuno, e la combinazione è considerata circostanza aggravante.

L’autorità competente applica il seguente trattamento minimo:

  • Morso di Classe I con imboccatura di Grado 1: illecito ordinario relativo al morso;
  • Morso di Classe I con imboccatura di Grado 2: illecito aggravato relativo al morso, con obbligo di ispezione in materia di benessere;
  • Morso di Classe I con imboccatura di Grado 3: grave illecito in materia di benessere, con obbligo di indagine per maltrattamento di animali;
  • Morso di Classe II con imboccatura di Grado 1: illecito in materia di benessere relativo al morso a leva;
  • Morso di Classe II con imboccatura di Grado 2: illecito aggravato in materia di benessere relativo al morso a leva;
  • Morso di Classe II con imboccatura di Grado 3: grave illecito in materia di benessere, con obbligo di indagine per maltrattamento di animali;
  • Morso di Classe III con imboccatura di Grado 1: grave illecito relativo al morso amplificatore di forza;
  • Morso di Classe III con imboccatura di Grado 2: illecito grave aggravato relativo al morso amplificatore di forza;
  • Morso di Classe III con imboccatura di Grado 3: illecito relativo ai finimenti di massima gravità.

Il dispositivo di Classe III combinato con un’imboccatura di Grado 3 comporta:

  • l’indagine per maltrattamento di animali;
  • la verifica integrale dei finimenti;
  • l’ispezione di tutti gli equidi affidati alla cura della persona, ove rilevante;
  • l’esame delle autorizzazioni relative alla proprietà, all’addestramento, alla vendita, al noleggio, alla competizione e al lavoro pubblico;
  • l’esame ai fini della limitazione della proprietà di animali;
  • l’esame ai fini della segnalazione penale.

Il gag olandese, il gag universale, il gag elevatore, il gag corrente o altro morso di Classe III combinato con un’imboccatura ritorta, a catena, dentellata, con punte uncinate, con punte, a passaggio di lingua alto, tagliente, schiacciante o altrimenti di Grado 3 non è considerato mera violazione relativa al morso.

Tale combinazione è considerata prova della detenzione dolosa o gravemente colposa, per l’uso, di attrezzatura amplificatrice di forza produttiva di dolore orale, salvo che le prove dimostrino che l’oggetto era detenuto unicamente per leciti fini probatori, museali, di smaltimento o didattici e non era disponibile all’uso.

L’apertura di un’indagine per maltrattamento di animali ai sensi del presente articolo non dimostra di per sé la colpevolezza.

Costituiscono circostanze aggravanti:

  • i molteplici anelli inferiori o le posizioni della redine amplificatrici di forza;
  • l’azione gag scorrevole;
  • l’azione a leva;
  • l’assenza di una cinghia non a catena limitatrice della rotazione, di una cinghia posteriore o di un fermo meccanico, ove tale assenza aumenti la forza, la sovrarotazione o la concentrazione della pressione;
  • la sottigliezza dell’imboccatura;
  • la torsione;
  • la costruzione a catena;
  • la costruzione in filo metallico o in cavo;
  • il passaggio di lingua alto;
  • il rischio di contatto con il palato;
  • i bordi affilati;
  • le prove di lesione orale;
  • le prove di paura, panico, blocco psichico, scuotimento della testa, impennata, fuga, immobilizzazione o comportamento difensivo;
  • l’occultamento;
  • l’uso ripetuto;
  • l’uso su equidi giovani, feriti, spaventati, sfiniti o non addestrati;
  • l’uso da parte di un professionista, di un istruttore, di un venditore, di un esercente di noleggio, di un lavoratore pubblico o di un cavaliere in competizione.
Capo IVMezzi di contenimento della bocca, della lingua, della testa e della postura

Articolo 21. Attrezzatura di chiusura della bocca

Sono vietati:

  • le capezzine con flash;
  • le capezzine crank;
  • le capezzine svedesi;
  • le capezzine a otto;
  • le capezzine grackle;
  • le capezzine incrociate;
  • le capezzine messicane;
  • le capezzine basse;
  • le cinghie mandibolari;
  • le legature della bocca;
  • le briglie anatomiche munite di attacchi che chiudano la bocca, che limitino la mascella o che limitino le labbra;
  • qualsiasi dispositivo diretto a impedire la normale apertura della bocca, il movimento della mascella, il movimento della lingua, il movimento delle labbra o la resistenza visibile.

Il presente articolo si applica a prescindere dal fatto che l’attrezzatura sia commercializzata come stabilizzante, anatomica, correttiva, dolce, tradizionale o necessaria per il controllo.

Nessuno può chiudere, limitare, legare od occultare la bocca al fine di sopprimere i segni di dolore, di paura, di confusione, di finimenti inadatti, di cattivo addestramento o di resistenza.

Articolo 22. Mezzi di contenimento della lingua

Sono vietati:

  • le legature della lingua;
  • le cinghie per la lingua;
  • le clip per la lingua;
  • i fermalingua;
  • gli abbassalingua;
  • qualsiasi dispositivo che fissi la lingua alla mascella, alla briglia, alla capezzina, al morso, alla capezza o ad altra attrezzatura;
  • qualsiasi dispositivo che limiti il normale movimento della lingua per il controllo, per l’esibizione, per la corsa, per la monta, per la guida, per l’addestramento o per la vendita.

La sospetta patologia delle vie aeree o connessa alla lingua deve essere valutata e trattata da un veterinario abilitato. Il contenimento abituale della lingua non può essere impiegato come gestione né come addestramento.

Articolo 23. Redini di ritorno e sistemi che alterano l’azione della redine

Sono vietati:

  • le redini di ritorno;
  • le redini tedesche;
  • le redini scorrevoli;
  • le redini di ritorno a scorrimento;
  • i Market Harborough;
  • gli Harbridge;
  • le martingale a forchetta;
  • le martingale tedesche;
  • qualsiasi sistema di redini che corra dalla mano attraverso i finimenti della testa fino al sottopancia, alla sella, al fascione, al pettorale, al petto o alla bardatura;
  • qualsiasi dispositivo che alteri l’azione della redine modificando l’angolo, la leva, la direzione o la forza della redine al fine di abbassare, sollevare, flettere, contenere, incorniciare o posizionare meccanicamente la testa o il collo.

Nessuno può impiegare un vantaggio meccanico della redine per produrre un incorniciamento, un assetto della testa, un profilo, la riunione o una risposta di arresto.

La redine lecita deve comunicare direttamente dalla mano, dalla mano del conducente o dalla linea da terra ai leciti finimenti della testa, senza pulegge, contenimento scorrevole, posizione forzata della testa o reindirizzamento amplificatore di forza.

Articolo 24. Sistemi fissi per il lavoro alla longia e per la postura

Sono vietati:

  • le redini laterali fisse;
  • le redini laterali elastiche;
  • le redini laterali scorrevoli;
  • le redini viennesi;
  • le redini a triangolo;
  • le redini Lauffer;
  • i sistemi Pessoa;
  • i sistemi a puleggia;
  • i Chambon;
  • i de Gogue;
  • gli estensori del collo a corda elastica;
  • gli estensori del collo elastici;
  • i collari a culla per il collo;
  • qualsiasi dispositivo che colleghi i finimenti della testa a un fascione, a un sottopancia, a una sella, a un pettorale, al petto o alla bardatura al fine di mantenere la postura.

L’equilibrio, la forza, la coordinazione, la riunione e il movimento devono essere sviluppati mediante lecito addestramento e lecita preparazione atletica, e non fissando meccanicamente la testa, il collo o il corpo.

Articolo 25. Attrezzatura di contenimento fisso della testa

Sono vietate:

  • le martingale fisse;
  • le martingale rigide;
  • i tie-down;
  • i tie-down western;
  • le legature della testa;
  • le redini di soprattesta;
  • le redini di sostegno;
  • le redini di ritegno laterali;
  • le redini di ritegno;
  • le cinghie fisse da collo che colleghino la testa o il collo alla sella, al sottopancia, al pettorale, al fascione, al carro o alla bardatura;
  • qualsiasi dispositivo che fissi, trattenga o limiti il normale movimento della testa e del collo per il controllo, per il profilo, per il portamento, per l’aspetto o per la soppressione della resistenza.

L’equide deve conservare libertà sufficiente della testa e del collo per l’equilibrio, per la vista, per il recupero dagli inciampi, per la comunicazione e per la reazione di soprassalto.

La cinghia da collo lenta impiegata dal cavaliere come appiglio d’emergenza è lecita ove non contenga la testa o il collo dell’equide.

Capo VAttrezzatura senza morso, hackamore, bosal e pressione sul naso

Articolo 26. Liceità generale dell’attrezzatura senza morso

L’attrezzatura senza morso è lecita soltanto ove sia conforme al presente Codice.

Il fatto che l’attrezzatura sia senza morso non la rende lecita ove essa cagioni dolore, limiti la respirazione, concentri la pressione, ritardi il rilascio, imponga una postura forzata, sopprima la comunicazione ovvero produca il controllo mediante paura o intimidazione.

Articolo 27. Modelli vietati di hackamore e di bosal

Gli hackamore, i bosal e i dispositivi di tipo bosal possono essere leciti soltanto per l’uso montato, alla mano, nel lavoro da terra o per altro uso non di guida, ove soddisfino gli standard imperiali di aderenza, di distribuzione della pressione, di superficie, di collocazione, di rilascio e di certificazione.

Nessun hackamore, hackamore meccanico, hackamore a leva, bosal o dispositivo di tipo bosal è lecito per la guida, per la guida da terra, per il lavoro alle lunghe redini finalizzato alla guida o alla preparazione all’attacco, né per il lavoro attaccato al veicolo. Per tali finalità è lecito soltanto il sidepull ad azione diretta conforme all’articolo 41.

Sono vietati i modelli e i componenti seguenti:

  • i dispositivi a leva senza morso non certificati, ove la certificazione sia prescritta;
  • i dispositivi a leva che eccedano i limiti prescritti dal Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti;
  • i dispositivi a leva il cui peso, lunghezza dell’asta, rotazione, braccio superiore, attacco della redine o costruzione creino forza eccessiva o rilascio ritardato;
  • i bosal e i dispositivi di tipo bosal in cuoio grezzo, compresi i naselli principali in cuoio grezzo, a prescindere dall’imbottitura, dalla larghezza, dall’asserita morbidezza o dalla costruzione tradizionale;
  • i naselli a catena;
  • i naselli in cavo;
  • i naselli in filo metallico;
  • i naselli a barra metallica;
  • i naselli dentellati;
  • i naselli a bordi affilati;
  • i naselli annodati ad alta pressione;
  • i naselli stretti e rigidi;
  • i barbozzali a catena;
  • le mentoniere a bordi affilati;
  • le aste di leva a spigoli vivi;
  • i modelli che richiedano la certificazione ai sensi del Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti, ove la certificazione non sia stata rilasciata, sia scaduta, sia stata sospesa ovvero non copra l’uso previsto;
  • i modelli privi di un lecito fermo di rotazione, ove la rotazione possa stringere eccessivamente il naso, il mento, la mascella o la nuca;
  • i modelli che concentrino la forza sulla cartilagine nasale, sulla parte molle del muso, sulla mascella, sul solco della barbozza o sulla nuca;
  • i modelli che non rilascino immediatamente la pressione quando è rilasciata la pressione della redine, della lunghina, della longia o della guida.

L’hackamore a leva lecito deve avere:

  • la certificazione ai sensi del Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti;
  • aste dolcemente arrotondate;
  • nessuno spigolo vivo;
  • un nasello largo e liscio;
  • una cinghia mentoniera larga e piatta;
  • un lecito fermo di rotazione ove prescritto;
  • il rilascio immediato della pressione quando il contatto è rilasciato;
  • nessuna parte a catena, in filo metallico, in cavo, affilata, stretta, dentellata, abrasiva o rigida concentrante la pressione.

Il bosal o il dispositivo di tipo bosal leciti devono avere:

  • una larga superficie di contatto che distribuisca la pressione;
  • una superficie di contatto con il naso liscia o imbottita;
  • nessun cuoio grezzo nell’asola nasale principale portante la pressione;
  • nessuna nervatura, nodo rigido, bordo affilato o punto di pressione sull’osso nasale;
  • una collocazione stabile sull’osso nasale;
  • il rilascio immediato della pressione quando il contatto è rilasciato;
  • nessuna azione che si stringa sulla cartilagine nasale, sulla parte molle del muso, sulla mascella o sulle strutture delle vie aeree.

Il bosal che sfreghi, raschi, abrada, faccia gonfiare, segni o ferisca il naso è illecito a prescindere dalla tradizione o dal materiale.

Articolo 28. Collocazione, larghezza e rilascio della pressione sul naso

Ogni finimento o attrezzatura di addestramento che applichi pressione al naso deve essere montato soltanto sull’osso nasale stabile.

Nessuna attrezzatura di pressione sul naso può essere montata sulla cartilagine nasale inferiore, sulle narici, sulla parte molle del muso o sulle strutture delle vie aeree.

Il presente articolo si applica:

  • ai sidepull;
  • alle briglie senza morso;
  • ai bosal;
  • agli hackamore;
  • agli hackamore meccanici;
  • ai cavezzoni;
  • ai cavezzoni da longia;
  • alle capezze impiegate per la monta, per la guida o per l’addestramento;
  • alle briglie combinate sidepull-hackamore;
  • alle briglie senza morso cross-under;
  • a qualsiasi capezzina impiegata per controllare, contenere, dirigere, arrestare, flettere, posizionare o trattenere un equide.

Sono vietate:

  • le capezzine montate basse sulla cartilagine nasale;
  • le capezzine montate tanto strette da interferire con la dilatazione delle narici o con la respirazione;
  • le capezzine che scivolino verso il basso durante l’uso;
  • i naselli stretti;
  • i naselli rigidi;
  • i naselli annodati;
  • i naselli in filo metallico, in cavo, a catena, a barra metallica, dentellati o concentranti la pressione;
  • l’attrezzatura di pressione sul naso montata in modo che la pressione della redine, della lunghina, della longia o della guida agisca sulla cartilagine anziché sull’osso nasale;
  • l’attrezzatura di pressione sul naso che non rilasci immediatamente la pressione quando il contatto è rilasciato;
  • l’attrezzatura che cagioni gonfiore, sfregamenti, perdita di pelo, contusioni, dolore, restrizione della respirazione, panico, scuotimento della testa, evitamento facciale o comportamento difensivo.

Il dispositivo di pressione sul naso lecito deve essere:

  • abbastanza largo da distribuire la pressione;
  • liscio;
  • stabile durante l’uso;
  • correttamente adattato al singolo equide;
  • abbastanza alto da rimanere sull’osso nasale stabile;
  • abbastanza basso da non sfregare lo zigomo o la cresta facciale;
  • progettato per rilasciare immediatamente la pressione quando il contatto è rilasciato;
  • impiegato soltanto con forza adeguata all’addestramento e al benessere dell’equide.

Per l’ordinaria monta, guida, addestramento e per il lavoro pubblico, l’attrezzatura di pressione sul naso deve impiegare il nasello più largo praticabile che sia compatibile con un’aderenza sicura, con una respirazione libera e con una collocazione stabile.

Gli standard di larghezza minima sono prescritti dal Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti.

Il nasello più sottile si presume più severo, salvo che il detentore dimostri che il modello distribuisce la pressione almeno con la medesima sicurezza di un nasello lecito più largo.

Ove la corretta collocazione, la sufficiente distribuzione della pressione o il rilascio immediato non possano essere conseguiti a causa della forma della testa, dell’età, di una lesione, di una condizione medica dell’equide o del modello dell’attrezzatura, tale attrezzatura non può essere impiegata su tale equide.

I termini commerciali quali anatomico, morbido, dolce, senza morso, naturale, comfort, hackamore, sidepull, cavezzone o progetto per il benessere non sottraggono l’attrezzatura al presente articolo.

Articolo 29. Briglie senza morso cross-under, costrittive e a rilascio ritardato

Le briglie senza morso cross-under, a incrocio sotto la mascella, costrittive, scorrevoli, avvolgenti o a rilascio ritardato sono attrezzatura soggetta a restrizioni per l’uso montato e alla mano.

Esse sono vietate per la guida.

Nessuna briglia senza morso cross-under, a incrocio sotto la mascella, costrittiva, scorrevole, avvolgente o a rilascio ritardato può essere impiegata per:

  • la guida di carrozza;
  • la guida di carretto;
  • la guida di carro;
  • la guida per il trasporto merci;
  • il trasporto pubblico;
  • la guida a noleggio;
  • la guida cerimoniale;
  • la guida agricola;
  • la guida su strada;
  • la guida alle lunghe redini ove l’equide sia attaccato a un veicolo;
  • qualsiasi lavoro attaccato al veicolo.

Per l’uso montato o alla mano, tale attrezzatura è illecita se non certificata ai sensi del Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti.

La briglia senza morso cross-under o costrittiva è vietata ove essa:

  • si stringa attorno al naso, alla mascella, alle guance, al mento o alla nuca senza rilascio immediato;
  • intrappoli la testa fra pressioni contrapposte;
  • applichi simultanea pressione sul naso, sulla mascella, sulla guancia, sul mento e sulla nuca in modo tale che l’equide non possa chiaramente sottrarvisi cedendo;
  • crei un rilascio ritardato dopo che è cessata la pressione della redine, della lunghina o della corda;
  • concentri la pressione mediante cinghie strette, cordini, nodi, anelli o bordi rigidi;
  • interferisca con la respirazione, con la deglutizione, con il movimento della mascella o con i nervi facciali;
  • cagioni scuotimento della testa, panico, irrigidimento, evitamento facciale, immobilizzazione, impennate, fughe o comportamento difensivo;
  • sia impiegata per imporre l’assetto della testa, la flessione, la frenata o l’obbedienza.

Il modello costrittivo o cross-under lecito, ove ammesso per l’uso montato o alla mano dalla certificazione del Regolamento, deve:

  • distribuire ampiamente la pressione;
  • rilasciare immediatamente e integralmente quando il contatto è rilasciato;
  • evitare la simultanea pressione intrappolante;
  • evitare la pressione sulla nuca protratta, ritardata o intrappolante;
  • evitare la pressione sulla cartilagine nasale, sulla gola, sulle vie aeree e sulla parte molle del muso;
  • essere adattato al singolo equide;
  • essere impiegato soltanto da persona addestrata a quello specifico modello.

La certificazione di un modello cross-under o costrittivo non ne consente l’impiego su un equide al quale il dispositivo cagioni panico, irrigidimento, evitamento facciale, restrizione della respirazione, pressione sui nervi, rilascio ritardato o comportamento difensivo.

Nessuna briglia senza morso costrittiva si presume dolce per il fatto di essere senza morso.

Articolo 30. Capezze in corda e attrezzatura in corda di pressione sul naso

Le capezze in corda, i sidepull in corda, i cavezzoni in corda e l’attrezzatura in corda di pressione sul naso sono attrezzatura soggetta a restrizioni ove impiegati per la monta, per l’addestramento, per il lavoro alla longia, per il lavoro da terra, per il contenimento o per la conduzione pubblica. Essi sono vietati come finimenti della testa da guida e per il lavoro attaccato al veicolo.

Essi sono vietati ove:

  • impieghino corda sottile sull’osso nasale;
  • collochino nodi sull’osso nasale, sui nervi facciali, sulla cartilagine nasale inferiore o sulla parte molle del muso;
  • concentrino la pressione mediante nodi rigidi o cordino stretto;
  • scivolino verso il basso durante l’uso;
  • si stringano senza rilascio immediato;
  • siano impiegati per strattoni bruschi, strattonamento, carico d’urto, obbedienza ottenuta con il dolore, cessione imposta mediante dolore, panico, concentrazione della pressione o pressione non rilasciata, trascinamento, legatura al basso, obbedienza ottenuta con il panico ovvero pressione correttiva che dipenda da nodi, da cordino stretto, da pressione sui nervi o da altra concentrazione della pressione;
  • cagionino gonfiore, sfregamenti, perdita di pelo, contusioni, comportamento difensivo, scuotimento della testa o paura.

La capezza in corda impiegata soltanto per la conduzione tranquilla o per la conduzione al paddock può essere lecita soltanto ove non collochi nodi sulle strutture facciali sensibili, non scivoli sulla cartilagine nasale inferiore o sulla parte molle del muso e non sia impiegata per applicare pressione brusca, punitiva, correttiva o fondata sulla paura mediante concentrazione della pressione.

Il dispositivo in corda impiegato per il controllo montato, guidato, alla longia, di addestramento o nel lavoro pubblico deve soddisfare gli standard di distribuzione della pressione e di rilascio del presente Codice e di ogni Regolamento applicabile.

La capezza in corda o il dispositivo in corda di pressione sul naso non possono essere giustificati adducendo che i nodi consentono all’equide di percepire più chiaramente l’accompagnatore.

L’attrezzatura che aumenta la sensazione collocando cordino stretto, nodi rigidi o punti di pressione sui nervi facciali, sull’osso nasale, sulla cartilagine nasale o sulla parte molle del muso è attrezzatura concentrante la pressione.

Il segnale di pressione lecito o la correzione lecita non possono essere esercitati mediante nodi collocati sulle strutture facciali sensibili.

Articolo 31. Briglie combinate sidepull-hackamore

La briglia combinata sidepull-hackamore può essere lecita per l’uso montato ove non contenga alcun morso e ove entrambi i sistemi di redini siano autonomamente conformi al presente Codice. Essa è vietata per la guida e per ogni lavoro attaccato al veicolo.

La briglia combinata sidepull-hackamore lecita deve soddisfare tutte le condizioni seguenti:

  • il nasello del sidepull è largo, liscio, stabile e correttamente collocato sull’osso nasale stabile;
  • il nasello dell’hackamore è largo, liscio, stabile e correttamente collocato sull’osso nasale stabile;
  • ogni cinghia mentoniera è larga, piatta e priva di catena, di filo metallico, di cavo, di dentellature, di nodi, di bordi affilati o di costruzione concentrante la pressione;
  • ogni asta è dolcemente arrotondata, certificata ai sensi del Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti e ad esso conforme;
  • entrambi i sistemi di redini agiscono autonomamente;
  • l’equide è addestrato a comprendere entrambi i sistemi di redini;
  • il cavaliere non impiega entrambi i sistemi di redini per intrappolare la testa, per imporre la postura o per sommare pressione continua.

La briglia combinata sidepull-hackamore è vietata ove comprenda:

  • un nasello in corda sottile;
  • nodi sull’osso nasale;
  • pressione sul naso a catena, in filo metallico, in cavo o metallica;
  • lunghe aste meccaniche;
  • spigoli vivi;
  • pressione costante di entrambe le redini;
  • l’impiego per l’assetto forzato della testa, per la flessione forzata o per l’obbedienza ottenuta con il dolore.

Articolo 32. Cordei, corde al collo e attrezzatura senza briglia

I cordei, le corde al collo e gli anelli da collo sono leciti soltanto ove siano lenti, lisci, non costrittivi, non punitivi e impiegati per la comunicazione anziché per il contenimento.

Il cordeo lecito deve:

  • essere liscio;
  • essere abbastanza largo da non tagliare né concentrare la pressione;
  • non contenere borchie rivolte verso l’interno, punte, denti, nodi, uncini, nervature o parti affilate;
  • non contenere catena, filo metallico, cavo, meccanismo strozzante o asola costrittiva;
  • posarsi attorno alla base del collo o in altra posizione sicura del collo adeguata al singolo equide;
  • non premere sulla trachea;
  • non limitare la respirazione;
  • non essere impiegato per strattonamenti, strattoni bruschi, strozzature, trascinamento, punizione o flessione forzata;
  • rilasciare immediatamente la pressione quando l’accompagnatore o il cavaliere rilasciano il contatto.

Sono vietati:

  • le corde al collo con borchie rivolte verso l’interno;
  • i cordei con punte;
  • i cordei a catena;
  • le corde al collo ad azione strozzante;
  • le asole da collo costrittive;
  • le corde al collo a collare scorrevole;
  • le corde al collo in filo metallico o in cavo;
  • le corde al collo annodate a pressione;
  • le corde al collo strette e taglienti;
  • qualsiasi cordeo progettato o impiegato come collare a strozzo;
  • qualsiasi dispositivo al collo che cagioni tosse, irrigidimento, panico, gonfiore, perdita di pelo, lesione cutanea, restrizione della respirazione o comportamento difensivo.

Il cordeo non può essere impiegato in sostituzione dell’addestramento ove l’equide non sia in grado di rispondere in sicurezza ai leciti segnali.

L’equide senza briglia impiegato in pubblico, in competizione, nel trasporto, nell’esibizione o nel lavoro deve essere addestrato e certificato per tale uso ove la certificazione sia prescritta da altra norma imperiale.

Capo VILegatura, restrizione sensoriale e museruole

Articolo 33. Legatura, legatura incrociata e mezzi di contenimento fissi

La legatura, la legatura incrociata, la legatura nel van, la legatura in box, la legatura per la pulizia e l’attacco pubblico sono metodi di contenimento e devono essere conformi al presente Codice.

L’equide non può essere legato, legato in modo incrociato o fissato in posizione mediante:

  • un morso;
  • un morso funzionale;
  • un’imboccatura;
  • una catena;
  • un dispositivo ad azione strozzante;
  • un dispositivo nasale costrittivo;
  • una corda attorno alla cartilagine nasale inferiore o alla parte molle del muso;
  • una corda al collo che si stringa sotto pressione;
  • qualsiasi attrezzatura che cagioni panico, strozzamento, caduta, impennata, collasso o lesione.

La lecita disposizione di legatura deve:

  • essere fissata soltanto a leciti finimenti della testa;
  • consentire una posizione sicura della testa e del collo;
  • consentire la normale respirazione e deglutizione;
  • impiegare un’altezza sicura e una lunghezza sicura;
  • impedire l’impigliamento;
  • comprendere un dispositivo a rottura programmata, a sgancio rapido o un metodo di sgancio d’emergenza sorvegliato, adeguato al luogo;
  • essere sorvegliata ove l’equide sia giovane, spaventato, non addestrato, ferito, in pubblico, in trasporto o in trattamento.

L’equide non può essere lasciato legato come ordinaria forma di stabulazione, come punizione, per comodità di ricovero, per esibizione pubblica o in sostituzione dell’uscita al paddock.

Le legature incrociate non possono essere impiegate ove l’equide non sia stato addestrato a stazionarvi con calma.

Chiunque deve rilasciare o tagliare immediatamente un mezzo di contenimento ove l’equide corra un rischio rilevante di strozzamento, di caduta, di panico, di lesione o di impigliamento, salvo che il rilascio crei un pericolo immediato maggiore.

Articolo 34. Attrezzatura che limita i sensi

L’attrezzatura che limita i sensi è attrezzatura soggetta a restrizioni.

I paraocchi e gli schermi laterali sono disciplinati specificamente dall’articolo 42; il presente articolo disciplina le altre attrezzature che limitano i sensi.

Il presente articolo si applica:

  • ai tappi auricolari;
  • alle coperture delle orecchie impiegate per ridurre il suono;
  • alle cuffie che attutiscono il suono;
  • agli schermi laterali estremi;
  • alle coperture del viso;
  • alle coperture degli occhi;
  • a qualsiasi dispositivo diretto a ridurre l’udito, la vista o la percezione dell’ambiente.

L’attrezzatura che limita i sensi è vietata ove:

  • sia impiegata per occultare paura, panico, dolore, cattivo addestramento o incapacità di far fronte;
  • impedisca all’equide di percepire le necessarie informazioni stradali, dell’accompagnatore, del branco, ambientali o di sicurezza;
  • cagioni paura, confusione, panico, scuotimento della testa, sfregamenti, dolore alle orecchie o comportamento difensivo;
  • sia impiegata per imporre la tolleranza del rumore, del traffico, della folla, della cerimonia, della competizione, dei fuochi d’artificio, dei macchinari o dell’esibizione pubblica;
  • sia impiegata in luogo dell’addestramento, del cambio di percorso, dell’allontanamento dal lavoro o della gestione dell’ambiente.

Le coperture delle orecchie o l’attrezzatura che riduce il suono possono essere lecite soltanto ove:

  • l’attrezzatura sia morbida, sicura, pulita e correttamente montata;
  • essa non penetri, non raschi, non irriti né leda il condotto uditivo;
  • essa non impedisca la necessaria percezione;
  • l’equide sia stato gradualmente addestrato ad accettarla;
  • essa non sia impiegata per occultare la sofferenza o per imporre l’esposizione a un ambiente inadatto.

Per il lavoro pubblico, per il lavoro a noleggio, per il lavoro di trasporto, per la competizione, per la cerimonia o per il lavoro governativo, l’attrezzatura che limita i sensi deve essere registrata ove prescritto dall’autorità competente.

Articolo 35. Museruole e attrezzatura che limita l’alimentazione

Le museruole, le museruole da pascolo, le museruole antimorso, i dispositivi che limitano l’alimentazione e le attrezzature analoghe sono attrezzatura soggetta a restrizioni.

La museruola può essere lecita soltanto ove sia impiegata per una legittima finalità di benessere, veterinaria, di gestione dell’uscita al paddock, di sicurezza nel trasporto o di sicurezza di breve durata.

La museruola lecita deve:

  • consentire la normale respirazione;
  • consentire di bere in sicurezza. Un’eccezione temporanea è lecita soltanto fino a che una sorveglianza diretta continua e un’immediata e specifica esigenza veterinaria, di sicurezza nel trasporto o di altra sicurezza rendano il bere temporaneamente insicuro o impraticabile; la museruola deve essere rimossa o modificata e l’acqua deve essere offerta non appena tale esigenza venga meno, e l’eccezione deve essere registrata ai sensi dell’articolo 57;
  • evitare sfregamenti, calore, gonfiore, piaghe, panico o pressione sui nervi facciali;
  • essere correttamente adattata al singolo equide;
  • essere rimossa e controllata a intervalli appropriati;
  • non impedire la necessaria assunzione di foraggio oltre la lecita finalità gestionale;
  • non essere impiegata come punizione.

Sono vietate:

  • le museruole antimorso impiegate come punizione;
  • le museruole contro il tic dell’appoggio impiegate in luogo dell’indagine sulle cause gestionali o sanitarie;
  • le museruole che impediscano di bere durante l’uscita al paddock o l’ordinaria stabulazione;
  • le museruole impiegate per zittire, per sfinire, per frustrare o per sopprimere il comportamento;
  • le museruole che cagionino sfregamenti, gonfiore, restrizione della respirazione, panico, piaghe o perdita di pelo;
  • l’uso prolungato della museruola senza sorveglianza del benessere;
  • l’uso della museruola in sostituzione di un’adeguata gestione del foraggio, della gestione dell’uscita al paddock, delle cure veterinarie o dell’indagine comportamentale.

L’impiego della museruola per la gestione del peso, metabolica, veterinaria o dell’uscita al paddock deve essere registrato ove prescritto dall’autorità competente.

Capo VIIBardatura da guida e finimenti attaccati al veicolo

Articolo 36. Applicazione alla bardatura da guida

Il presente Capo si applica a ogni bardatura e a ogni finimento attaccato al veicolo impiegati per la guida, per il lavoro con carrozza, per il trasporto merci, per il trasporto pubblico, per il lavoro agricolo, per la guida cerimoniale, per la guida a noleggio, per l’addestramento e per la guida privata.

La bardatura da guida deve essere conforme al presente Codice e al Codice imperiale per il benessere degli equidi da traino al lavoro.

Articolo 37. Aderenza della bardatura e distribuzione della pressione

La bardatura da guida deve essere adattata al singolo equide.

Essa non può:

  • limitare la respirazione;
  • premere sulla trachea;
  • limitare il movimento della spalla;
  • limitare il normale movimento del collo;
  • limitare il normale movimento del dorso;
  • limitare il normale movimento della coda;
  • creare pressione sui nervi;
  • creare sfregamenti, piaghe, gonfiore, perdita di pelo, contusioni o danni cutanei;
  • imporre all’equide di mantenere fermo il veicolo mediante sforzo del corpo;
  • impiegare il dolore, il pizzicamento o la concentrazione della pressione per aumentare l’obbedienza.

Le collane, i pettorali, i tiranti, i sottopancia, i fascioni, le selle da bardatura, i cuscinetti, la braca, le groppiere, le stanghe, i timoni, le cinghie antisgroppata e le parti connesse devono essere regolati in modo che le forze di trazione, di stabilizzazione, di svolta e di frenata siano distribuite in sicurezza.

La bardatura deve essere rivalutata dopo un cambio di veicolo, un cambio di percorso, un cambio di carico, una variazione del peso corporeo, un mutamento della muscolatura, sfregamenti, gonfiore, mutamento dell’andatura, paura, rifiuto o comportamento difensivo.

Nessuna parte della bardatura può essere stretta, accorciata, appesantita, imbottita o riposizionata per compensare un cattivo equilibrio del veicolo, una cattiva aderenza delle stanghe o del timone, freni difettosi, carico inadatto, percorso inadatto o progetto instabile della carrozza.

Ove una sicura aderenza della bardatura non possa essere conseguita senza eccessivo serraggio, imbottitura compensativa, postura forzata o movimento limitato, devono essere modificati il veicolo, il percorso, il carico o l’assegnazione del lavoro.

Articolo 38. Collane e pettorali

La collana o il pettorale sono vietati ove:

  • comprimano la trachea;
  • ostacolino la respirazione;
  • limitino il movimento della spalla;
  • siano collocati troppo in alto contro la gola;
  • siano collocati troppo in basso, così che la forza di trazione interferisca con gli arti anteriori;
  • sfreghino il garrese, le spalle, il petto o il collo;
  • siano troppo stretti per distribuire in sicurezza la pressione di trazione;
  • siano impiegati su ferite non curate, gonfiori, piaghe o segni di pressione;
  • siano impiegati per compensare un veicolo sovraccarico, freni difettosi o un percorso inadatto.

La collana o il pettorale da lavoro devono essere larghi, lisci, stabili e adeguati al carico, al veicolo, al percorso e al singolo equide.

Articolo 39. Braca, frenata e attrezzatura di ritenuta

La braca e l’attrezzatura di ritenuta devono essere impiegate ove necessario per impedire che il veicolo vada addosso all’equide.

La braca è vietata ove:

  • manchi su un percorso, su un veicolo o su una pendenza in cui essa sia necessaria per la sicurezza;
  • sia tanto lasca da non funzionare;
  • sia tanto stretta da limitare il movimento;
  • sfreghi, pizzichi o leda il posteriore, la zona della coda o le cosce;
  • sia impiegata in sostituzione di freni funzionanti del veicolo.

Nessuna disposizione della bardatura può imporre all’equide di fungere da sistema frenante del veicolo.

Articolo 40. Groppiere e attrezzatura della zona della coda

La groppiera o il dispositivo di stabilizzazione della zona della coda sono leciti soltanto ove siano necessari alla stabilità della bardatura e correttamente montati.

La groppiera è vietata ove:

  • sollevi, fissi o imponga il portamento della coda;
  • sfreghi o leda il codione;
  • prema sull’ano, sulla vulva, sul fodero o sui tessuti molli circostanti;
  • cagioni serramento della coda, calci, sgroppate, panico, gonfiore, piaghe o perdita di pelo;
  • sia impiegata per creare una posizione estetica della coda;
  • sia impiegata con attrezzatura per la fissazione della coda vietata dal presente Codice.

Nessuna cinghia della coda, legatura della coda o parte della bardatura può vincolare la coda al veicolo o limitare il normale movimento della coda, salvo in una effettiva emergenza veterinaria o in un’immediata emergenza di sicurezza e fatto salvo l’articolo 57. Il fissaggio deve impiegare il metodo sicuro meno restrittivo, restare continuamente sorvegliato, cessare immediatamente al venir meno del pericolo ed essere registrato.

Articolo 41. Finimenti della testa da guida

Soltanto il sidepull ad azione diretta, quale definito dal presente Codice, è lecito come finimento della testa da guida per il lavoro con carrozza, con carretto, con carro, con slitta, per il trasporto merci, agricolo, cerimoniale, a noleggio, di trasporto pubblico, d’emergenza, di addestramento o per altro lavoro attaccato al veicolo.

Il sidepull da guida lecito deve:

  • fornire un’azione laterale diretta e indipendente della redine;
  • fissare ciascuna guida direttamente al corrispondente lato della capezzina;
  • trasmettere la tensione della guida senza leva, aste, perno centrale sotto la mascella, cinghie incrociate, cinghie scorrevoli, azione costrittiva, azione avvolgente, rotazione, azione a puleggia o moltiplicazione della forza;
  • rilasciare la pressione immediatamente e integralmente quando la tensione della guida è rilasciata;
  • restare meccanicamente stabile nell’uso alle lunghe redini e non ruotare, torcersi, migrare, invertirsi, collassare né salire o scendere sul viso durante l’ordinaria direzione, arresto, indietreggiamento o voltata;
  • impiegare una capezzina larga, liscia, flessibile e distributrice della pressione, correttamente collocata sull’osso nasale stabile;
  • non contenere alcuna imboccatura, catena, filo metallico, cavo, barra metallica di pressione, nodo rigido, dentellatura, bordo affilato, cordino stretto portante la pressione o altro componente concentrante la pressione;
  • consentire la normale respirazione, deglutizione, il movimento della mascella, il movimento della testa, il movimento del collo, la vista, l’equilibrio e il recupero.

Sono vietati come finimenti della testa da guida:

  • i bosal e i dispositivi di tipo bosal, compresi i bosal tradizionali in cuoio grezzo e i bosal moderni larghi, imbottiti o privi di cuoio grezzo;
  • gli hackamore meccanici e ogni hackamore con aste, a leva, rotante, a ruota, a fiore, a più anelli o amplificatore di forza;
  • le briglie senza morso cross-under, a incrocio sotto la mascella, costrittive, scorrevoli, avvolgenti e a rilascio ritardato;
  • le briglie combinate sidepull-hackamore;
  • le disposizioni senza morso a doppia redine contenenti un bosal, un hackamore, un sistema a leva, un sistema costrittivo o un secondo sistema di pressione;
  • le briglie con capezza in corda, i sidepull in corda e i dispositivi in corda di pressione sul naso;
  • i morsi, i morsi funzionali, le imboccature, le redini di soprattesta, le redini di sostegno, le redini di ritegno laterali, le redini di ritegno, le martingale a forchetta, le martingale rigide, i sistemi di redini di ritorno e i dispositivi che impongano il portamento della testa;
  • qualsiasi finimento della testa che non soddisfi la definizione giuridica di sidepull ad azione diretta.

I bosal sono vietati per la guida perché le loro redini o guide agiscono da un attacco centrale comune al di sotto del naso o della mascella anziché da attacchi laterali indipendenti. Essi non forniscono l’azione diretta e indipendente della guida a sinistra e a destra necessaria alla direzione precisa alle lunghe redini.

Gli hackamore meccanici sono vietati per la guida perché la tensione asimmetrica delle lunghe redini agisce mediante leva e rotazione anziché mediante azione laterale diretta sulla capezzina. Il dispositivo può ruotare o salire sul viso, mutare la sede della propria pressione, ridurre la precisione della direzione ed esercitare pressione evitabile su strutture sensibili del viso, della mascella, del mento o della nuca.

I modelli cross-under e i connessi modelli costrittivi sono vietati per la guida perché distribuiscono e mantengono la pressione attorno alla testa, possono ritardare il rilascio integrale e non forniscono la prescritta azione laterale diretta e indipendente.

Una denominazione commerciale, l’imbottitura, l’asserita morbidezza, lo stato tradizionale o l’aggiunta di un’ulteriore redine di sidepull non rendono lecito un finimento della testa da guida vietato. La classificazione è determinata dall’azione meccanica e dall’effettiva costruzione.

I finimenti della testa da guida non possono essere impiegati per occultare la paura, per sopprimere la resistenza o per compensare un cattivo addestramento, una cattiva aderenza del veicolo, un carico eccessivo, un percorso insicuro, freni inadeguati o un equide inadatto.

Il marcatore facciale ammesso può essere fissato ai leciti finimenti della testa da guida o in essi integrato, ove sia conforme alla normativa applicabile in materia di marcatura stradale e non alteri l’aderenza, la distribuzione della pressione, l’azione della guida, il rilascio, la stabilità o la libertà respiratoria dei finimenti della testa.

La muserola portamarcatore o altra capezzina larga possono fungere da marcatore facciale, sia o non sia fissata al frontalino o al sopraccapo. Ove essa faccia parte della capezzina di controllo, deve restare pienamente conforme all’articolo 28 e al presente articolo.

Articolo 42. Paraocchi e schermi laterali

I paraocchi o gli schermi laterali sono attrezzatura soggetta a restrizioni.

Il presente articolo è la norma speciale in materia di paraocchi e di schermi laterali e ne disciplina l’uso in ogni contesto; le altre attrezzature che limitano i sensi sono disciplinate dall’articolo 34.

Essi possono essere impiegati per la guida soltanto ove:

  • l’equide vi sia stato gradualmente addestrato;
  • non tocchino né irritino l’occhio;
  • non ostacolino la vista anteriore;
  • non impediscano all’equide di percepire in sicurezza le necessarie condizioni della strada;
  • non siano impiegati per occultare paura, cattivo addestramento, comportamento insicuro, dolore o incapacità di far fronte al traffico;
  • siano registrati ove prescritto nel Passaporto dell’equide da lavoro.

I paraocchi estremi che isolino gravemente l’equide, che impediscano la necessaria percezione o che rendano l’equide insicuro in loro assenza sono vietati.

I paraocchi o gli schermi laterali non possono essere impiegati per l’ordinario lavoro montato, salvo in forza di autorizzazione veterinaria o riabilitativa scritta.

Articolo 43. Selle da bardatura, fascioni, sottopancia e cuscinetti

Le selle da bardatura, i fascioni, i sottopancia, i cuscinetti e le parti della bardatura a contatto con il dorso devono essere montati in modo da non creare lesione da pressione, da non limitare la respirazione, da non limitare il movimento del dorso e da non concentrare il carico.

Essi sono vietati ove:

  • premano sulla colonna vertebrale;
  • facciano ponte o oscillino in modo da creare punti di pressione;
  • sfreghino il garrese, il dorso, la zona del sottopancia o i lombi;
  • limitino il movimento delle costole o la respirazione;
  • siano stretti eccessivamente per stabilizzare un veicolo o una bardatura mal adattati;
  • siano impiegati su ferite non curate, gonfiori, piaghe, calore o dolore;
  • occultino sotto l’imbottitura una lesione da pressione.

L’imbottitura non rende lecita una parte della bardatura mal adattata.

Articolo 44. Cinghie antisgroppata e attrezzatura anticalcio

Le cinghie antisgroppata e l’attrezzatura anticalcio sono attrezzatura soggetta a restrizioni.

Esse possono essere impiegate soltanto ove necessarie per la sicurezza immediata ovvero durante una riabilitazione o un addestramento sorvegliati, soltanto ove non limitino il normale movimento più del necessario, e fatto salvo l’articolo 57. L’impiego a fini di riabilitazione o di addestramento richiede un piano scritto, una data di revisione indicata, criteri di rimozione e registri delle sessioni; esso non può divenire ordinaria attrezzatura del veicolo.

La cinghia antisgroppata o il dispositivo anticalcio sono vietati ove:

  • siano impiegati come punizione;
  • siano montati tanto stretti da limitare il normale movimento del dorso, del posteriore o degli arti;
  • cagionino dolore, sfregamenti, panico, sgroppate, irrigidimento o comportamento difensivo;
  • siano impiegati per costringere un equide a tollerare un veicolo insicuro, una cattiva aderenza della bardatura, un carico eccessivo o un lavoro inadatto;
  • siano impiegati in sostituzione dell’addestramento, della valutazione veterinaria o dell’allontanamento dal lavoro.

Il perdurante bisogno di attrezzatura anticalcio impone la rivalutazione del benessere.

Articolo 45. Sicurezza dei tiranti, delle stanghe, del timone e dell’attacco al veicolo

I tiranti, le stanghe, i timoni e i connessi attacchi sono vietati ove:

  • siano sfilacciati, incrinati, affilati, instabili o insicuri;
  • colpiscano, pizzichino o intrappolino l’equide;
  • limitino la normale andatura;
  • impediscano lo sgancio d’emergenza;
  • creino una forza di trazione disuguale senza lecita ragione;
  • facciano tirare l’equide da un angolo insicuro;
  • trasferiscano sull’equide un peso eccessivo del timone, delle stanghe o del veicolo;
  • siano impiegati con un veicolo inadatto alla taglia, alla forza, all’addestramento o al percorso dell’equide.

La bardatura deve comprendere un sicuro sistema di sgancio d’emergenza adeguato al veicolo e al lavoro.

Le catene di sicurezza del veicolo senza contatto possono essere impiegate soltanto ove non tocchino, non colpiscano, non si stringano, non impiglino, non spaventino né contengano l’equide.

La catena non può essere impiegata come tirante, redine, lunghina, cinghia di contatto, dispositivo di pressione, dispositivo di correzione, dispositivo di punizione o mezzo di contenimento contro l’equide.

Articolo 46. Bardatura decorativa e ornamenti attaccati al veicolo

La bardatura decorativa, la bardatura cerimoniale, i campanelli, i pennacchi, i drappi, gli stendardi, le coperture, i fanali, le insegne o gli ornamenti attaccati al veicolo sono leciti soltanto ove non interferiscano con il benessere o con la sicurezza.

Essi sono vietati ove:

  • sfreghino, colpiscano, spaventino, impiglino o distraggano l’equide;
  • limitino la vista, l’udito, la respirazione, il movimento della testa, il movimento del collo, il movimento della spalla, il movimento del dorso, il movimento della coda o l’andatura;
  • aggiungano un gravame termico evitabile;
  • occultino lesioni, sudore, gonfiore, sfregamenti, cattiva aderenza della bardatura o sofferenza;
  • interferiscano con le redini, con i tiranti, con le stanghe, con i timoni, con la braca, con i freni, con lo sgancio d’emergenza o con la visibilità del conducente;
  • creino rumore, movimento, riverbero o vibrazione idonei a cagionare paura o confusione.

L’aspetto cerimoniale non giustifica una bardatura insicura o scomoda.

I marcatori facciali e gli inserti di stato stradale sono attrezzatura decorativa e identificativa lecita soltanto ove siano saldamente montati, chiaramente visibili, non costrittivi e conformi alla normativa applicabile in materia di marcatura dello stato stradale. La decorazione non può occultare, imitare, dividere né competere visivamente con l’inserto ufficiale.

Il marcatore facciale non può ostacolare la vista, le orecchie, la respirazione, la dilatazione delle narici, i nervi facciali, la comodità del ciuffo, il movimento della testa, la funzione dei finimenti della testa, l’azione della redine o della guida né il rilascio della pressione.

Ove il marcatore facciale sia integrato in una capezzina portante la pressione, la sua finestra, l’alloggiamento, la tasca, l’inserto, il supporto, la bordatura e i fissaggi non possono irrigidire la capezzina, creare un bordo rigido o un punto di pressione, concentrare la forza, pregiudicare l’aderenza o il rilascio né alterare l’azione della redine o della guida.

Capo VIIIMovimento artificiale, selle e portamento estetico

Articolo 47. Attrezzatura per l’andatura e l’azione artificiali

Sono vietati:

  • gli stivaletti appesantiti;
  • le fasce appesantite;
  • le catene da pastorale;
  • le catene d’azione;
  • i ferri appesantiti;
  • i cuscinetti sovrapposti;
  • le zeppe sovrapposte;
  • i cuscinetti alti;
  • i cuscinetti di pressione;
  • le estensioni artificiali dello zoccolo;
  • gli stivaletti a rullo pesanti;
  • i pesi da nodello;
  • i pesi da punta;
  • i ferri che esaltano l’andatura;
  • le fasciature che alterano l’andatura;
  • qualsiasi dispositivo diretto a esagerare, a produrre artificiosamente, a sollevare, a scattare, ad accorciare o altrimenti ad alterare il movimento naturale.

La ferratura terapeutica è lecita soltanto ove medicalmente necessaria per il singolo equide e prescritta o approvata da un veterinario abilitato. Essa non può essere impiegata per creare, per conservare o per esagerare un’andatura da esibizione.

Articolo 48. Selle arretrate e selle che caricano la regione lombare

Sono vietate:

  • le selle progettate per collocarsi dietro la porzione portante del dorso dell’equide;
  • le selle progettate per caricare la regione lombare;
  • le selle di tipo saddle seat arretrate;
  • i modelli di sella diretti a esagerare l’azione dell’anteriore collocando il cavaliere troppo indietro;
  • qualsiasi sella deliberatamente collocata oltre l’ultima costola.

La sella non può caricare la regione lombare, alterare il movimento né anteporre l’azione visiva alla salute del dorso, alla comodità e alla normale locomozione.

Articolo 49. Attrezzatura per la fissazione della coda

Sono vietati:

  • i tail set;
  • i tutori per la coda;
  • le culle per la coda;
  • gli elevatori della coda;
  • i pesi per la coda;
  • i dispositivi per il portamento della coda;
  • le fasce per la coda impiegate per imporre il portamento;
  • qualsiasi dispositivo progettato per mantenere la coda in una posizione estetica.

La coda non può essere contenuta, appesantita, sostenuta con tutori, legata, alterata chirurgicamente, alterata chimicamente o posizionata meccanicamente per l’aspetto, per lo standard di razza, per il valore di vendita o per lo stile agonistico.

Capo IXAttrezzatura punitiva e di soppressione del comportamento

Articolo 50. Catene e attrezzatura punitiva di contenimento

Sono vietati:

  • le lunghine a catena;
  • le catene da stallone;
  • gli spezzoni di catena;
  • le catene da labbro;
  • le catene da gengiva;
  • le catene da naso;
  • le lunghine a catena sopra il naso;
  • le lunghine a catena sotto il mento;
  • le lunghine a catena attraverso la bocca;
  • le lunghine a catena sulle gengive;
  • le catene di controllo a contatto con l’animale;
  • i torcinasi;
  • i torcilabbro;
  • i torciorecchio;
  • le morse per le orecchie;
  • le war bridle;
  • i dispositivi di contenimento fondati sul dolore;
  • i pungoli elettrici, gli aculei e le scariche elettriche portatili;
  • i jigger e altri dispositivi a scarica elettrica o elettronica impiegati sull’equide o presso di esso per dare scariche, per segnalare, per spingere o per influire sulla prestazione;
  • le barre, i fili, i pannelli o gli accessori elettrificati impiegati per dare scariche all’equide o per addestrarlo;
  • qualsiasi dispositivo diretto a sopraffare un equide mediante dolore, panico o intimidazione.

L’ordinaria conduzione, l’addestramento, la pulizia, il trasporto, la preparazione veterinaria, la preparazione dal maniscalco e il controllo in pubblico non possono dipendere dal dolore, dal panico o dalla paura.

I torcinasi sono vietati in ogni contesto ordinario, professionale, di preparazione veterinaria, di mascalcia, di pulizia, di trasporto, di vendita, di competizione, di esibizione pubblica, di addestramento e di conduzione.

Il contenimento d’emergenza effettivamente medico o di sicurezza può essere impiegato soltanto ove ricorrano tutte le condizioni seguenti:

  • il contenimento è necessario a impedire un immediato danno grave all’equide, a una persona o ad altro animale;
  • i metodi meno lesivi disponibili sono insufficienti;
  • il contenimento è l’opzione efficace meno lesiva disponibile in quel momento;
  • il contenimento non consiste in un torcinaso, in un contenimento a catena, in un contenimento della bocca, in un contenimento delle orecchie né in un dispositivo di contenimento fondato sul dolore;
  • il contenimento è impiegato sotto autorità veterinaria ovvero, ove l’attesa dell’autorità veterinaria creerebbe un immediato grave pericolo, è segnalato a un veterinario e all’autorità competente non appena praticabile;
  • il contenimento dura soltanto per il tempo in cui perdura il pericolo immediato;
  • l’episodio, la ragione dell’impiego, l’attrezzatura impiegata, la durata e l’esito sono registrati.

La presente clausola d’emergenza non autorizza i torcinasi, il contenimento a catena, il contenimento orale, il contenimento mediante imboccatura, il contenimento delle orecchie, il contenimento punitivo, il contenimento per comodità, il contenimento a fini di addestramento, di vendita o di competizione, né il contenimento impiegato per imporre l’ordinaria obbedienza.

La catena non può essere impiegata come finimento, come mezzo di contenimento, come attrezzatura di conduzione a mano, come attrezzatura di pressione, come attrezzatura di correzione, come attrezzatura di punizione o come attrezzatura di controllo a contatto con l’animale.

Il presente articolo non vieta i leciti strumenti veterinari impiegati da un veterinario abilitato per la diagnosi o per il trattamento, purché non siano impiegati come attrezzatura di addestramento, di punizione, di controllo nella conduzione, di contenimento per comodità o di obbedienza.

Il presente articolo non vieta le catene di sicurezza del veicolo senza contatto che siano strutturalmente parte di un veicolo e non tocchino, non si stringano, non contengano, non spaventino l’equide né comunichino con esso.

L’impiego, il montaggio, la fornitura o la detenzione per l’uso di qualsiasi dispositivo elettrico, elettronico o erogatore di scariche per controllare, addestrare, correggere, punire, spingere, contenere un equide o influire su di esso sono vietati. Il presente divieto si applica sia che il dispositivo sia applicato al corpo, indossato, incorporato in recinzioni o in strutture fisse, ovvero tenuto nelle vicinanze, e a prescindere dal fatto che esso lasci o meno un segno visibile. Esso non vieta il recinto elettrico chiaramente visibile e correttamente messo a terra impiegato come limite di contenimento in conformità al Codice imperiale generale del benessere degli equidi, né i leciti strumenti veterinari impiegati da un veterinario abilitato per la diagnosi o per il trattamento.

Articolo 51. Collari di soppressione del comportamento

Sono vietati:

  • i collari contro il tic dell’appoggio;
  • i collari elettrici;
  • i collari a scarica;
  • i collari a strozzo;
  • i collari contro il ballo dell’orso;
  • qualsiasi dispositivo che punisca il comportamento ripetitivo anziché affrontarne la causa.

Il comportamento ripetitivo deve essere indagato per accertare dolore, alimentazione inadatta, foraggio insufficiente, isolamento, confinamento, frustrazione, noia, stress, cattiva uscita al paddock o altra carenza gestionale.

Capo XAttrezzatura soggetta a restrizioni e aiuti

Articolo 52. Pastoie

Le pastoie sono vietate per l’ordinaria proprietà, per l’addestramento, per il trasporto, per la punizione, per comodità, per il lavoro, per l’uscita al paddock o per il contenimento.

L’unica eccezione è un programma di sicurezza controllato del Governo imperiale diretto a insegnare agli equidi a non andare in panico ove restino accidentalmente impigliati in corde, in recinzioni, in finimenti, nella bardatura, nella vegetazione o in altri oggetti.

Tale programma può essere svolto soltanto da funzionari governativi specificamente certificati.

Il programma deve comprendere:

  • il nulla osta veterinario per il singolo equide;
  • un addestramento fondato sul rinforzo positivo;
  • un’esposizione graduale;
  • attrezzatura a sgancio rapido;
  • un’area di addestramento chiusa e sicura;
  • almeno due accompagnatori addestrati;
  • registri scritti di ogni sessione;
  • l’immediata interruzione della sessione ove l’equide manifesti panico, dolore, blocco psichico o sofferenza pericolosa.

Nessun proprietario civile, allevatore, istruttore, scuderia, concorrente, impresa di noleggio od organizzazione privata può impiegare pastoie.

Articolo 53. Speroni

Gli speroni sono leciti al di fuori della competizione soltanto ove siano conformi al presente articolo.

Tutti gli speroni sono vietati in competizione.

Il presente divieto si applica del pari in ogni area di riscaldamento, di lavoro in scuola, di campo prova e di pratica collegate a una competizione.

Lo sperone lecito deve avere:

  • un solo punto di contatto fisso e non mobile;
  • una superficie di contatto liscia a forma di semisfera arrotondata;
  • nessuno spigolo vivo;
  • nessuna nervatura, dente, scanalatura, punta, parte rotante o rotella;
  • nessuna superficie di contatto sottile, piatta, angolosa o spigolosa;
  • nessuna lunghezza, peso o collo sagomato a leva eccessivi.

Sono vietati:

  • gli speroni a rotella;
  • le rotelle a stella;
  • le rotelle dentellate;
  • le rotelle a denti;
  • le rotelle a punte;
  • gli speroni ad ago;
  • gli speroni affilati;
  • gli speroni sottili;
  • gli speroni pesanti;
  • gli speroni sovradimensionati;
  • gli speroni a bordo piatto;
  • gli speroni spigolosi di tipo Prince of Wales;
  • gli speroni nervati o zigrinati;
  • gli speroni con spigoli insufficientemente arrotondati;
  • gli speroni a collo lungo;
  • gli speroni sagomati a leva.

Lo sperone non può essere impiegato per la punizione, per l’ordinaria produzione della velocità, per imporre l’obbedienza, per creare paura o per far prestare l’equide mediante il dolore. Lo sperone può essere impiegato con forza soltanto in un’emergenza immediata nella quale siano probabili una lesione grave o la morte e l’atto meno lesivo disponibile sia necessario a far cessare il pericolo. La forza deve cessare non appena il pericolo immediato sia venuto meno. Ogni impiego di tal genere deve essere registrato ed esaminato ai sensi dell’articolo 57.

I segni visibili, il danno al pelo, la cute lesa, l’uso ripetuto dello sperone, il comportamento difensivo, il serramento della coda, le orecchie indietro, i calci, la fretta, l’immobilizzazione o altri segni di sofferenza possono dare luogo a un’indagine in materia di benessere.

Gli speroni non sono considerati prova di monta avanzata, di professionalità o di controllo superiore.

Articolo 54. Fruste

Le fruste sono lecite al di fuori della competizione soltanto ove impiegate come aiuti visivi o di direzione.

Tutte le fruste sono vietate in competizione.

Il presente divieto si applica del pari in ogni area di riscaldamento, di lavoro in scuola, di campo prova e di pratica collegate a una competizione.

La frusta non può essere impiegata per la punizione, per l’ordinaria produzione della velocità, per imporre l’obbedienza, per creare paura o per far prestare l’equide mediante il dolore.

La frusta può essere impiegata con forza soltanto in un’emergenza immediata nella quale siano probabili una lesione grave o la morte e l’atto meno lesivo disponibile sia necessario a far cessare il pericolo. La forza deve cessare non appena il pericolo immediato sia venuto meno. Ogni impiego di tal genere deve essere registrato ed esaminato ai sensi dell’articolo 57.

Sono vietati i seguenti modelli di frusta:

  • le anime metalliche;
  • il filo metallico;
  • la catena;
  • i nodi;
  • gli uncini;
  • le punte;
  • le estremità appesantite;
  • le estremità percutenti rigide;
  • le modifiche che aumentano il dolore;
  • le sferzate sdoppiate progettate per pungere, per tagliare o per segnare.

L’uso scorretto di una frusta lecita costituisce illecito in materia di benessere.

Capo XIAlterazione chirurgica e fisica

Articolo 55. Amputazione e chirurgia della coda

L’amputazione della coda è ammessa soltanto ove medicalmente necessaria per il singolo equide.

Essa richiede:

  • la diagnosi di un veterinario abilitato indipendente;
  • la prova scritta che il trattamento meno invasivo è inadatto o non ha avuto esito;
  • un’adeguata terapia del dolore;
  • le cure successive;
  • l’iscrizione nella documentazione di benessere dell’equide.

Sono vietate:

  • l’amputazione preventiva;
  • l’amputazione estetica;
  • l’amputazione per standard di razza;
  • l’amputazione per comodità igienica;
  • l’amputazione per comodità di lavoro;
  • l’amputazione per il valore di vendita;
  • l’incisione dei tendini della coda;
  • il blocco nervoso della coda;
  • l’applicazione di tutori alla coda;
  • l’appesantimento della coda;
  • l’alterazione chimica della coda;
  • la chirurgia diretta a creare un portamento estetico della coda.

Nessuno può alterare la coda per l’aspetto, per lo stile agonistico, per la tradizione di razza, per il valore di vendita o per comodità.

Capo XIIAttrezzatura lecita e terapeutica

Articolo 56. Finimenti leciti ordinari

I finimenti non sono illeciti per il solo fatto di essere finimenti.

L’attrezzatura lecita correttamente montata può comprendere:

  • i sidepull larghi;
  • i dispositivi di tipo bosal ammessi, larghi, lisci, flessibili, imbottiti e privi di cuoio grezzo, conformi all’articolo 27, per l’uso montato o alla mano;
  • gli hackamore ammessi certificati ai sensi del Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti;
  • le briglie combinate sidepull-hackamore ammesse, soltanto per l’uso montato o per altro uso non di guida;
  • le configurazioni senza morso a doppia redine ammesse, soltanto per l’uso montato o per altro uso non di guida;
  • le capezze larghe e piatte;
  • le lunghine prive di catena;
  • le selle;
  • la bardatura;
  • i pettorali;
  • i cordei leciti e lenti;
  • le cinghie da collo lente impiegate come appigli d’emergenza;
  • gli stivaletti protettivi non appesantiti;
  • l’attrezzatura antimosche;
  • l’attrezzatura terapeutica medicalmente necessaria.

L’attrezzatura lecita diviene illecita quando sia montata, stretta, modificata o impiegata in modo tale da cagionare dolore, lesione, restrizione della respirazione, movimento impedito, rilascio ritardato, comunicazione soppressa, obbedienza per paura o sofferenza evitabile.

Ove una briglia, un sidepull, un hackamore, un cavezzone, un bosal, una capezza o un finimento della testa da guida leciti impieghino la pressione sul naso per la comunicazione o per il controllo, essi devono essere conformi all’articolo 28. Il nasello largo che distribuisce la pressione è preferito e può essere prescritto per il lavoro pubblico, per il lavoro commerciale, per l’addestramento, per il lavoro a noleggio o per la competizione.

Articolo 57. Eccezioni d’emergenza, veterinarie e temporanee

Ogni eccezione descritta come d’emergenza, di sicurezza immediata, veterinaria, terapeutica, riabilitativa, temporanea o necessaria è di stretta interpretazione. Essa è lecita soltanto ove la condizione sia effettiva, la misura sia l’opzione efficace meno lesiva, non sia ragionevolmente disponibile alcuna alternativa lecita più sicura e l’impiego cessi immediatamente al venir meno dell’esigenza che la giustifica.

Ove un’eccezione consenta il fissaggio della coda, il contatto forzoso della frusta, le cinghie antisgroppata, l’attrezzatura anticalcio, l’applicazione della museruola che incida sull’abbeverata o altra misura altrimenti soggetta a restrizioni, il responsabile deve registrare la ragione, l’ora di inizio e di fine, l’attrezzatura, la persona che l’ha autorizzata o applicata, i controlli di benessere e l’esito. L’impiego veterinario o riabilitativo che prosegua oltre l’episodio immediato richiede un piano scritto veterinario o dell’autorità competente, una data di revisione indicata e criteri di rimozione.

La qualificazione come d’emergenza, veterinaria, terapeutica o riabilitativa non autorizza l’uso ordinario, l’uso per comodità, la punizione, la soppressione del comportamento, l’uso nell’esibizione pubblica, il rinnovo indefinito né l’uso dopo che il pericolo o l’esigenza medica sono venuti meno. Il ripetuto ricorso alla medesima eccezione impone la rivalutazione dell’equide, dell’addestramento, della gestione, dell’attrezzatura, dell’ambiente e del responsabile.

Articolo 58. Attrezzatura terapeutica

La prescrizione, la raccomandazione o il piano di trattamento veterinari non trasformano in attrezzatura lecita l’attrezzatura vietata di controllo, di contenimento, di correzione, di punizione, di monta, di guida o di addestramento. L’attrezzatura terapeutica deve essere impiegata unicamente per la finalità medica documentata e non può essere impiegata per dirigere, per arrestare, per imporre la postura, per sopprimere il comportamento o per proseguire un lavoro che sarebbe altrimenti illecito.

L’attrezzatura terapeutica può essere impiegata soltanto ove:

  • sia medicalmente indicata per il singolo equide;
  • sia prescritta o approvata da un veterinario abilitato;
  • la finalità, la durata, i requisiti di montaggio e la data di revisione siano registrati;
  • non sia impiegata per un vantaggio agonistico, per un effetto estetico, per il contenimento o per la postura forzata;
  • sia rimossa o rivalutata ove insorgano dolore, sfregamenti, sofferenza o peggioramento.

La descrizione come terapeutica non rende lecita l’attrezzatura che sia in concreto impiegata per il controllo, per l’estetica, per il miglioramento della prestazione o per comodità.

Capo XIIIVigilanza, registri e illeciti

Articolo 59. Potere di ispezione

L’autorità competente può ispezionare:

  • i finimenti;
  • l’attrezzatura di contenimento;
  • l’attrezzatura di addestramento;
  • la bardatura;
  • le selle;
  • i veicoli, ove rilevanti per i finimenti o per il contenimento;
  • i registri di montaggio;
  • i registri veterinari;
  • i registri di addestramento;
  • i registri di vendita o di noleggio;
  • i registri di certificazione;
  • gli equidi sui quali l’attrezzatura è stata impiegata.

Ove sussista un rischio immediato per il benessere, l’autorità competente può ordinare la rimozione dell’attrezzatura, sequestrare l’attrezzatura, sospendere l’impiego dell’equide, imporre l’esame veterinario o aprire un’indagine.

L’apertura di un’indagine non dimostra di per sé la colpevolezza.

Articolo 60. Detenzione per l’uso

La detenzione di attrezzatura vietata costituisce illecito ove le circostanze rivelino la detenzione per l’uso.

Costituiscono circostanze rilevanti:

  • l’attrezzatura è custodita insieme ai finimenti da lavoro;
  • l’attrezzatura è montata su un equide;
  • l’attrezzatura è trasportata all’addestramento, alla competizione, alla vendita, al noleggio o al lavoro pubblico;
  • il detentore pubblicizza, noleggia, vende o insegna l’uso dell’attrezzatura;
  • il detentore dispone di registri, di immagini, di messaggi o di prove testimoniali che rivelino l’uso previsto.

La detenzione per finalità museali, didattiche, di prova giudiziaria, di smaltimento o di archivio storico può essere lecita ove l’attrezzatura sia chiaramente contrassegnata come vietata e non sia disponibile all’uso.

Articolo 61. Vendita, fabbricazione, noleggio e insegnamento

Nessuno può fabbricare, vendere, noleggiare, prestare, pubblicizzare, importare o distribuire attrezzatura vietata per l’uso all’interno dell’Impero.

Il venditore non può sottrarsi alla responsabilità descrivendo l’attrezzatura vietata come decorativa, tradizionale, destinata alla sola esportazione, professionale, da controllo forte, correzionale o riservata a utilizzatori esperti.

Nessuno può insegnare, dimostrare, promuovere o impartire a pagamento istruzione sull’uso di attrezzatura vietata per l’impiego all’interno dell’Impero, salvo per finalità ammesse di benessere, giuridiche, veterinarie, di smaltimento, museali, storiche o di formazione degli ispettori, ove l’attrezzatura non sia impiegata su un equide.

Articolo 62. Ordini correttivi

Per una prima violazione lieve che non comporti lesione, pericolo immediato, occultamento, morsi vietati, morsi funzionali, imboccature, catene, attrezzatura ad azione strozzante, attrezzatura di controllo a rilascio ritardato o grave contenimento, l’autorità competente può emettere un ordine correttivo.

L’ordine correttivo può imporre:

  • la regolazione dell’attrezzatura;
  • la sostituzione;
  • la rimozione;
  • l’adattamento dei finimenti;
  • l’esame veterinario;
  • il riaddestramento;
  • la correzione dei registri;
  • una nuova ispezione.

L’inosservanza aggrava l’illecito.

Articolo 63. Illeciti in materia di benessere

Costituiscono illecito in materia di benessere:

  • l’impiego di attrezzatura vietata;
  • la detenzione per l’uso di attrezzatura vietata;
  • la vendita o il noleggio di attrezzatura vietata per l’uso;
  • il montaggio di attrezzatura lecita in modo lesivo;
  • l’uso proseguito dopo la comparsa di segni di dolore o di lesione;
  • l’occultamento di attrezzatura vietata;
  • la falsificazione dei registri dell’attrezzatura;
  • l’inosservanza di un ordine dell’autorità competente;
  • l’impiego di attrezzatura terapeutica per finalità non terapeutiche;
  • l’impiego di attrezzatura soggetta a restrizioni al di fuori delle condizioni ammesse;
  • l’impiego di attrezzatura non certificata ove la certificazione sia prescritta;
  • la correzione illecita, il segnale di pressione illecito o la conduzione avversiva illecita che non raggiungano la soglia dell’illecito grave di cui all’articolo 64.

Le sanzioni possono comprendere:

  • la sanzione pecuniaria;
  • il sequestro dell’attrezzatura;
  • il riaddestramento obbligatorio;
  • l’ordine di adattamento dei finimenti;
  • l’ordine veterinario;
  • la sospensione temporanea dalla monta, dalla guida, dall’addestramento, dalla competizione, dalla vendita, dal lavoro a noleggio o dal lavoro pubblico;
  • la limitazione della licenza dell’esercente;
  • la sorveglianza del benessere;
  • l’iscrizione nel registro imperiale del benessere animale.

Articolo 64. Illeciti gravi

Costituiscono illecito grave:

  • l’impiego di attrezzatura di Classe III;
  • l’impiego di attrezzatura di Grado 3;
  • l’impiego di catene come attrezzatura di conduzione a mano, di contenimento, di punizione, di correzione o di pressione a contatto con l’animale;
  • l’impiego di attrezzatura al collo ad azione strozzante;
  • qualsiasi impiego di un torcinaso, di un torcilabbro, di un torciorecchio, di un contenimento a catena, di un contenimento orale, di un contenimento mediante imboccatura, di un contenimento delle orecchie o di un contenimento fondato sul dolore per il controllo nella conduzione, per la punizione, per l’addestramento, per comodità, per la presentazione per la vendita, per la competizione, per l’esibizione pubblica o per imporre l’obbedienza;
  • l’impiego di attrezzatura di controllo a rilascio ritardato che cagioni paura, dolore, restrizione, comportamento difensivo o perdita del rilascio sicuro;
  • lo strattone brusco, lo strattonamento, il carico d’urto, il movimento di sega o il ripetuto aumento forzoso della pressione che cagionino dolore, panico, lesione, restrizione della respirazione, collasso, perdita dell’equilibrio o disperazione difensiva;
  • la correzione o il segnale di pressione esercitati mediante attrezzatura vietata, nervi facciali esposti, cartilagine nasale, parte molle del muso, tessuti della bocca, gola, catena, filo metallico, cavo, nodi taglienti, punte, dentellature o altre strutture concentranti la pressione, ove essi cagionino dolore, panico, lesione, obbedienza per paura, restrizione della respirazione, perdita dell’equilibrio o disperazione difensiva;
  • la correzione ripetuta, l’aumento della pressione o la conduzione avversiva dopo che l’equide ha manifestato dolore, paura, confusione, sfinimento, comportamento difensivo o incapacità di comprendere la risposta richiesta;
  • l’impiego ripetuto di attrezzatura vietata;
  • l’impiego che cagioni lesione, sanguinamento, gonfiore, restrizione della respirazione, collasso, panico o paura duratura;
  • l’impiego di attrezzatura per occultare l’abuso;
  • l’impiego di attrezzatura dopo un precedente avvertimento o ordine;
  • la ritorsione contro chi segnali finimenti illeciti;
  • la falsificazione dei registri veterinari, dei finimenti, di certificazione o di addestramento;
  • la vendita o la fabbricazione organizzate di attrezzatura vietata;
  • l’impiego deliberato del dolore, del panico o dell’intimidazione per controllare un equide.

Le sanzioni possono comprendere:

  • l’immediato sequestro dell’attrezzatura;
  • l’immediato allontanamento dell’equide dal lavoro;
  • la sospensione o la revoca della licenza;
  • l’interdizione dal lavoro commerciale con equidi;
  • la limitazione della proprietà di animali;
  • l’indagine penale per maltrattamento di animali;
  • l’iscrizione nel registro del benessere;
  • la confisca dell’attrezzatura disposta dal giudice.

Articolo 65. Illeciti relativi ai finimenti di massima gravità

Costituiscono illecito relativo ai finimenti di massima gravità:

  • l’attrezzatura di Classe III combinata con attrezzatura di Grado 3;
  • l’attrezzatura ad azione gag combinata con un’imboccatura ritorta, a catena, dentellata, con punte uncinate, con punte, a passaggio di lingua alto, tagliente o schiacciante;
  • qualsiasi imboccatura rilevantemente idonea a tagliare, a schiacciare, a perforare o a ferire la bocca;
  • qualsiasi dispositivo progettato per intensificare la forza fino ad essere arrestato dal dolore, dalla compressione dei tessuti molli o dalla resistenza anatomica;
  • l’impiego, la vendita o l’insegnamento organizzati di attrezzatura vietata grave.

L’illecito relativo ai finimenti di massima gravità comporta:

  • l’indagine per maltrattamento di animali;
  • la verifica integrale dei finimenti;
  • l’ispezione di tutti gli equidi affidati alla cura della persona, ove rilevante;
  • l’esame delle autorizzazioni relative alla proprietà, all’addestramento, alla vendita, al noleggio, alla competizione e al lavoro pubblico;
  • la valutazione ai fini della limitazione della proprietà di animali;
  • la valutazione ai fini della segnalazione penale.

L’apertura di un’indagine per maltrattamento di animali ai sensi del presente articolo non dimostra di per sé la colpevolezza.

Capo XIVRegola antielusione

Articolo 66. Equivalenza funzionale

Il dispositivo è vietato ove sia sostanzialmente equivalente a un oggetto vietato, sia o non sia menzionato nel presente Codice.

Nessuno può sottrarsi al presente Codice rinominando, riprogettando, combinando, mascherando, ammorbidendo, imbottendo, decorando o commercializzando l’attrezzatura ove la funzione dell’attrezzatura resti illecita.

Il dispositivo è vietato ove il suo progetto, il suo montaggio o il suo impiego siano diretti o idonei a:

  • imporre la chiusura della bocca;
  • sopprimere il movimento della mascella, della lingua, delle labbra, della testa, del collo, del dorso, degli arti o della coda;
  • legare la testa o il collo alla sella, al sottopancia, al fascione, al pettorale, al carro, al veicolo o alla bardatura;
  • concentrare la forza mediante filo metallico, catena, bordi affilati, punti di pressione stretti, denti, nervature, nodi o barre metalliche;
  • creare un movimento esagerato o un’andatura artificiale;
  • occultare dolore, resistenza, stanchezza, paura, confusione o sofferenza;
  • punire il normale comportamento equino anziché affrontarne la causa;
  • produrre obbedienza mediante dolore, panico, paura, sfinimento o impotenza.

Nessuno può sottrarsi al divieto di strattonamento descrivendo l’atto come correzione, disciplina, definizione dei limiti, addestramento al rispetto, pressione e rilascio, rinforzo negativo, punizione, richiamo, promemoria o aiuto, ove l’azione meccanica e l’effetto sul benessere corrispondano alla definizione di strattonamento.

Nessuno può sottrarsi alla liceità della correzione lecita descrivendo come abuso ogni segnale non fondato sulla ricompensa, ove l’atto corrisponda alla definizione di correzione lecita e sia conforme al presente Codice.

Nessuno può sottrarsi al divieto di correzione fondata sul dolore adducendo che l’equide era disobbediente, resistente, irrispettoso, dominante, testardo o difficile, ove il comportamento sia stato cagionato, verosimilmente cagionato o ragionevolmente sospettato di essere cagionato da dolore, paura, confusione, finimenti inadatti, cattiva aderenza, lavoro eccessivo, cattiva conduzione, sopraffazione ambientale o incapacità di comprendere la risposta richiesta.

Articolo 67. Termini commerciali

Nessuna attrezzatura diviene lecita per il solo fatto di essere commercializzata come:

  • anatomica;
  • comfort;
  • da prestazione;
  • di comunicazione;
  • correzionale;
  • correttiva;
  • naturale;
  • tradizionale;
  • morbida;
  • per il benessere;
  • umanitaria;
  • professionale;
  • avanzata;
  • terapeutica;
  • didattica.

La liceità è determinata dall’effettivo effetto meccanico, dal montaggio, dall’uso e dalla conseguenza sul benessere.

Appendice IGuida alla collocazione della pressione sul naso

Sezione 1. Stato giuridico della guida

La presente Appendice è di supporto all’articolo 28.

I requisiti scritti dell’articolo 28 prevalgono su tutte le illustrazioni.

Le illustrazioni contenute nelle copie di lavoro del presente Codice sono soltanto figure di riferimento fino a che non siano sostituite da disegni imperiali ufficiali.

I disegni imperiali ufficiali devono mostrare i principi di collocazione prescritti, ma non autorizzano alcuna attrezzatura che violi il testo scritto del presente Codice.

Sezione 2. Illustrazioni prescritte

La guida ufficiale di montaggio deve comprendere:

Figura 1 — Collocazione sull’osso nasale stabile. Uno schema in veduta laterale che mostri l’osso nasale stabile e la zona lecita per l’attrezzatura larga e liscia di pressione sul naso.

Figura 2 — Collocazione bassa vietata. Uno schema in veduta laterale che mostri la collocazione illecita sulla cartilagine nasale inferiore, sulla parte molle del muso, sull’area delle narici o sulle strutture delle vie aeree.

Figura 3 — Attrezzatura che scivola verso il basso. Un raffronto che mostri l’attrezzatura che parte da una posizione apparentemente lecita ma scivola verso il basso sotto la pressione della redine, della lunghina, della longia o della guida.

Figura 4 — Raffronto fra collocazione accettabile e vietata. Un raffronto che mostri la collocazione accettabile della pressione sul naso e la collocazione vietata bassa, stretta, rigida, abrasiva o concentrante la pressione.

Sezione 3. Interpretazione

Lo schema non può essere impiegato per giustificare la collocazione bassa, la concentrazione della pressione, lo scivolamento, la restrizione delle vie aeree, il dolore, gli sfregamenti, il gonfiore o il comportamento difensivo.

Ove lo standard scritto e un esempio visivo appaiano in contrasto, prevale lo standard scritto.