Libro III · Atto
Codice imperiale generale del benessere degli equidi
Il diritto generale e vincolante dell’Impero di Hrossagrið in materia di benessere degli equidi, applicabile a ogni equide posto sotto la custodia o il controllo dell’uomo e a ogni persona che ne sia responsabile.
Il presente Codice si applica in tutto l’Impero di Hrossagrið a ogni cavallo, pony, asino, mulo, bardotto, ibrido di zebra e altro equide, sia esso di proprietà privata o pubblica, residente in via permanente, temporaneamente presente, importato, esportato, inselvatichito sotto gestione umana, riprodotto, tenuto, addestrato, manipolato, montato, guidato alle guide, impiegato nel lavoro, trasportato, esposto, fatto competere, venduto, concesso in locazione, soccorso, riabilitato, ritirato, studiato o altrimenti posto sotto la custodia o il controllo dell’uomo.
Indice
- I. Applicazione, autorità e interpretazione
- II. Ispezione, osservazione quotidiana, acqua e alimentazione
- III. Terreno, ricovero, riparo e sicurezza ambientale
- IV. Uscita all’aperto, contatto sociale, libertà di movimento e sonno
- V. Salute, dolore, cure preventive e servizi professionali
- VI. Equidi giovani, manipolazione, assuefazione e addestramento
- VII. Monta, lavoro, sport, lezioni e uso pubblico
- VIII. Riproduzione, gravidanza, parto, allattamento e puledri
- IX. Trasporto
- X. Vendita, trasferimento, strutture, istruzione e ricerca
- XI. Ritiro, qualità della vita, eutanasia e macellazione
- XII. Registri, ispezioni, indagini, ordini e sanzioni
- XIII. Disposizioni finali, transitorie e antielusive
- Allegato 1. Regole di misurazione
- Allegato 2. Conformità in materia di uscita all’aperto e di contatto sociale
- Allegato 3. Prospetto del ricovero
- Allegato 4. Intervalli di cura
- Allegato 5. Progressione dell’equide giovane
- Allegato 6. Prospetto del carico del cavaliere e del lavoro
- Allegato 7. Prospetto della riproduzione e dei puledri
- Allegato 8. Prospetto del trasporto
- Allegato 9. Vigilanza e garanzie giuridiche
- Allegato 10. Punteggio della qualità della vita
Capo IApplicazione, autorità e interpretazione
Articolo 1. Applicazione
Il presente Codice si applica in tutto l’Impero di Hrossagrið a ogni cavallo, pony, asino, mulo, bardotto, ibrido di zebra e altro equide, sia esso di proprietà privata o pubblica, residente in via permanente, temporaneamente presente, importato, esportato, inselvatichito sotto gestione umana, riprodotto, tenuto, addestrato, manipolato, montato, guidato alle guide, impiegato nel lavoro, trasportato, esposto, fatto competere, venduto, concesso in locazione, soccorso, riabilitato, ritirato, studiato o altrimenti posto sotto la custodia o il controllo dell’uomo.
Il presente Codice vincola i proprietari, i detentori, i cavalieri, gli accompagnatori, gli addestratori, gli allevatori, i trasportatori, i veterinari, i prestatori di cure agli zoccoli, i dentisti, le strutture, le scuole, le università, gli enti di ricerca, gli organizzatori di eventi, i locatori, gli enti di servizio, le autorità pubbliche, le società di capitali, le società di persone, le associazioni e ogni persona che assuma o attui una decisione incidente in modo sostanziale su un equide.
Articolo 2. Responsabilità concorrente
La proprietà, la custodia, il possesso, la gestione, l’istruzione, il rapporto di lavoro, la ripartizione contrattuale e il controllo effettivo possono dar luogo a responsabilità concorrente. Il proprietario resta responsabile della scelta di un detentore competente e della messa a disposizione di risorse lecite. Il detentore resta responsabile delle decisioni rientranti nel proprio controllo. Il superiore, il datore di lavoro, l’amministratore, il comandante o l’organizzatore è responsabile ove abbia ordinato, autorizzato, consapevolmente permesso, occultato ovvero omesso di far cessare una violazione rientrante nella propria autorità.
Nessun contratto, rinuncia, locazione, contratto di pensione per equidi, clausola del rapporto di lavoro, modulo di consenso, controversia sulla proprietà, insolvenza o delega può escludere o ridurre un dovere imposto dal presente Codice.
Articolo 3. Dovere fondamentale di benessere
Ogni persona responsabile deve assicurare condizioni compatibili con la salute fisica, l’alimentazione, la locomozione, il sonno, il comfort, i bisogni comportamentali, i bisogni sociali, i bisogni sensoriali, il benessere psicologico, l’autonomia, il recupero e le esigenze proprie della specie del singolo equide.
Ogni persona responsabile deve prevenire il dolore evitabile, la lesione, la malattia, la fame, la sete, la paura, la sofferenza, il panico, l’esaurimento, la restrizione respiratoria, lo stress da caldo o da freddo, la privazione del sonno, la privazione sociale, l’impotenza appresa e l’incuria. Il dovere di prevenire un danno prevedibile sorge prima che la lesione o la malattia divengano gravi.
Articolo 4. Prevalenza del benessere
Il valore commerciale, il pedigree, il registro genealogico, la reputazione della razza, lo stato sportivo, la domanda del pubblico, la funzione governativa, la finalità assimilabile all’emergenza, il turismo, la tradizione, la cerimonia, l’istruzione, la ricerca, l’estetica, la preferenza del proprietario, la carenza di personale, la mancanza di spazio, il costo, l’orario, il premio, il pubblico o la comodità non possono giustificare l’inosservanza.
Ove un compito non possa essere svolto nel rispetto del presente Codice, esso deve essere modificato, rinviato, riassegnato o annullato.
Articolo 5. Regola più severa
Ove un altro Codice imperiale, uno standard vincolante, un allegato tecnico, un ordine veterinario, una limitazione del Passaporto, un ordine climatico, un ordine di percorso, un ordine dell’autorità giudiziaria ovvero una direttiva individuale di benessere impongano una protezione più severa, prevale la regola più severa.
Un Codice settoriale può aggiungere doveri più severi, ma non può indebolire il presente Codice, salvo che una modifica espressa, adottata con autorità giuridica pari o superiore, individui l’esatta disposizione derogata e ne enunci il fondamento scientifico e di benessere.
Articolo 6. Principio di precauzione
Ove prove attendibili indichino un rischio sostanziale di danno grave o irreversibile per il benessere, l’incertezza deve essere risolta in favore dell’equide fino a che il rischio non sia adeguatamente valutato. La mancanza di piena certezza scientifica non può giustificare la prosecuzione di una pratica che presenti un rischio rilevante ragionevolmente prevedibile.
Articolo 7. Interpretazione funzionale
La funzione effettiva, l’effetto, la durata, l’intensità, la forza, il carico, la limitazione e la conseguenza per il benessere di una condotta o di un’attrezzatura ne determinano la qualificazione giuridica. Nessuno può eludere il presente Codice riqualificando il lavoro come esercizio, terapia, familiarizzazione, movimento volontario, istruzione, tradizione, cerimonia, uso privato, soccorso, riabilitazione, preparazione alla vendita, prova, ricerca, sport o servizio assimilabile all’emergenza.
Articolo 8. Definizioni
Ai fini del presente Codice:
- Per lavoro attivo si intende il lavoro montato, la guida alle guide, la trazione attiva, il trasporto di carichi, il lavoro alla longia, il condizionamento ripetitivo a mano, lo sport, l’addestramento formale, l’esibizione pubblica, l’attività di servizio ovvero altra attività che imponga una richiesta fisica o psicologica diretta.
- Per tempo assegnato si intende l’intero periodo durante il quale l’equide è tenuto a rimanere disponibile per il lavoro, lo spostamento, l’attesa, la stazione in piedi, l’esposizione, l’impiego nelle lezioni, il servizio o un compito controllato, sia esso o meno in movimento continuo.
- Per autorità competente si intende l’autorità imperiale per il benessere degli equidi, un ispettorato legittimamente delegato, un’autorità giudiziaria ovvero altro ente pubblico espressamente autorizzato dalla legge.
- Per contatto sociale diretto si intende la possibilità di avvicinarsi ad almeno un equide compatibile, di allontanarsene, di toccarlo, di annusarlo, di vederlo e di udirlo, attraverso la stabulazione di gruppo o una barriera sicura.
- Per emergenza si intende una minaccia imprevista e immediata per la vita, una lesione grave o la sicurezza pubblica, che non possa ragionevolmente essere fronteggiata con un’alternativa lecita meno gravosa.
- Per struttura si intende qualunque impresa, scuola, università, scuderia, pensione per equidi, allevamento, commerciante, centro di soccorso, rifugio, esercente di trasporto, ente di servizio, evento, ente di ricerca o impianto pubblico che tenga o utilizzi equidi.
- Per giornata di riposo completo si intende un periodo continuativo di almeno ventiquattro ore privo di monta, di guida alle guide, di lavoro alla longia, di addestramento formale, di trazione attiva, di sport, di esibizione pubblica, di incarico di trasporto o di altra prestazione lavorativa.
- Per equide pesante o a maturazione tardiva si intende l’equide classificato ai sensi dell’articolo 53 e dell’Allegato 5.
- Per equide leggero o a maturazione ordinaria si intende l’equide classificato ai sensi dell’articolo 53 e dell’Allegato 5.
- Per detentore si intende la persona che ha la custodia quotidiana o il controllo pratico.
- Per persona responsabile si intende ogni persona su cui grava la responsabilità imposta dagli articoli 1 e 2.
- Per uscita all’aperto si intende il libero movimento volontario in un recinto conforme all’Allegato 2, senza che una persona ne diriga il ritmo, il percorso, l’andatura, la postura o la ripetizione.
- Per ordine veterinario si intende una direttiva datata, scritta o registrata in modo sicuro, emessa da un veterinario che abbia esaminato l’equide o disponga di sufficienti informazioni cliniche attuali, la quale indichi la ragione, la durata, le limitazioni, la data di revisione e l’alternativa sicura meno restrittiva.
- Per lavoro si intendono il lavoro attivo e ogni tempo assegnato che limiti in modo sostanziale il libero movimento, l’alimentazione, il contatto sociale, il sonno o il recupero.
Articolo 9. Misurazione e prova
Ove il presente Codice faccia uso del peso corporeo, dell’altezza, del tempo, della distanza, della superficie, della forza, della temperatura, dell’umidità, del suono, della luce o di altra grandezza misurabile, la misurazione deve essere effettuata con strumenti tarati o con un metodo approvato nel pertinente Allegato. Ove due misurazioni lecite differiscano oltre la tolleranza ammessa, prevale il risultato più protettivo.
Il peso corporeo impiegato nel calcolo del carico o della razione deve essere stato misurato su una bilancia tarata nei novanta giorni precedenti, ovvero nei trenta giorni precedenti per l’equide di età inferiore a sei anni, gravido, in allattamento, in recupero, in rapido accrescimento o in mutamento della condizione corporea. Un nastro baumetrico convalidato può essere impiegato per non più di quattordici giorni, nelle more della misurazione su bilancia; in tal caso al peso corporeo stimato si applica, ai fini del calcolo del carico, una detrazione di sicurezza del dieci percento.
Articolo 10. Eccezioni d’emergenza
Un’eccezione d’emergenza è lecita soltanto nella misura minima e per il tempo più breve strettamente necessari a prevenire un danno imminente maggiore. Essa non può autorizzare il maltrattamento, la macellazione dei cavalli, il dolore deliberato, l’esaurimento evitabile ovvero la prosecuzione dell’uso dopo che sia divenuta disponibile un’alternativa sicura.
Ogni struttura deve registrare un’eccezione d’emergenza entro due ore, indicando la minaccia, il soggetto che ha deciso, la durata, le alternative valutate, il gravame imposto, la condizione dell’equide e l’esame successivo all’evento. Un veterinario deve esaminare l’equide entro sei ore da ogni eccezione d’emergenza che abbia comportato lesione, collasso, sforzo imposto, trasporto prolungato o superamento sostanziale di un limite ordinario.
Capo IIIspezione, osservazione quotidiana, acqua e alimentazione
Articolo 11. Frequenza dell’osservazione
Ogni equide deve essere controllato a vista almeno due volte in ciascun periodo di ventiquattro ore, senza che l’intervallo fra i controlli superi le dodici ore.
Gli equidi stabulati in scuderia, gli equidi di recente arrivo, gli equidi che indossano coperte in modo continuativo, gli equidi di età inferiore a cinque anni, gli equidi di età superiore a diciotto anni, gli equidi gravidi dopo il giorno 240, gli equidi in allattamento, gli equidi isolati e gli equidi sottoposti a terapia farmacologica devono essere controllati almeno tre volte in ciascun periodo di ventiquattro ore, senza che l’intervallo superi le otto ore.
I puledri di età inferiore a trenta giorni e gli equidi malati, feriti, in fase postoperatoria, con colica, con anomalie neurologiche, con gravidanza ad alto rischio o clinicamente instabili devono essere controllati almeno ogni quattro ore ovvero più frequentemente su direttiva veterinaria.
Articolo 12. Contenuto dei controlli
Il controllo prescritto deve valutare l’identità, la presenza, l’atteggiamento, l’appetito, l’assunzione di acqua ovvero il funzionamento dell’impianto idrico, le feci e l’urina, l’andatura, la postura, il respiro, le lesioni visibili, l’andamento della condizione corporea, i piedi, i pericoli ambientali, l’accesso sociale e i segni di dolore o di sofferenza. Il solo conteggio dei capi a distanza non è sufficiente.
La struttura deve conservare un registro datato di ogni controllo prescritto, del soggetto che lo ha eseguito, delle anomalie riscontrate e delle misure adottate. I detentori privati devono registrare le anomalie, i farmaci, le istruzioni veterinarie e ogni controllo omesso o sostanzialmente ritardato.
Articolo 13. Acqua continua
Ogni equide deve disporre di accesso volontario e continuo ad acqua pulita, sicura e appetibile, salvo che durante il periodo più breve richiesto da una specifica procedura veterinaria disposta con ordine veterinario ovvero mentre un veicolo di trasporto in movimento non possa recare in sicurezza una fonte d’acqua aperta. Durante tale eccezione di trasporto si applica l’articolo 87 e l’acqua deve essere offerta a intervalli non superiori a quattro ore.
L’acqua non può essere negata per controllare il comportamento, per ridurre la minzione, per ridurre le feci, per migliorare l’aspetto, per agevolare il trasporto, per produrre perdita di peso, per accrescere l’obbedienza o per punire un equide.
Articolo 14. Capacità e portata dell’acqua
Ogni sede deve mantenere una riserva idrica immediatamente utilizzabile non inferiore a dieci litri per ogni cento chilogrammi di peso corporeo complessivo degli equidi, per ciascun periodo di ventiquattro ore. La riserva deve salire a quindici litri per cento chilogrammi durante l’allattamento, il lavoro prolungato, il gravame da caldo di Fascia II o superiore ovvero ove il foraggio principale sia secco.
Ogni abbeveratoio automatico deve erogare almeno otto litri al minuto per i cavalli e i muli e quattro litri al minuto per i pony e gli asini. L’abbeveratoio a vasca deve offrire almeno una postazione di abbeverata ogni cinque equidi, con una lunghezza minima di bordo accessibile di sessanta centimetri per ciascuna postazione di abbeverata.
I contenitori dell’acqua devono essere collocati in modo da prevenire l’intrappolamento, la contaminazione, il congelamento, la sopraffazione e l’esclusione. Il recinto di gruppo deve offrire almeno due punti di abbeverata separati ove siano presenti più di quattro equidi.
Articolo 15. Controlli dell’impianto idrico
Ogni impianto idrico deve essere provato materialmente almeno due volte al giorno. In presenza di rischio di gelo, guasto meccanico, trasporto, lavoro attivo, malattia, allattamento ovvero gravame climatico di Fascia II o superiore, esso deve essere provato almeno ogni quattro ore.
L’impianto guasto deve essere ripristinato o sostituito entro un’ora. Fino al ripristino, l’acqua deve essere offerta in contenitori sufficienti a intervalli non superiori a un’ora.
Articolo 16. Foraggio minimo
Salvo che in regime dietetico veterinario, ogni equide deve ricevere una quantità di sostanza secca da foraggio non inferiore all’uno e mezzo percento del peso corporeo attuale in ciascun periodo di ventiquattro ore. L’obiettivo ordinario è il due percento del peso corporeo. La riduzione al di sotto dell’uno e mezzo percento esige un piano veterinario e nutrizionale qualificato, non può mai scendere al di sotto dell’uno e un quarto percento e deve essere riesaminata almeno ogni quattordici giorni.
Gli asini e gli equidi predisposti all’obesità possono ricevere foraggio a minore apporto energetico, paglia, foraggio ammollato, sistemi di alimentazione lenta o pascolamento controllato, ma non possono essere privati della fibra né del normale tempo di alimentazione.
Articolo 17. Intervallo massimo senza foraggio
Nessun equide adulto può restare privo di foraggio commestibile o di pascolo sicuro per più di quattro ore consecutive. Nessun puledro, equide giovane di età inferiore a cinque anni, equide in allattamento, equide predisposto alle ulcere, equide sottopeso o equide in gestione veterinaria gastrointestinale può restare privo di foraggio per più di tre ore consecutive.
L’alimentatore lento si computa soltanto finché il foraggio resta materialmente ottenibile. Una rete vuota, l’erba inaccessibile, il foraggio contaminato o il foraggio monopolizzato da un altro equide non soddisfano il presente articolo.
Articolo 18. Concentrati e mutamento della dieta
Nessun singolo pasto di concentrato può superare i quattro decimi dell’uno percento del peso corporeo. I pasti di concentrato devono essere separati da almeno quattro ore. Un mutamento sostanziale della dieta deve essere introdotto in non meno di sette giorni e un mutamento che riguardi più del cinquanta percento del tipo di foraggio o della quantità di concentrato deve essere introdotto in non meno di quattordici giorni, salvo diversa direttiva del veterinario.
Il mangime deve essere conservato all’asciutto, con controllo degli animali infestanti, etichettato e separato dalle sostanze chimiche, dai medicinali e dal materiale tossico. Non può essere somministrato mangime ammuffito, contaminato, fermentato, polveroso, velenoso o avariato.
Articolo 19. Alimentazione di gruppo
Il recinto ad alimentazione di gruppo deve offrire almeno una postazione di foraggio o di mangime per ciascun equide, più una postazione aggiuntiva. Le postazioni devono essere separate da almeno tre metri ovvero da una barriera visiva piena di lunghezza sufficiente a impedire che un equide controlli due postazioni contemporaneamente.
Gli equidi subordinati, anziani, disabili, sottopeso, con problemi dentali o in gestione clinica devono essere sorvegliati individualmente e, ove necessario, alimentati separatamente senza perdere il contatto sociale prescritto.
Articolo 20. Sale, minerali e condizione corporea
Ogni equide deve avere accesso a sale e minerali appropriati secondo un piano dietetico individuale. La condizione corporea deve essere valutata secondo una scala equina riconosciuta a nove punti o secondo un equivalente approvato specifico per la specie, almeno mensilmente nelle strutture e almeno ogni tre mesi nella custodia privata. Gli equidi di età inferiore a cinque anni, di età superiore a diciotto anni, gravidi, in allattamento, in gestione clinica o in mutamento di peso devono essere valutati almeno ogni quattordici giorni.
Un punteggio inferiore a quattro o superiore a sette esige un piano correttivo scritto entro sette giorni. Un punteggio inferiore a tre, superiore a otto ovvero una variazione di un punto pieno entro trenta giorni esige una valutazione veterinaria entro settantadue ore.
Capo IIITerreno, ricovero, riparo e sicurezza ambientale
Articolo 21. Dovere ambientale generale
Ogni area utilizzata da un equide deve essere mantenuta in modo che l’equide possa stare in piedi, coricarsi, rialzarsi, girarsi, muoversi, alimentarsi, abbeverarsi, riposare, evitare il conflitto ed esprimere il comportamento normale senza irragionevole rischio di scivolamento, collisione, intrappolamento, avvelenamento, danno respiratorio o lesione.
Articolo 22. Dimensioni del box
Il box individuale deve soddisfare entrambi i requisiti seguenti:
- superficie di pavimento libera e utilizzabile non inferiore al maggiore fra quattro volte e mezzo il quadrato dell’altezza al garrese dell’equide espressa in metri e duecentocinquanta centimetri quadrati per chilogrammo di peso corporeo; e
- dimensione interna minore non inferiore al maggiore fra una volta e otto decimi l’altezza al garrese dell’equide e tre metri per un cavallo ordinario.
Si applicano i seguenti minimi assoluti:
- equide di altezza inferiore a 1.25 metri: 3.0 m × 3.0 m;
- equide da 1.25 m a meno di 1.50 m: 3.05 m × 3.65 m;
- equide da 1.50 m a meno di 1.70 m: 3.65 m × 3.65 m;
- equide di 1.70 m e oltre: 3.65 m × 4.25 m;
- equide pesante di oltre 750 kg: non meno di 4.25 m × 4.25 m;
- fattrice con puledro o box da parto: non meno di 4.25 m × 4.25 m e non meno di una volta e mezzo la superficie ordinaria prescritta per la fattrice.
Ove la formula e il minimo assoluto divergano, prevale il requisito maggiore.
Articolo 23. Altezza del box, porte e corridoi
L’altezza libera del soffitto o della gronda al di sopra del punto più alto delle orecchie dell’equide in postura normale deve essere di almeno novanta centimetri e l’altezza libera complessiva non può mai essere inferiore a 2.7 metri.
La porta del box deve essere larga almeno 1.25 metri e alta 2.25 metri. La porta usata da un equide di oltre 700 kg deve essere larga almeno 1.5 metri. I corridoi interni devono essere larghi almeno tre metri per la conduzione a senso unico e 3.6 metri ove gli equidi possano incrociarsi o girarsi.
Le porte devono aprirsi completamente, fissarsi in posizione aperta e consentire lo sgancio d’emergenza senza entrare nel box.
Articolo 24. Ricovero collettivo
Il ricovero collettivo al coperto deve offrire un’area di riposo utilizzabile e provvista di lettiera di almeno:
- dieci metri quadrati per ciascun cavallo o mulo adulto;
- dodici metri quadrati per ciascun equide pesante di oltre 700 kg;
- sette metri quadrati per ciascun pony o asino di altezza inferiore a 1.35 metri;
- quindici metri quadrati per ciascuna unità fattrice-puledro.
La superficie complessiva al coperto deve comprendere un ulteriore venticinque percento di spazio di circolazione e di evitamento. Ogni equide deve poter restare coricato per intero nello stesso momento senza ostruire un ingresso, un punto di abbeverata o la via di fuga di un altro equide.
Articolo 25. Lettiera e superficie di riposo
Ogni equide ricoverato deve disporre di un giaciglio asciutto, comprimibile, atossico e a bassa polverosità, che copra almeno il settanta percento del pavimento del box ovvero l’intera area di riposo designata nel ricovero collettivo. Il calcestruzzo nudo, la terra battuta nuda o i tappeti di gomma privi di lettiera assorbente non soddisfano il presente articolo.
La lettiera bagnata, le feci concentrate e il materiale imbevuto di urina devono essere rimossi almeno quotidianamente. Il rifacimento completo del giaciglio o una sanificazione equivalente deve avvenire almeno settimanalmente, ovvero prima ove l’ammoniaca, l’umidità, i parassiti o l’infezione lo richiedano.
Articolo 26. Ventilazione e qualità dell’aria
Il ricovero al coperto deve mantenere:
- l’ammoniaca al di sotto di dieci parti per milione all’altezza della testa dell’equide;
- l’anidride carbonica al di sotto di duemila parti per milione;
- l’umidità relativa fra il quaranta e l’ottanta percento; lo scostamento da tale intervallo protratto per più di quattro ore consecutive esige una mitigazione registrata, e l’umidità inferiore al trenta percento o superiore al novanta percento protratta per più di due ore consecutive esige il trasferimento ovvero una correzione ambientale efficace, salvo che un veterinario registri le ragioni per cui il trasferimento comporta un rischio maggiore;
- l’assenza di nube di polvere visibile e persistente durante l’alimentazione o il rifacimento della lettiera; e
- un movimento d’aria sufficiente a impedire il ristagno dell’aria senza produrre una corrente fredda continua sull’equide in riposo.
La qualità dell’aria deve essere misurata almeno trimestralmente nelle strutture e ogni volta che siano segnalati segni respiratori, cattivo odore, condensa, polvere, guasto della ventilazione o sovraffollamento.
Articolo 27. Luce e oscurità
Il ricovero deve offrire non meno di otto ore di illuminazione naturale o equivalente alla luce diurna a spettro pieno in ciascun periodo di ventiquattro ore e non meno di sei ore consecutive di oscurità al di sotto di cinque lux, salvo che l’osservazione veterinaria esiga luce temporanea.
L’illuminazione d’emergenza e di ispezione deve essere disponibile in ogni momento. Sono vietate l’illuminazione intensa continua, la luce decorativa intermittente e l’illuminazione diretta negli occhi.
Articolo 28. Dimensioni del recinto di uscita all’aperto
Il recinto per l’uscita quotidiana all’aperto deve offrire:
- non meno di 600 metri quadrati per un equide adulto;
- non meno di 1,000 metri quadrati per due equidi adulti;
- ulteriori 400 metri quadrati per ciascun equide adulto aggiuntivo;
- almeno trenta metri di movimento in linea retta senza ostacoli;
- nessuna strozzatura, corridoio o punto di restringimento di larghezza inferiore a quattro metri ove sia presente più di un equide.
Per i gruppi di puledri e di equidi giovani, il recinto deve offrire non meno di 1,000 metri quadrati complessivi e 500 metri quadrati per equide, secondo il valore maggiore. Un veterinario può approvare un recinto sanitario di dimensioni minori soltanto ai sensi dell’articolo 36.
Articolo 29. Terreno di pascolo e carico di animali
Ove il pascolo sia destinato a fornire la maggior parte del foraggio senza integrazione, il terreno di pascolo utilizzabile deve offrire non meno di 0.5 ettari per cavallo o mulo e 0.25 ettari per pony o asino. Il detentore deve valutare la disponibilità di foraggio almeno mensilmente durante la stagione vegetativa e almeno ogni quattordici giorni in caso di siccità, inverno, allagamento o uso intenso; l’integrazione di foraggio deve iniziare prima che la sostanza secca disponibile scenda al di sotto del fabbisogno di cui all’articolo 16.
Può essere utilizzato un terreno minore ove il foraggio sia fornito e siano rispettate le dimensioni di uscita all’aperto di cui all’articolo 28. Il sovraccarico che produca fango persistente, esclusione dalle risorse, carico parassitario, perdita dell’area di riposo, esposizione a piante tossiche o impossibilità di muoversi liberamente è vietato a prescindere dalla superficie nominale del terreno.
Articolo 30. Riparo
Ogni equide tenuto all’aperto deve avere accesso senza limitazioni a un riparo naturale o costruito dal sole, dal vento, dalla pioggia, dalla neve, dalla pioggia gelata, dagli insetti e dal tempo atmosferico severo.
Il riparo collettivo costruito deve offrire una superficie di pavimento coperta e asciutta di almeno sei metri quadrati per cavallo adulto, otto metri quadrati per equide pesante e quattro metri quadrati per pony o asino, con un ulteriore venticinque percento ove il riparo abbia un solo ingresso. L’intera superficie calcolata deve essere contemporaneamente accessibile e utilizzabile da ogni equide computato nella capienza del riparo. Il riparo per più di due equidi deve avere almeno due ingressi, ciascuno largo almeno 1.5 metri, collocati in modo da prevenire l’intrappolamento.
Gli asini devono avere accesso in ogni momento a un’area coperta, protetta dal vento e asciutta per la stazione in piedi e per il riposo.
Articolo 31. Recinzioni
Il filo spinato, il filo ad alta resistenza esposto, la rete rotta e le recinzioni idonee a intrappolare uno zoccolo o la testa sono vietati quali delimitazioni per gli equidi.
L’altezza minima finita della recinzione è:
- 1.30 metri per i pony e gli asini;
- 1.50 metri per i cavalli ordinari;
- 1.70 metri per gli stalloni, per gli equidi noti come saltatori o per gli equidi di altezza al garrese superiore a 1.70 metri.
Il corrente inferiore o la barriera visibile inferiore non può trovarsi a più di cinquanta centimetri dal suolo ove siano presenti puledri, pony o asini di piccola taglia. La recinzione elettrica deve essere chiaramente visibile, correttamente messa a terra e non può costituire l’unica delimitazione perimetrale.
Articolo 32. Cancelli e collocazione delle risorse
Il cancello usato dagli equidi deve essere largo almeno 1.5 metri per il passaggio singolo e tre metri per il passaggio regolare di gruppo o per l’accesso dei mezzi meccanici. I cancelli devono aprirsi senza sporgenze taglienti e non possono creare un angolo cieco o una sacca di intrappolamento.
L’acqua, il foraggio, il riparo, l’ombra e i passaggi devono essere distribuiti in modo che nessun singolo equide dominante possa controllare tutte le risorse essenziali. I vicoli ciechi di larghezza inferiore a sei metri sono vietati nei recinti di gruppo.
Articolo 33. Pianificazione antincendio e d’emergenza
Ogni struttura deve mantenere un piano scritto per l’incendio, l’alluvione, la tempesta, l’interruzione dell’energia elettrica, l’interruzione idrica, il focolaio di malattia e l’evacuazione. Gli allarmi antincendio devono essere provati mensilmente; gli estintori e gli impianti elettrici devono essere ispezionati da un professionista almeno annualmente.
Nessun ricovero per equidi può trovarsi a più di trenta metri da un’uscita utilizzabile dall’equide. Almeno una via di accesso veicolare idonea al trasporto d’emergenza degli equidi deve restare libera da ostacoli in ogni momento. Le esercitazioni di evacuazione devono svolgersi almeno due volte all’anno.
Articolo 34. Controllo dei pericoli
Le feci devono essere rimosse quotidianamente dai box e almeno due volte alla settimana dalle aree di uscita all’aperto a uso intenso. Le piante tossiche, i rifiuti pericolosi, i macchinari esposti, le sporgenze taglienti, le strutture instabili, il fango profondo, l’acqua stagnante contaminata, il ghiaccio e i pericoli di intrappolamento devono essere corretti o isolati senza indugio.
Il difetto che presenti un rischio immediato di lesione deve essere messo in sicurezza entro quindici minuti dalla scoperta e riparato in via definitiva entro ventiquattro ore, ovvero l’area interessata deve restare chiusa.
Capo IVUscita all’aperto, contatto sociale, libertà di movimento e sonno
Articolo 35. Uscita quotidiana all’aperto
Ogni equide adulto deve ricevere almeno dodici ore di uscita all’aperto in ciascun periodo di ventiquattro ore, comprensive di almeno un periodo continuativo di otto ore.
I puledri, gli equidi di età inferiore a cinque anni, gli equidi ritirati non lavoranti, gli equidi gravidi e le fattrici in allattamento con puledro devono ricevere almeno sedici ore di uscita all’aperto in ciascun periodo di ventiquattro ore, salvo che un ordine veterinario ne prescriva una durata minore.
L’uscita all’aperto può essere ridotta soltanto con ordine veterinario ovvero in caso di emergenza climatica o di biosicurezza immediata ufficialmente dichiarata. L’uscita all’aperto ridotta deve essere sostituita dalla soluzione sicura di libero movimento meno restrittiva ed essere riesaminata almeno ogni settantadue ore.
Articolo 36. Confinamento sanitario
L’ordine veterinario che limiti l’uscita all’aperto deve indicare la dimensione del recinto consentita, il movimento, la compagnia, la durata e la data di revisione. Il confinamento completo nel box non può superare le settantadue ore senza un nuovo esame o una revisione a distanza documentata da parte del veterinario curante.
Ove ciò sia clinicamente sicuro, l’equide confinato deve ricevere almeno quattro periodi al giorno di movimento controllato o di pascolo condotto a mano, ciascuno della durata di almeno dieci minuti, nonché il contatto sociale diretto attraverso una barriera sicura.
Articolo 37. Confinamento massimo nel box
Al di fuori di un ordine veterinario, del trasporto, della quarantena o di un’emergenza immediata da tempo atmosferico severo, l’equide non può restare in un box individuale per più di dieci ore consecutive né per più di quattordici ore complessive in un qualsiasi periodo di ventiquattro ore.
L’allontanamento breve dal medesimo ambiente restrittivo e il successivo rientro non azzerano il computo del confinamento. Il tempo trascorso in una posta di legatura, nel travaglio, nell’area di lavaggio, nella postazione di trattamento, nel rimorchio, nel veicolo, nella giostra, nel recinto stretto ovvero in qualunque recinto non conforme alla definizione di uscita all’aperto si computa come confinamento e non si computa come uscita all’aperto.
Articolo 38. L’uscita all’aperto non è esercizio imposto
La monta, il lavoro alla longia, la conduzione a mano, le giostre, i tapis roulant, il nuoto, l’esercizio meccanico e l’addestramento formale non si computano ai fini dell’uscita all’aperto. Il recinto di uscita all’aperto deve consentire all’equide di scegliere se, dove e come muoversi.
Articolo 39. Compagnia diretta di equidi
Ogni equide deve avere contatto sociale diretto con almeno un equide compatibile per non meno di dodici ore in ciascun periodo di ventiquattro ore. I puledri, i giovani equidi di età inferiore a cinque anni, gli asini e le coppie legate da vincolo affettivo devono avere tale contatto per non meno di sedici ore.
Il contatto umano, gli specchi, il bestiame di altra specie, i suoni registrati o il solo contatto visivo non possono sostituire la compagnia di equidi, salvo che durante un’emergenza temporanea ai sensi dell’articolo 40.
Articolo 40. Isolamento
L’isolamento dal contatto diretto con altri equidi non può superare le ventiquattro ore senza un ordine veterinario, di quarantena o di sicurezza. L’ordine deve essere riesaminato almeno ogni settantadue ore e deve preservare il contatto visivo, uditivo e olfattivo, nonché il contatto sicuro con il naso ove la biosicurezza lo consenta.
La coppia di asini legata da vincolo affettivo non può essere separata se non per immediata necessità clinica. Ove uno dei due sia ricoverato o trasportato, devono essere adottate disposizioni per il compagno, salvo che un veterinario registri le ragioni per cui l’accompagnamento comporterebbe un rischio maggiore.
Articolo 41. Gestione del gruppo
L’inserimento di nuovi soggetti nel gruppo deve avvalersi di una preparazione con contatto attraverso recinti adiacenti per almeno ventiquattro ore, salvo che gli equidi si conoscano già. Il gruppo deve essere osservato in modo continuo per i primi trenta minuti, almeno ogni ora nelle sei ore successive e almeno tre volte al giorno per sette giorni.
L’equide ripetutamente escluso dall’acqua, dal foraggio, dal riparo, dallo spazio di riposo o dal contatto sociale deve essere trasferito in una sistemazione compatibile entro dodici ore.
Articolo 42. Sonno
Ogni equide deve disporre di un’area di riposo sicura, asciutta e confortevole e di almeno sei ore consecutive per notte durante le quali nessun lavoro, trasporto, disturbo di routine, luce intensa, conflitto alimentare o intervento gestionale programmato impedisca il sonno. I controlli sanitari o di benessere necessari possono svolgersi in silenzio durante tale periodo, ma devono limitarsi all’osservazione più breve necessaria e non possono comportare illuminazione, manipolazione o spostamento evitabili.
La mancata osservazione di qualsiasi riposo in decubito per settantadue ore, il collasso ripetuto, le lesioni al ginocchio o al nodello compatibili con la privazione del sonno ovvero la persistente incapacità di coricarsi esigono una valutazione veterinaria entro dodici ore.
Articolo 43. Legatura al picchetto e legatura
La legatura al picchetto permanente e la legatura al picchetto notturna di routine sono vietate. La legatura corta ordinaria o la legatura incrociata non può superare i trenta minuti consecutivi e deve rimanere continuamente sorvegliata. La toelettatura o il trattamento che richieda una contenzione più lunga deve prevedere il rilascio o il riposizionamento almeno ogni trenta minuti e non può superare le due ore senza una ragione veterinaria o d’emergenza.
L’equide legato deve poter stare in appiombo, abbassare la testa almeno all’altezza del ginocchio e liberarsi in caso di trazione pericolosa. Sono vietate la legatura per il morso, per le redini, con catena su tessuti molli ovvero direttamente a un punto rigido e non cedevole privo di un dispositivo di rilascio approvato.
Capo VSalute, dolore, cure preventive e servizi professionali
Articolo 44. Cure tempestive
L’equide malato, ferito, in stato di sofferenza, febbricitante, con colica, zoppo, con anomalie neurologiche, con compromissione respiratoria, disidratato, che non si alimenta, che non beve, che sanguina o che non si riprende deve ricevere cure appropriate tempestive.
Un veterinario deve essere contattato entro quindici minuti dal riconoscimento di collasso, emorragia incontrollata, sospetta frattura, colica grave, soffocamento persistente, difficoltà respiratoria, segni neurologici, incapacità di rialzarsi, lesione catastrofica, grave lesione oculare, emergenza al parto o condizione in rapido peggioramento. Ove un guasto delle comunicazioni impedisca il contatto, i tentativi devono proseguire e l’autorità d’emergenza disponibile più vicina deve essere contattata entro trenta minuti. Per le altre anomalie sostanziali, il parere veterinario deve essere ottenuto entro dodici ore se la condizione non si risolve prima.
Articolo 45. Divieto di prosecuzione dell’attività
Nessuno può proseguire il lavoro, l’addestramento, il trasporto, l’esposizione, l’impiego riproduttivo, la presentazione per la vendita o la competizione ove ciò possa aggravare la malattia, la lesione, il dolore, la paura, l’esaurimento o la sofferenza.
L’arresto per motivi di benessere disposto da un cavaliere, da un accompagnatore, da un lavoratore, da un veterinario, da un funzionario, da un allievo o da un ispettore ha effetto immediato. Nessuno può adottare ritorsioni contro un arresto per motivi di benessere disposto in buona fede.
Articolo 46. Esami veterinari
Ogni equide deve ricevere un esame veterinario completo almeno una volta ogni dodici mesi.
L’intervallo è di sei mesi per:
- gli equidi da lavoro;
- gli stalloni da riproduzione e le fattrici da allevamento;
- gli equidi di età inferiore a sei anni o superiore a diciotto anni;
- gli equidi affetti da malattia cronica, da zoppia ricorrente, da precedente collasso ovvero in terapia farmacologica in corso;
- gli equidi presenti nelle scuole di equitazione e nelle strutture di noleggio, turistiche, di servizio, di competizione, di ricerca, di soccorso o di rifugio.
L’equide che riprenda l’attività dopo un intervento chirurgico, una lesione grave, un collasso, un’esposizione climatica di Fascia IV o V ovvero dopo più di sessanta giorni di sospensione per motivi sanitari deve ricevere un nulla osta scritto prima del lavoro attivo.
Articolo 47. Ispezione degli zoccoli e cure professionali
I piedi devono essere ispezionati a vista e puliti almeno una volta al giorno, nonché prima e dopo il lavoro attivo.
Il pareggio o la ferratura professionale deve avvenire a intervalli non superiori a:
- sei settimane per gli equidi da lavoro e per gli equidi ferrati;
- otto settimane per gli equidi adulti sferrati non in lavoro;
- quattro settimane per i puledri con esigenze correttive o per l’equide sottoposto a un piano terapeutico in corso.
Prevale l’intervallo più breve prescritto da un professionista delle cure agli zoccoli o da un veterinario. Nessun equide può lavorare con squilibrio doloroso, con ferri allentati o dannosi, con scarpette danneggiate, con corpi estranei penetranti, con marciume del fettone significativo, con infezione, con ascesso, con aderenza insicura o con dolore allo zoccolo.
Articolo 48. Cure odontoiatriche
L’esame odontoiatrico da parte di un veterinario o di un odontoiatra equino legalmente qualificato deve avvenire:
- ogni sei mesi per gli equidi di età inferiore a cinque anni o superiore a quindici anni;
- ogni dodici mesi per gli equidi di età compresa fra cinque e quindici anni;
- entro quattordici giorni dalla comparsa di rigurgito del bolo, di perdita di peso inspiegata, di dolore orale, di cattivo odore, di gonfiore facciale, di difficoltà di masticazione, di disagio da testiera senza morso o di soffocamento ricorrente.
La sedazione e le procedure odontoiatriche invasive possono essere eseguite soltanto da un veterinario ovvero sotto l’autorità giuridica e la supervisione prescritte dalla disciplina professionale.
Articolo 49. Vaccinazione e controllo delle malattie
Ogni struttura deve mantenere un piano di vaccinazione e di biosicurezza approvato da un veterinario e riesaminato annualmente. Gli equidi di nuovo arrivo devono essere sottoposti a una quarantena minima di quattordici giorni, prorogata ove il rischio di malattia o gli esami lo richiedano.
La quarantena deve avvalersi di attrezzature, di gestione dei rifiuti, di igiene delle mani e di volumi d’aria separati ove appropriato, preservando al contempo il contatto sociale lecito a distanza di sicurezza.
Articolo 50. Controllo dei parassiti
Il controllo dei parassiti deve fondarsi sulla valutazione veterinaria del rischio e su prove diagnostiche. Le strutture devono eseguire il monitoraggio della conta delle uova fecali almeno tre volte all’anno e la verifica dell’efficacia del trattamento almeno una volta all’anno ove siano impiegati antielmintici.
Il trattamento ripetuto di routine senza considerazione della resistenza, del peso corporeo, dell’intervallo del prodotto o del piano diagnostico è vietato.
Articolo 51. Terapia farmacologica
La terapia farmacologica di mantenimento o terapeutica necessaria non costituisce di per sé una violazione del benessere. Il farmaco non può mai essere impiegato per occultare il dolore, la zoppia, la compromissione respiratoria, l’ansia, l’affaticamento, la lesione, il cattivo recupero o l’incapacità di far fronte.
I registri dei farmaci devono indicare la sostanza, la dose, la via di somministrazione, la finalità, il prescrittore, il somministratore, la data e l’ora, le date di inizio e di fine, il tempo di sospensione, gli effetti avversi, la data di revisione e la limitazione dell’attività. Le registrazioni devono essere effettuate prima della somministrazione ove praticabile e altrimenti entro un’ora.
Articolo 52. Terapia del dolore e riabilitazione
Un’appropriata terapia del dolore non può essere negata per preservare l’ammissibilità alla competizione, l’aspetto diagnostico, il valore di vendita, l’impiego riproduttivo o la posizione assicurativa.
Il piano di riabilitazione di durata superiore a quattordici giorni deve indicare la diagnosi o la diagnosi di lavoro, l’attività consentita, l’attività vietata, la durata delle sedute, il fondo, i criteri di progressione, i criteri di regressione, la data di rivalutazione e i professionisti responsabili. Esso deve essere riesaminato almeno ogni quattordici giorni.
La terapia, la riabilitazione o la raccomandazione veterinaria non possono trasformare in condotta lecita il contenimento vietato, l’esaurimento imposto, l’addestramento fondato sulla paura o il lavoro inidoneo.
Capo VIEquidi giovani, manipolazione, assuefazione e addestramento
Articolo 53. Classificazione della maturità
Ogni equide deve essere classificato non oltre i trenta mesi di età come indicato di seguito. L’equide più anziano che entri nella giurisdizione imperiale privo di una classificazione valida deve essere classificato prima di qualunque lavoro attivo e non oltre trenta giorni dall’ingresso:
- Categoria L — leggero o a maturazione ordinaria; ovvero
- Categoria H — pesante o a maturazione tardiva.
La Categoria H comprende ogni equide con peso corporeo adulto previsto superiore a 650 kg, ogni tipo da tiro pesante o incrocio sostanziale da tiro e ogni equide classificato come a maturazione tardiva da un veterinario. Ove la classificazione sia incerta, si applica la Categoria H. La classificazione, le prove, il peso adulto previsto e il veterinario devono essere registrati nel Passaporto. La classificazione in Categoria H non può essere mutata in Categoria L dopo i trentasei mesi, se non a seguito di esame veterinario indipendente, di prove documentate dell’accrescimento e di approvazione dell’autorità competente. Il trasferimento della proprietà, la rietichettatura della razza, la perdita di peso temporanea o il mutamento della destinazione d’uso non mutano la classificazione.
Articolo 54. Età minima per il sostegno del carico
L’equide di Categoria L non può iniziare il carico montato ordinario, la guida alle guide con veicolo occupato, la trazione attiva, il lavoro da soma con carico o un addestramento comparabile con sostegno di peso prima di quarantotto mesi di età compiuti.
L’equide di Categoria H non può iniziare tali attività prima di sessanta mesi di età compiuti.
Prove scientifiche citate per il presente articolo e per l’Allegato 5:
- [Cogger et al. 2008] — Incidence rate of musculoskeletal injuries and determinants of time to recovery in young Australian Thoroughbred racehorses. Su 248 giovani cavalli da corsa con 428 lesioni registrate, i soggetti di due anni presentavano una probabilità 2.99 volte maggiore rispetto a quelli di tre anni di riportare una lesione muscoloscheletrica; gli autori non hanno potuto stabilire se la differenza derivasse dall’età, dall’inizio dell’addestramento ovvero da entrambi.
- [Bailey et al. 1999] — Impact of injuries and disease on a cohort of two- and three-year-old thoroughbreds in training. Fra i soggetti di due anni entrati in addestramento, il 42% ha sviluppato dolenzia dello stinco e il 25% ha presentato problemi al nodello; la zoppia è stata la principale causa di perdita di tempo di addestramento.
- [Ciamillo et al. 2026] — Effect of high-speed exercise on subchondral bone in the metacarpo-/metatarsophalangeal joints of 2-year-old Thoroughbred racehorses in their first year of training. In una coorte di 41 soggetti di due anni, l’aumento del lavoro ad alta velocità accumulato è risultato associato a un aumento della sclerosi e della patologia dell’osso subcondrale. Fra i limiti dichiarati dello studio figurano la perdita di soggetti nel tempo e la mancanza di controllo sull’addestramento e sulla gestione zootecnica.
Tali studi sostengono il trattamento precauzionale degli equidi molto giovani e la valutazione del rischio dell’addestramento ad alta velocità; essi non stabiliscono di per sé le esatte soglie di legge di quarantotto o sessanta mesi, che sono limiti di indirizzo protettivi adottati ai sensi dell’articolo 6.
Il raggiungimento dell’età minima non dimostra l’idoneità. L’equide deve inoltre superare un esame veterinario di integrità entro trenta giorni, dimostrare una manipolazione lecita e tranquilla e completare la preparazione progressiva di cui all’Allegato 5.
Articolo 55. L’assuefazione precoce è obbligatoria
Gli equidi giovani devono ricevere un’assuefazione umana e progressiva al contatto, alla toelettatura, alla manipolazione degli zoccoli, alla manipolazione veterinaria, alle coperte, ai sottosella, alla testiera lecita, ai sottopancia privi di compressione, alle corde sicure, agli oggetti posti a fianco e dietro il corpo, al movimento e al suono innocui, agli ambienti di carico e all’attrezzatura futura.
L’assuefazione deve avvalersi di un carico trascurabile o limitato in ragione dell’età, dell’avvicinamento volontario ove praticabile, del rinforzo positivo, del rilascio immediato e di sedute conformi all’Allegato 5. Essa non può divenire monta dissimulata, trazione attiva, circolo ripetitivo, condizionamento imposto, sovraesposizione o esaurimento.
Articolo 56. Limiti di attrezzatura per fascia di età
Prima dei sei mesi, ogni oggetto morbido collocato sul corpo non può pesare più del minore fra un quarto dell’uno percento del peso corporeo e un chilogrammo, né permanere per più di cinque minuti per seduta.
Dai sei ai dodici mesi non compiuti, l’attrezzatura complessiva di assuefazione non può superare il minore fra la metà dell’uno percento del peso corporeo e due chilogrammi, né i dieci minuti per seduta.
Dai dodici ai ventiquattro mesi non compiuti, l’attrezzatura complessiva non può superare il minore fra l’uno percento del peso corporeo e quattro chilogrammi, né i quindici minuti per seduta.
Dai ventiquattro ai trentasei mesi non compiuti, l’attrezzatura complessiva non può superare il minore fra l’uno e mezzo percento del peso corporeo e otto chilogrammi, né i venti minuti per seduta.
Dai trentasei mesi fino all’età lecita per il sostegno del carico, l’attrezzatura complessiva non può superare il minore fra il due percento del peso corporeo e dodici chilogrammi, né i trenta minuti per seduta.
Nessuna seduta per fascia di età può svolgersi per più di quattro giorni alla settimana né per più di due giorni consecutivi.
Articolo 57. Oggetti e traino leggero dietro il corpo
L’equide giovane può essere familiarizzato con un oggetto morbido e non impigliante che si muova o venga leggermente trainato dietro di sé soltanto ove:
- l’equide abbia dapprima accettato l’oggetto da fermo e a fianco del corpo;
- nessun oggetto sia fissato direttamente alla coda, agli arti, alla testiera senza morso o al corpo;
- un accompagnatore controlli una corda a rilascio immediato;
- l’oggetto o la corda di controllo si sganci completamente sotto un carico longitudinale non superiore a due chilogrammi e non sia mai legato all’equide;
- la massa dell’oggetto non superi il minore fra la metà dell’uno percento del peso corporeo e due chilogrammi prima dei ventiquattro mesi, ovvero il minore fra l’uno percento del peso corporeo e cinque chilogrammi successivamente;
- la resistenza orizzontale misurata non superi la metà dell’uno percento del peso corporeo prima dei trentasei mesi né l’uno percento successivamente;
- il periodo di traino attivo non superi i cinque minuti;
- il fondo sia pianeggiante, tranquillo e antisdrucciolo; e
- non siano impiegati veicoli, carichi occupati, stanghe o collegamenti rigidi di tiro prima dell’età lecita per il sostegno del carico.
Articolo 58. Circoli, lavoro alla longia e movimento ripetitivo
Nessun equide di età inferiore a ventiquattro mesi può essere lavorato alla longia né impiegato in lavoro ripetitivo sul circolo.
Dai ventiquattro ai trentasei mesi non compiuti, il lavoro circolare diretto può svolgersi soltanto al passo, su un diametro di almeno venticinque metri, per non più di cinque minuti complessivi per seduta e non più di due volte alla settimana.
Dai trentasei mesi fino all’età lecita per il sostegno del carico, il diametro deve essere di almeno venti metri, il lavoro circolare complessivo non può superare i dieci minuti, il trotto diretto non può superare i due minuti complessivi e il galoppo diretto è vietato. Il libero movimento volontario in un ampio recinto non costituisce lavoro circolare.
Articolo 59. Primo anno di lavoro montato
Nelle prime otto settimane successive all’inizio del lavoro montato lecito:
- il peso complessivo del cavaliere e dell’attrezzatura non può superare il dieci percento del peso corporeo;
- il tempo montato non può superare i quindici minuti per seduta;
- le sedute non possono svolgersi per più di tre giorni alla settimana;
- non sono consentiti il salto, il galoppo prolungato, la riunione, le pendenze ripide né i circoli di diametro inferiore a venti metri.
Dal terzo al sesto mese:
- il carico complessivo trasportato non può superare il dodici percento;
- il tempo montato non può superare i trenta minuti;
- le sedute non possono svolgersi per più di quattro giorni alla settimana;
- le barriere a terra o rialzate non possono superare i quindici centimetri; il salto montato è vietato;
- il trotto continuo non può superare i dieci minuti e il galoppo complessivo non può superare i cinque minuti.
Dal settimo al dodicesimo mese:
- il carico complessivo trasportato non può superare il dodici percento;
- il tempo montato non può superare i quarantacinque minuti;
- le sedute non possono svolgersi per più di cinque giorni alla settimana;
- le barriere a terra o rialzate non possono superare i venti centimetri; il salto montato è vietato fino a sessanta mesi compiuti per la Categoria L e a settantadue mesi compiuti per la Categoria H;
- non è consentito il condizionamento ad alta intensità in giorni consecutivi.
Il carico di lavoro ordinario pieno non può iniziare prima che siano stati completati dodici mesi di preparazione montata progressiva documentata.
Articolo 60. Primo anno di guida alle guide e di trazione
Nei primi tre mesi successivi all’inizio della trazione attiva lecita, la forza di tiro prolungata non può superare il cinque percento del peso corporeo e la forza di tiro di picco non può superare l’otto percento. La trazione attiva non può superare i quindici minuti per seduta né tre sedute alla settimana.
Dal quarto al sesto mese, la forza prolungata non può superare il sette e mezzo percento e la forza di picco non può superare il dieci percento. La trazione attiva non può superare i trenta minuti per seduta né quattro sedute alla settimana.
Dal settimo al dodicesimo mese, la forza prolungata non può superare il dieci percento e la forza di picco non può superare il quindici percento, fatto salvo il Codice degli equidi da traino. La trazione attiva non può superare i quarantacinque minuti per seduta né cinque sedute alla settimana.
Nessun servizio passeggeri occupato, servizio merci, servizio d’emergenza o lavoro su percorso commerciale è consentito nei primi sei mesi di trazione attiva.
Articolo 61. Principi dell’addestramento
L’addestramento deve essere pianificato, progressivo, comprensibile, proporzionato e appropriato all’età, alla preparazione atletica, alla fiducia, all’apprendimento pregresso e alla salute. Il rinforzo positivo deve essere il metodo di addestramento principale.
La pressione, l’interruzione, la correzione o la posizione di un limite sono lecite soltanto ove non dolorose, minimamente avversive, immediatamente collegate al comportamento, chiaramente rilasciabili, prontamente rilasciate o cessate, e ove non producano panico, disperazione difensiva, lesione, blocco o impotenza appresa.
Articolo 62. Condotte di addestramento vietate
Sono vietati il dolore, l’intimidazione, il percuotere, il colpire, lo strattonare, l’intrappolare, il soprassalto deliberato, la sovraesposizione, l’esaurimento, la privazione, la ripetizione incessante, la postura imposta, l’iperflessione imposta, la punizione del comportamento connesso al dolore o alla paura e la soppressione del comportamento di avvertimento.
L’equide non può essere legato, inseguito, fatto girare su sé stesso, lavorato alla longia, guidato alle guide o altrimenti impiegato nel lavoro fino alla cessazione della resistenza per affaticamento o per blocco psicologico. L’immobilità causata dalla paura non può essere presentata come calma.
Ai fini del presente articolo, per iperflessione, detta anche rollkur o monta prolungata dietro la verticale, si intende il mantenere o il forzare la testa e il collo dell’equide in una posizione marcatamente flessa con il piano nasale dietro la verticale, sia essa prodotta dalla mano, dalle redini, dal peso del corpo, dai finimenti, da una redine ausiliaria o da qualunque altro mezzo.
L’iperflessione prolungata o imposta è vietata nell’addestramento, nel lavoro in scuola, nel riscaldamento, nella competizione, nell’esibizione pubblica e in ogni altro contesto. Essa è vietata a prescindere dall’impiego di un dispositivo, e l’assenza di un dispositivo non rende lecita l’iperflessione indotta con la mano.
Un breve stiramento volontario, basso, in avanti e verso il basso, offerto dall’equide e non mantenuto contro resistenza, non costituisce iperflessione vietata. Il forzare, il fissare o il mantenere una posizione dietro la verticale, ovvero il riportarvi ripetutamente l’equide contro resistenza, è vietato a prescindere da qualunque durata addotta.
Prove scientifiche citate per il presente articolo:
- [König von Borstel et al. 2024] — Hyperflexing the horse’s neck: a systematic review and meta-analysis. La rassegna ha analizzato 58 studi sottoposti a revisione paritaria. Fra i 36 studi che valutavano gli effetti sul benessere, il 75% ha sollevato preoccupazioni per il benessere dei cavalli lavorati con il piano nasale dietro la verticale; gli autori hanno inoltre riferito che il 65% degli studi che valutavano la prestazione non ha rilevato benefici prestazionali. La rassegna ha concluso che, nel complesso, i costi per il benessere delle posture iperflesse di testa e collo superano i benefici potenziali.
Articolo 63. Mutamento del comportamento
Il rifiuto improvviso, l’aggressività, l’evitamento, la diffidenza alla testa, la reazione al sottopancia, il saltare a schiena inarcata, l’impennata, la fuga incontrollata, l’inciampare, il blocco, l’alterazione della postura o la perdita di prestazione devono determinare l’immediata valutazione del dolore, dell’attrezzatura, dell’ambiente, del carico di lavoro, della chiarezza dell’addestramento e della paura.
L’inasprimento punitivo è vietato fino a che le cause fisiche e ambientali sostanziali non siano state ragionevolmente escluse e il compito non sia stato ridotto a un livello comprensibile.
Articolo 64. Manipolazione e contenimento
La manipolazione ordinaria deve avvalersi del metodo efficace meno restrittivo. Il mezzo di contenimento impiegato per il trattamento o per la sicurezza immediata deve essere applicato da persona competente, sorvegliato in modo continuo e rimosso non appena cessi la necessità.
Il contenimento fisico non veterinario non può restare applicato in modo continuo per più di quindici minuti senza un rilascio di cinque minuti e una nuova valutazione. Il contenimento chimico deve essere prescritto da un veterinario. La necessità ripetuta di contenimento deve determinare un piano di riaddestramento e sanitario entro sette giorni.
Capo VIIMonta, lavoro, sport, lezioni e uso pubblico
Articolo 65. Idoneità all’attività
Nessun equide può lavorare mentre è zoppo, malato, ferito, esausto, disidratato, in stato di sofferenza, incapace di recuperare normalmente, sottoposto a una limitazione farmacologica incompatibile ovvero altrimenti inidoneo.
La riluttanza, il rifiuto ripetuto, il respiro anomalo, il recupero ritardato, l’andatura alterata, l’inciampare ripetuto, il panico, il blocco o il comportamento insolito devono determinare l’arresto e la valutazione immediati.
Articolo 66. Carico complessivo trasportato
Il carico complessivo trasportato comprende il cavaliere, la sella, i sottosella, le borse, l’attrezzatura, gli indumenti assegnati all’equide e ogni oggetto portato dall’equide.
Il carico complessivo trasportato ordinario non può superare il quindici percento del peso corporeo misurato.
Il limite è del dodici percento per:
- l’equide nel suo primo anno di lavoro montato;
- l’equide di età inferiore a sei anni;
- l’equide di età superiore a diciotto anni;
- l’equide in recupero da una lesione o da un periodo di sospensione;
- il lavoro prolungato superiore a sessanta minuti;
- il salto, il lavoro ad alto impatto, le pendenze ripide, il terreno instabile o il gravame climatico di Fascia II;
- l’equide soggetto a una limitazione veterinaria, di adattamento della sella o di conformazione.
Un’eccezione certificata fino al diciassette e mezzo percento può essere concessa soltanto per l’equide di età compresa fra sei e quindici anni, con punteggio della condizione corporea compreso fra quattro e sei, integro, in buona preparazione atletica, correttamente sellato, montato da un cavaliere dimostrabilmente equilibrato e impiegato per non più di sessanta minuti di lavoro a basso impatto al passo e al trotto. La certificazione esige un accertamento attuale di idoneità da parte di un veterinario, una valutazione scritta di adattamento della sella da parte di un sellaio qualificato e l’osservazione di un valutatore di equitazione abilitato e indipendente sotto il carico e il compito proposti. Nessun proprietario, venditore, datore di lavoro, addestratore o cavaliere interessato può autocertificare. L’eccezione deve essere rinnovata ogni sei mesi ed è vietata nell’uso in scuola di equitazione, a noleggio, turistico, per principianti, nel salto, nell’endurance, nella velocità o nel servizio.
Il carico complessivo trasportato superiore al diciassette e mezzo percento è vietato, salvo che per lo spostamento più breve strettamente necessario a soccorrere una persona in pericolo immediato.
Articolo 67. Corrispondenza fra cavaliere e compito
La struttura deve registrare il peso corporeo del cavaliere, comprensivo degli indumenti e dell’attrezzatura assegnata, prima della prima assegnazione e successivamente almeno ogni novanta giorni. Il cavaliere deve essere rivalutato dopo un mutamento sostanziale di peso o di attrezzatura.
La taglia, la forza, lo stato del dorso, la conformazione, la preparazione atletica e l’addestramento dell’equide, l’adattamento della sella, l’equilibrio del cavaliere, l’abilità del cavaliere, il compito, la durata, la velocità, il fondo e il clima devono essere valutati congiuntamente. Il solo rispetto della percentuale non dimostra l’idoneità.
Articolo 68. Limiti generali di lavoro
Salvo che si applichi un Codice settoriale più severo o una limitazione individuale:
- il lavoro attivo non può superare le quattro ore in un qualsiasi periodo di ventiquattro ore;
- il tempo assegnato non può superare le sei ore;
- un blocco continuo di lavoro attivo non può superare i sessanta minuti;
- ciascun blocco di lavoro attivo deve essere seguito da almeno venti minuti di effettivo recupero senza finimenti, con acqua, con foraggio ove dovuto, con libero movimento della testa e del collo e con sollievo dalla folla, dalla circolazione, dall’assegnazione a un veicolo o dal servizio formale;
- non possono svolgersi più di due blocchi di lavoro attivo senza almeno sessanta minuti di uscita all’aperto o di riposo sociale tranquillo;
- devono aversi almeno due giornate di riposo completo in ciascun periodo mobile di sette giorni.
Il mutamento del cavaliere, dell’accompagnatore, del datore di lavoro, dell’attività, dei finimenti, del luogo o della qualificazione giuridica non azzera alcun computo.
Articolo 69. Riscaldamento, recupero e sorveglianza
Il lavoro attivo superiore a quindici minuti deve comprendere almeno dieci minuti di riscaldamento progressivo a bassa intensità e almeno dieci minuti di defaticamento.
La frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, l’andatura, l’atteggiamento, la sudorazione, l’idratazione e il recupero devono essere valutati immediatamente dopo un blocco di lavoro sostanziale e nuovamente dopo venti minuti. Salvo che sia certificato un intervallo individuale più severo, il recupero a venti minuti esige una frequenza cardiaca non superiore a sessanta battiti al minuto, una frequenza respiratoria non superiore a venti atti respiratori al minuto, l’assenza di andatura anomala, l’assenza di difficoltà respiratoria e che entrambe le frequenze non superino di oltre il venti percento il valore di riferimento registrato prima del lavoro. Il mancato rispetto di uno qualunque dei criteri applicabili esige la cessazione di ogni ulteriore lavoro e una nuova valutazione veterinaria o qualificata dell’idoneità prima di un altro blocco di lavoro sostanziale.
Articolo 70. Scuole di equitazione e uso ripetitivo nelle lezioni
L’equide di scuola di equitazione non può svolgere più di tre ore di lezioni montate in un giorno, più di due lezioni consecutive né più di cinque giorni di lezione in un periodo mobile di sette giorni.
Dopo due lezioni consecutive, l’equide deve ricevere almeno sessanta minuti di uscita all’aperto senza finimenti o di riposo sociale tranquillo. Il blocco di lezione per principianti non può superare i quarantacinque minuti di tempo montato. Il salto non può essere programmato in più di una lezione al giorno per il medesimo equide.
Articolo 71. Sport e competizione
Nessuna quota di iscrizione, qualificazione, selezione, premio, pubblico, trasmissione, interesse proprietario o istruzione ufficiale può prevalere su un arresto per motivi di benessere.
Il sangue visibile, la zoppia, la difficoltà respiratoria, il collasso, l’anomalia neurologica, la lesione da finimenti, un rifiuto pericoloso che crei un rischio immediato di collisione o di caduta, tre rifiuti del medesimo ostacolo o compito ovvero l’incapacità di recuperare esigono l’immediato ritiro da quel compito e una valutazione prima di ogni altro lavoro. L’occultamento di un segno mediante lavaggio, tintura, farmaci, attrezzatura, prodotto cosmetico ovvero mediante il ritardo dell’ispezione costituisce illecito aggravato.
Articolo 72. Fondi e clima
Nessun lavoro attivo può svolgersi su un fondo che presenti scivolamento ingestibile, fango profondo, buche nascoste, pietre taglienti, ghiaccio instabile, eccessiva durezza, calore pericoloso, gole dei binari ovvero altro rilevante pericolo per gli arti o per l’aderenza.
Ogni lavoro, uscita all’aperto, trasporto, ricovero ed evento deve rispettare lo Standard imperiale del gravame climatico equino. Il Codice generale non autorizza un’attività sospesa da tale Standard.
Articolo 73. Giornata di riposo completo
La giornata di riposo completo consente le cure ordinarie, l’uscita all’aperto, l’attività sociale compatibile e il movimento volontario a bassa richiesta. Essa vieta la monta, la guida alle guide, il lavoro alla longia, il lavoro da terra formale, lo sport, l’esibizione pubblica, l’incarico di trasporto, la trazione attiva, l’esercizio meccanico e il condizionamento strutturato.
Articolo 74. Attrezzatura e benessere corporeo
Ogni attrezzatura di finimento, di contenimento, di bardatura, di addestramento, di marcatura e di illuminazione deve rispettare il Codice imperiale dei finimenti, dei mezzi di contenimento e del benessere e il Regolamento imperiale delle misurazioni dei finimenti.
La toelettatura, la tosatura, il lavaggio, la decorazione e la preparazione non possono causare dolore, paura, lesione cutanea, esposizione respiratoria, compromissione sensoriale, surriscaldamento, raffreddamento, limitazione del movimento o perdita di comunicazione. Sono vietati il taglio della coda, l’incisione della coda, il blocco nervoso della coda, il soring, il fuoco, la vescicazione, il gingering, l’irritazione caustica, la recisione dei nervi per occultare il dolore e la marchiatura cosmetica dolorosa.
I baffi, le ciglia e i peli sensoriali non possono essere rimossi, salvo che un veterinario registri una specifica necessità di trattamento. L’identificazione deve avvalersi del metodo affidabile meno doloroso disponibile.
Capo VIIIRiproduzione, gravidanza, parto, allattamento e puledri
Articolo 75. Idoneità alla riproduzione
Nessun equide può essere destinato alla riproduzione ove la gravidanza, l’accoppiamento, il prelievo del seme, il parto, l’allattamento o la riproduzione siano suscettibili di creare un rischio sproporzionato per il benessere a causa dell’età, dell’incompatibilità di taglia, di una malattia ereditaria, di un grave difetto di conformazione, di cattiva salute, di cattiva condizione corporea, di restrizione respiratoria, di malattia neurologica, di precedenti ostetrici ovvero di cure inadeguate.
Entrambi i genitori previsti devono ricevere un esame veterinario riproduttivo nei novanta giorni precedenti la prima monta della stagione.
Articolo 76. Età minima per la riproduzione
La fattrice di Categoria L non può essere inseminata né coperta prima di quarantanove mesi compiuti e non può essere destinata alla riproduzione ove la data prevista del parto cada prima di sessanta mesi compiuti.
La fattrice di Categoria H non può essere inseminata né coperta prima di sessantuno mesi compiuti e non può essere destinata alla riproduzione ove la data prevista del parto cada prima di settantadue mesi compiuti.
Lo stallone non può essere impiegato per la monta naturale né per il prelievo ordinario del seme prima di quarantotto mesi compiuti. Un esame riproduttivo limitato e non finalizzato alla riproduzione può avvenire prima, su direttiva veterinaria.
Articolo 77. Garanzie genetiche e di taglia
I portatori noti non possono essere accoppiati ove l’accoppiamento possa produrre un genotipo letale, gravemente invalidante o comportante sofferenza sostanziale. L’esame genetico deve essere eseguito ove esista un test convalidato e la razza o l’ascendenza creino un rischio sostanziale.
Deve essere valutato il rapporto previsto fra la taglia alla nascita e la taglia pelvica. La fattrice non può essere accoppiata con uno stallone ove un veterinario ritenga che la taglia del puledro, la conformazione o i precedenti ostetrici creino un irragionevole rischio di distocia.
Articolo 78. Carico di lavoro in gravidanza
La gravidanza deve essere confermata e registrata non appena ragionevolmente praticabile. Nessun equide gravido può svolgere trazione attiva, lavoro di carrozza, sport ad alto impatto, salto superiore a trenta centimetri, lavoro di velocità prolungato o lavoro superiore a quarantacinque minuti.
Dopo il giorno 210 non sono consentiti il salto, la trazione attiva, il lavoro di velocità, l’esibizione pubblica in mezzo alla folla né il trasporto superiore a quattro ore.
Dopo il giorno 270 non sono consentiti il lavoro montato, il lavoro alle guide, l’addestramento formale, la competizione, l’esibizione pubblica né il trasporto non essenziale.
Dopo il giorno 300 il trasporto è consentito soltanto per diretta necessità veterinaria o di benessere, secondo un piano veterinario.
Articolo 79. Parto e periodo successivo al parto
L’area di parto deve rispettare l’articolo 22, essere pulita e preparata prima del parto previsto ed essere osservabile senza disturbo intrusivo continuo.
La fattrice ad alto rischio deve essere sorvegliata secondo il piano veterinario. Il mancato progredire del travaglio attivo per venti minuti, la comparsa di una presentazione anomala, l’emorragia incontrollata, il collasso, la ritenzione della placenta oltre tre ore ovvero il puledro che non respiri, non si alzi entro due ore o non poppi entro tre ore esigono l’immediato contatto veterinario.
Nessuna fattrice può tornare all’addestramento formale o al lavoro entro novanta giorni dal parto. Dopo novanta giorni, il rientro esige il nulla osta veterinario e non può separare la fattrice dal puledro dipendente per più di due ore per volta prima dello svezzamento.
Articolo 80. Frequenza riproduttiva
Nessuna fattrice può produrre più di tre puledri vivi in tre anni consecutivi senza un successivo periodo di almeno dodici mesi nel quale non sia gravida.
La fattrice non può essere sottoposta a nuova monta mentre il punteggio della condizione corporea è inferiore a cinque, mentre una malattia successiva al parto resta non risolta ovvero, ove la gravidanza o il parto precedenti abbiano causato complicanze sostanziali, fino a che un veterinario non ne certifichi il recupero.
Articolo 81. Cura del puledro
Il puledro deve ricevere una valutazione veterinaria neonatale entro ventiquattro ore dalla nascita, ovvero prima ove presenti anomalie. La verifica del trasferimento passivo deve avvenire entro ventiquattro ore ove il rischio, la poppata inadeguata, la malattia o il protocollo veterinario lo richiedano.
I puledri devono avere un’uscita quotidiana all’aperto conforme all’articolo 35, il contatto diretto con la madre o con un idoneo soggetto tutore e il contatto regolare con altri equidi compatibili. Sono vietati l’esercizio imposto, il confinamento isolato, il condizionamento per la vendita e la manipolazione fondata sulla paura.
Articolo 82. Svezzamento
Il puledro non può essere svezzato prima di sei mesi compiuti, salvo che la prosecuzione della poppata crei un pericolo veterinario documentato per la fattrice o per il puledro.
Lo svezzamento deve essere graduale, nell’arco di almeno quattordici giorni, deve preservare il contatto con equidi familiari e non può risolversi in confinamento solitario. Almeno un adulto o coetaneo familiare e tranquillo deve restare con il puledro per tutta la durata dello svezzamento.
Articolo 83. Limite riproduttivo di vita
La fattrice non può essere sottoposta a più di otto gravidanze portate a termine né a più di sei puledri vivi senza una revisione veterinaria indipendente in materia di benessere. La prosecuzione della riproduzione oltre tale soglia esige una certificazione indipendente annuale attestante che l’impiego riproduttivo resta nell’interesse della fattrice e non può mai superare dieci gravidanze portate a termine.
Capo IXTrasporto
Articolo 84. Idoneità al viaggio
Nessun equide può essere caricato o trasportato ove la malattia, la lesione, la zoppia, la debolezza, la paura grave, l’incapacità di sostenere il peso, lo stadio della gravidanza, il parto recente, il gravame climatico, lo stato del veicolo, la durata del viaggio o la mancanza di recupero rendano il trasporto insicuro.
Lo spostamento diretto d’emergenza a fini di trattamento è consentito su direttiva veterinaria o dell’autorità competente, con il metodo disponibile meno dannoso.
Articolo 85. Spazio nel veicolo
La superficie di pavimento utilizzabile deve essere di almeno trentacinque centimetri quadrati per chilogrammo di peso corporeo per l’equide adulto in scomparto individuale e di quaranta centimetri quadrati per chilogrammo per la fattrice con puledro, per il gruppo libero o per l’equide che richieda spazio aggiuntivo per l’equilibrio.
L’altezza interna libera deve superare di almeno settantacinque centimetri il punto più alto delle orecchie dell’equide in postura normale. Ciascuno scomparto individuale deve misurare almeno la lunghezza del corpo dell’equide più trenta centimetri dalla barra pettorale alla barra posteriore e almeno la larghezza massima delle spalle dell’equide più quaranta centimetri in larghezza, salvo che un veterinario certifichi come necessaria una diversa configurazione di sostegno per il trasporto sanitario sicuro. La divisoria deve consentire una postura naturale e il movimento della testa senza permettere una caduta al di sotto o al di sopra di essa.
Articolo 86. Rampe e pavimentazione
La rampa di carico non può superare i venti gradi rispetto all’orizzontale, deve avere barriere laterali sicure alte almeno 1.3 metri e deve avere listelli antisdrucciolo o aderenza equivalente a intervalli non superiori a venticinque centimetri.
Il pavimento deve essere antisdrucciolo, dimensionato al carico, privo di fori e di spigoli taglienti e coperto di lettiera o di tappeti sufficienti ad assorbire l’urina e ad assicurare aderenza.
Articolo 87. Durata del viaggio e controlli
Il trasporto ordinario deve terminare dopo sei ore di movimento del veicolo in un giorno. Un singolo viaggio diretto può proseguire oltre le sei ore fino a un massimo assoluto di otto ore soltanto ove il percorso, il tempo atmosferico, il veicolo, il conducente, la destinazione e il singolo equide siano stati preventivamente approvati e l’arresto alle sei ore non offrirebbe un luogo di scarico lecito più sicuro.
Il veicolo deve fermarsi per l’ispezione almeno ogni due ore. L’acqua deve essere offerta a intervalli non superiori a quattro ore e il foraggio deve restare disponibile, salvo che il progetto sicuro del veicolo o una ragione veterinaria lo impediscano.
Al compimento di sei ore di movimento ordinario, ovvero immediatamente al raggiungimento della destinazione in un viaggio approvato di durata superiore a sei ore, l’equide deve essere scaricato e deve ricevere almeno otto ore consecutive di riposo prima di ogni ulteriore trasporto. Il viaggio prolungato non può contenere una seconda tratta di trasporto dopo il raggiungimento della prima destinazione sicura. I puledri, gli equidi gravidi dopo il giorno 210, gli equidi di età superiore a diciotto anni e gli equidi in recupero non possono viaggiare per più di quattro ore in un giorno senza approvazione veterinaria.
Articolo 88. Carico e scarico
L’educazione al carico deve essere progressiva e umana. Sono vietati il percuotere, i pungoli elettrici, la torsione dell’orecchio, la torsione della coda, il soffocamento, il trascinamento, il sollevamento per la testa, il terrore deliberato e l’esaurimento.
Il tentativo di carico che duri più di venti minuti deve essere interrotto per almeno trenta minuti ed essere rivalutato. Più di tre tentativi falliti in ventiquattro ore esigono un nuovo piano e, ove la paura o il dolore siano significativi, una valutazione professionale o veterinaria.
Articolo 89. Recupero dal trasporto
L’equide deve ricevere almeno un’ora di recupero tranquillo con acqua, foraggio, contatto sociale e libero movimento della testa dopo un viaggio di durata superiore a due ore, prima del lavoro, della presentazione per la vendita, della competizione, della riproduzione o dell’addestramento formale.
Dopo un viaggio di durata superiore a sei ore, nessun lavoro attivo è consentito fino al giorno successivo e comunque non prima di dodici ore dallo scarico.
Articolo 90. Registri del trasporto
Il trasporto commerciale, di servizio, di riproduzione, per eventi, di soccorso e a lunga distanza deve registrare l’identità dell’equide, il veicolo, il conducente, il percorso, la partenza, l’arrivo, le soste, l’acqua, il foraggio, i controlli, il clima, gli incidenti, i farmaci e le valutazioni di idoneità. I registri devono essere compilati contestualmente e conservati ai sensi dell’articolo 112.
Capo XVendita, trasferimento, strutture, istruzione e ricerca
Articolo 91. Obblighi informativi
Il venditore, il locatore, il comodante, l’addestratore, l’agente, il centro di soccorso o l’esercente deve comunicare ogni limitazione nota e sostanziale di salute, di comportamento, di terapia farmacologica, di integrità, riproduttiva, di lavoro, giuridica e di benessere rilevante per l’uso proposto.
La sedazione, l’affaticamento, la terapia del dolore, la disidratazione, la restrizione alimentare, l’esercizio severo, l’occultamento cosmetico, l’attrezzatura nascosta o la scelta strategica del momento non possono essere impiegati per rappresentare falsamente il temperamento, l’integrità, l’addestramento, l’età, la fertilità o l’idoneità.
Articolo 92. Idoneità e destinatari vietati
Prima della vendita, dell’adozione, della locazione, del comodato o della cessione, il cedente deve compiere passi ragionevoli per verificare l’identità, la sede, la destinazione d’uso prevista, la competenza, le risorse e ogni causa di esclusione per motivi di benessere del destinatario.
Nessun equide può essere trasferito a una persona cui sia vietata la proprietà di equidi, a un canale di macellazione, a un commerciante privo di licenza ove la licenza sia prescritta ovvero a una persona la cui destinazione d’uso dichiarata violerebbe il presente Codice.
Articolo 93. Continuità dei registri
Il Passaporto, il documento di proprietà, la terapia farmacologica in corso, le limitazioni veterinarie, la storia lavorativa, la storia riproduttiva e gli ordini in materia di benessere devono accompagnare l’equide al trasferimento. I documenti originali non possono essere trattenuti a causa di una controversia sul pagamento.
Il trasferimento deve essere iscritto nel registro centrale entro settantadue ore. I doveri di benessere permangono durante le controversie e fino a che la custodia lecita non sia effettivamente trasferita.
Articolo 94. Abbandono e impossibilità di prestare le cure
L’abbandono è vietato. Chi non sia in grado di prestare cure conformi deve chiedere assistenza, custodia temporanea lecita, cessione o ricollocazione prima che il benessere venga meno.
La difficoltà economica non costituisce una difesa contro l’incuria, ma la tempestiva comunicazione volontaria e la cessione lecita prima di un danno grave possono essere considerate in sede di vigilanza.
Articolo 95. Personale della struttura
La struttura deve avere almeno un adulto responsabile e competente fisicamente presente in loco ogni venti equidi adulti durante le cure diurne ordinarie e uno fisicamente presente in loco ogni dieci equidi durante le lezioni al pubblico, il carico, lo spostamento per eventi, l’evacuazione d’emergenza o la manipolazione di gruppo.
Almeno un membro del personale formato nel primo soccorso agli equidi deve essere presente in loco ogni volta che siano presenti equidi, allievi, clienti o pubblico. Ove sia presente un puledro di età inferiore a trenta giorni, una fattrice con gravidanza ad alto rischio, un equide in fase postoperatoria, un equide clinicamente instabile ovvero un equide che richieda controlli a intervalli pari o inferiori a quattro ore, almeno una persona competente deve essere fisicamente presente in loco ogni cinque equidi di tal genere. Ove nessuna persona sia fisicamente presente in loco durante la notte, un sistema di allarme e di risposta sorvegliato in modo continuo deve assicurare la presenza di una persona competente entro quindici minuti. La sola sorveglianza a distanza durante la notte è vietata ove siano ricoverati più di dieci equidi ovvero ove un equide sia clinicamente instabile, si trovi entro trenta giorni dal parto o sia soggetto a controlli con frequenza superiore alle otto ore.
Articolo 96. Competenza e supervisione del personale
Nessuno può svolgere un compito senza istruzione, competenza e supervisione proporzionate al rischio. Gli allievi e i tirocinanti non possono somministrare farmaci in autonomia, eseguire procedure invasive, avviare al lavoro equidi giovani, manipolare equidi pericolosi né assumere decisioni di rientro al lavoro.
Ogni struttura deve prestare una formazione annuale in materia di diritto del benessere, di riconoscimento del dolore, di risposta alle emergenze, di evacuazione antincendio, di manipolazione sicura, di biosicurezza e di tenuta dei registri.
Articolo 97. Capienza e sovraffollamento
La struttura non può tenere un numero di equidi superiore alla propria capacità lecita di uscita all’aperto, di ricovero, idrica, di alimentazione, di personale, di quarantena, di trasporto e di emergenza. La capacità deve essere calcolata sulla risorsa più restrittiva.
L’occupazione eccedente temporanea non può superare le settantadue ore ed esige la comunicazione all’autorità competente, una mitigazione scritta e la prova che ogni equide continui a soddisfare tutti gli standard numerici. Il periodo di eccedenza temporanea non può essere ripetuto entro novanta giorni né azzerato spostando gli equidi fra sedi soggette a proprietà, gestione, finanziamento o controllo comuni, salvo che l’autorità competente emetta un ordine per catastrofe.
Articolo 98. Istruzione
L’insegnamento su equidi vivi deve avere un obiettivo didattico definito, una supervisione competente, il metodo meno gravoso e un limite alle ripetizioni.
Nessun equide può essere sottoposto alla medesima procedura eseguita da allievi e potenzialmente dolorosa, stressante o affaticante più di due volte in un giorno né più di quattro volte in sette giorni. La procedura può essere ripetuta oltre tale limite soltanto ove sia clinicamente necessaria per l’equide e non a fini di esercitazione.
Articolo 99. Ricerca
La ricerca che coinvolga equidi esige l’approvazione etica indipendente, la necessità, la validità scientifica, la minimizzazione del danno, la sostituzione ove un metodo non animale possa rispondere al quesito, la riduzione del numero, il perfezionamento delle procedure e criteri di arresto umanitari predefiniti.
Sono vietati il dolore grave non alleviato, l’esaurimento imposto, l’impotenza appresa, la lesione catastrofica deliberata, le prove letali per finalità non terapeutiche e la ricerca la cui finalità principale sia il perfezionamento dell’addestramento vietato o della macellazione.
Articolo 100. Tutela di chi effettua segnalazioni
Nessun datore di lavoro, proprietario, scuola, ente di servizio o autorità può licenziare, sanzionare, minacciare, inserire in liste di esclusione, ridurre l’orario, sottrarre la formazione ovvero adottare altre ritorsioni nei confronti di chi in buona fede segnali una preoccupazione per il benessere, rifiuti un’istruzione illecita, conservi le prove o disponga un arresto per motivi di benessere.
La denuncia di ritorsione deve ricevere un esame preliminare entro settantadue ore.
Capo XIRitiro, qualità della vita, eutanasia e macellazione
Articolo 101. Ritiro
Il lavoro deve essere ridotto o cessato quando l’integrità, il comfort, la fiducia, il recupero, la capacità respiratoria, la capacità sensoriale, una malattia cronica o la qualità della vita non lo sostengano più. L’equide non può restare al lavoro per la sola ragione che è ancora possibile costringervelo.
Il ritiro deve preservare l’alimentazione, l’acqua, l’uscita all’aperto, la compagnia, la cura degli zoccoli, la cura odontoiatrica, le cure veterinarie, il controllo del dolore, il riparo e il benessere mentale leciti. Il trasferimento o il ritiro non possono essere impiegati per eludere il trattamento, l’ispezione o il costo.
Articolo 102. Equidi anziani e vulnerabili
L’equide di età superiore a diciotto anni deve ricevere un esame veterinario e odontoiatrico almeno ogni sei mesi, una valutazione della condizione corporea almeno mensilmente e una misurazione del peso almeno ogni novanta giorni.
L’equide con dolore cronico, disabile, affetto da patologia neurologica, cieco, gravemente artrosico o terminale deve avere un piano scritto di qualità della vita, riesaminato almeno ogni trenta giorni e immediatamente dopo un peggioramento sostanziale.
Articolo 103. Valutazione della qualità della vita
La valutazione della qualità della vita deve attribuire un punteggio al dolore, all’appetito, all’idratazione, alla mobilità, alla capacità di rialzarsi, al respiro, al sonno, all’interazione sociale, all’interesse, all’igiene, alla tolleranza al tempo atmosferico e al gravame del trattamento, ai sensi dell’Allegato 10. La frequenza delle crisi e la proporzione delle giornate buone devono essere registrate separatamente.
Un punteggio complessivo pari o superiore a otto, un qualunque ambito con punteggio due per più di quarantotto ore, più di due crisi acute in trenta giorni ovvero meno di quattro giornate buone su sette esigono una nuova valutazione veterinaria entro ventiquattro ore. Un punteggio complessivo pari o superiore a dodici, due o più ambiti con punteggio due, l’incapacità di rialzarsi, una difficoltà respiratoria incontrollata ovvero un dolore grave non alleviabile esigono l’immediata decisione veterinaria sul trattamento, sulle cure palliative o sull’eutanasia.
Articolo 104. Eutanasia umanitaria
Per eutanasia veterinaria umanitaria si intende la cessazione intenzionale della vita al solo fine di prevenire o di porre fine a una sofferenza non alleviabile in modo accettabile, ovvero di far fronte a una lesione o a una condizione catastrofica in cui la sopravvivenza sarebbe disumana.
Essa deve essere eseguita da un veterinario o da altra persona espressamente autorizzata, formata, attrezzata e operante in forza di legge. Il metodo deve produrre l’immediata perdita di coscienza seguita dalla morte senza ritorno alla coscienza. La morte deve essere accertata prima che il corpo sia rimosso o lasciato incustodito.
Articolo 105. Eutanasia d’emergenza
Ove un equide abbia riportato una lesione catastrofica e il ritardo prolunghi una sofferenza grave, una persona autorizzata può eseguire l’eutanasia d’emergenza senza il consenso del proprietario dopo un ragionevole tentativo di contattarlo, purché la decisione e il metodo siano documentati e riesaminati in modo indipendente entro settantadue ore.
Articolo 106. Divieto di macellazione
La macellazione dei cavalli è vietata. Ai fini del presente articolo, per macellazione dei cavalli si intende l’uccisione intenzionale di un equide, l’organizzazione o la direzione della sua uccisione ovvero il farlo uccidere per l’alimentazione umana, per il mangime animale, per la carne commerciale, per il valore commerciale della carcassa o per l’ingresso in una catena di approvvigionamento di macellazione.
È altresì vietato acquistare, vendere, intermediare, pubblicizzare, detenere, raccogliere, finanziare, trasportare, esportare, importare, trasferire o consegnare consapevolmente un equide destinato alla macellazione.
Nessuna carne di equide, tessuto commestibile di equide, prodotto a base di carne derivato da equide ovvero prodotto alimentare o mangime contenente carne di equide può essere importato, esportato, fabbricato, lavorato, venduto, offerto, servito, acquistato, fornito o consapevolmente detenuto nell’Impero per il consumo umano o animale. Il presente divieto non si applica ai tessuti veterinari, patologici, scientifici, museali, forensi o didattici detenuti al solo fine lecito non alimentare, né allo smaltimento lecito dopo la morte.
L’equide sottoposto a eutanasia lecita non può entrare in una catena alimentare umana o animale. L’eutanasia lecita, l’esame necroscopico, il prelievo veterinario di tessuti e lo smaltimento lecito dopo la morte non costituiscono macellazione.
Articolo 107. Reato di massimo grado di macellazione di equidi
Chiunque, con conoscenza e intenzione, commetta personalmente la macellazione dei cavalli, diriga o controlli un’impresa di macellazione di equidi, finanzi tale impresa ovvero consapevolmente fornisca o trasporti un equide destinato a imminente macellazione commette il reato di massimo grado di macellazione di equidi ai sensi del Codice penale imperiale. Il reato non è capitale e non è mai punibile con la morte.
La responsabilità per il reato di massimo grado esige la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell’identità, dell’intenzione, della conoscenza della finalità di macellazione e di un ruolo causale sostanziale. La colpa, l’errore, l’eutanasia veterinaria ordinaria, l’uccisione lecita d’emergenza per porre fine a una sofferenza non alleviabile, l’inosservanza amministrativa priva di intento di macellazione ovvero un ruolo meramente esecutivo privo di intento di macellazione non integrano il presente reato di massimo grado, benché possa applicarsi un altro illecito. La condotta commessa in assenza di capacità penale o sotto coercizione immediata non può far sorgere tale responsabilità. Chi non abbia compiuto diciotto anni è soggetto alla distinta disciplina della giustizia minorile e non può ricevere una pena da adulto.
Nessuna condanna ai sensi del presente articolo può essere pronunciata senza un difensore indipendente, la piena ostensione degli atti, prove riscontrate, una motivazione ragionata, il riesame automatico in grado di appello e il riesame definitivo da parte della più alta corte competente. Nessuna condanna ai sensi del presente articolo può fondarsi unicamente su dichiarazioni non riscontrate di un correo, su dichiarazioni di un testimone incentivato, su prove anonime ovvero su una confessione non sorretta da prove materiali indipendenti. Gli enti collettivi, i proprietari, gli amministratori, i comandanti e gli organizzatori restano soggetti allo scioglimento, alla confisca, all’interdizione permanente, alla reclusione e alla responsabilità individuale in ragione degli atti e dell’intenzione provati.
Articolo 108. Controlli sulla carcassa e sull’identificazione
Ogni morte di un equide deve essere registrata nel Passaporto e nel registro centrale entro ventiquattro ore. L’identità deve essere verificata prima dello smaltimento. La causa e le modalità della morte devono essere certificate da un veterinario ove la morte sia stata inattesa, sospetta, connessa al lavoro, al trasporto, al trattamento, all’uso pubblico ovvero a una condotta asseritamente illecita.
La carcassa non può essere venduta, trasferita, avviata alla trasformazione, esportata né smaltita attraverso un canale di macellazione. Le morti sospette devono essere conservate per l’esame e segnalate immediatamente.
Capo XIIRegistri, ispezioni, indagini, ordini e sanzioni
Articolo 109. Registri obbligatori della struttura
Ogni struttura deve tenere registri accurati dell’identità, della proprietà, della custodia, dei controlli quotidiani, dell’uscita all’aperto, del gruppo sociale, dell’alimentazione, dei guasti idrici, del peso corporeo, della condizione corporea, delle cure veterinarie, dei farmaci, della cura degli zoccoli, della cura odontoiatrica, della vaccinazione, del controllo delle malattie, del lavoro, del carico del cavaliere, degli incidenti, del trasporto, della riproduzione, del parto, dei trasferimenti, delle limitazioni, del ritiro, dell’eutanasia e della morte.
Le registrazioni devono essere effettuate contestualmente e non oltre il termine del turno della persona responsabile.
Articolo 110. Registri del proprietario privato
Il proprietario privato deve conservare i documenti di identità, di proprietà, veterinari, dei farmaci, degli zoccoli, odontoiatrici, di vaccinazione, di riproduzione, di trasferimento, degli incidenti gravi, delle limitazioni e della morte. L’autorità competente può esigere registri ulteriori a seguito di una preoccupazione o di un ordine in materia di benessere.
Articolo 111. Integrità dei registri
Le registrazioni originali non possono essere cancellate. La correzione deve preservare l’originale, indicare l’informazione corretta, identificare la persona, la data e l’ora e la ragione. I sistemi elettronici devono conservare una traccia di controllo.
I registri duplicati, occultati, retrodatati, falsificati, distrutti in modo selettivo o ingannevoli sono vietati.
Articolo 112. Conservazione
I registri della struttura devono essere conservati per almeno dieci anni. Il Passaporto e i documenti centrali di identità devono essere conservati per tutta la vita dell’equide e per dieci anni dopo la morte.
I registri connessi a un incidente grave, a un procedimento penale, a una sospensione, a una lesione, a una scomparsa, a un’indagine per macellazione ovvero a una morte devono essere conservati fino al completamento di tutti i procedimenti, delle impugnazioni e dei termini di riesame, anche ove ciò comporti un periodo più lungo.
Articolo 113. Segnalazioni in materia di benessere
Ogni segnalazione attendibile in materia di benessere deve ricevere una decisione di selezione registrata entro ventiquattro ore. La segnalazione di rischio immediato deve essere valutata entro due ore. Ove un danno grave imminente sia attendibile, l’intervento in loco deve avvenire entro quattro ore, ovvero entro otto ore in un’area remota designata per legge, con l’avvio entro due ore di un intervento provvisorio di polizia, veterinario o dell’autorità locale. Ogni mancato avvio dell’intervento provvisorio o mancato rispetto del termine di intervento in loco deve essere registrato con la specifica ragione operativa ed essere riesaminato da un superiore entro ventiquattro ore.
La segnalazione dà avvio a un’indagine o a un’archiviazione documentata; essa non dimostra la colpevolezza. I segnalanti e i testimoni in buona fede devono essere protetti. La fabbricazione consapevole di prove o la segnalazione falsa e dolosa costituisce illecito, ma l’impossibilità di dimostrare una preoccupazione non è prova di dolo.
Articolo 114. Poteri di ispezione
L’autorità competente può ispezionare gli equidi, i ricoveri, le aree di uscita all’aperto, l’alimentazione, l’acqua, i registri, i finimenti, i veicoli, il trasporto, i luoghi di lavoro, le strutture di riproduzione, i farmaci, le carcasse e le aree di recupero; eseguire misurazioni; copiare i registri; fotografare o registrare le condizioni; ottenere l’esame veterinario; e assicurare le prove.
Ove sussista il ragionevole convincimento di un danno grave immediato, l’accesso e l’azione protettiva possono avvenire senza preavviso, fatto salvo il controllo giurisdizionale. L’accesso a un’abitazione privata esige il consenso o un mandato dell’autorità giudiziaria, salvo che l’ispettore ragionevolmente ritenga che un equide sia esposto a danno grave imminente e che il ritardo necessario a ottenere il mandato aggraverebbe sensibilmente tale danno.
Articolo 115. Ostruzione
Costituisce illecito rifiutare l’accesso lecito, occultare o spostare un equide per sottrarlo all’ispezione, sostituire un altro equide o un altro oggetto, distruggere o alterare i registri, manomettere l’attrezzatura o un luogo, intimidire il personale o i testimoni, rifiutare una misurazione lecita, interferire con il campionamento ovvero ostacolare l’esame veterinario.
Articolo 116. Ordini provvisori
L’autorità competente può ordinare l’immediata cessazione del lavoro, l’esame veterinario, il trattamento, l’acqua, l’alimentazione, il riparo, l’uscita all’aperto, il contatto sociale, la lettiera, il mutamento del percorso, la limitazione del trasporto, la limitazione della riproduzione, il sequestro dell’attrezzatura, la conservazione dei registri, la custodia temporanea, la sospensione della licenza ovvero l’allontanamento da un detentore non sicuro.
L’ordine urgente ha effetto immediato e deve indicare le ragioni, le prove, la durata, la data di revisione e la via di ricorso. Il riesame deve avvenire entro sette giorni, salvo che un’autorità giudiziaria abbia già confermato l’ordine.
Articolo 117. Standard probatori
Gli ordini amministrativi in materia di benessere possono essere adottati secondo il criterio del più probabile che non, ove necessari e proporzionati. La condanna penale esige la prova oltre ogni ragionevole dubbio. La condanna ai sensi dell’articolo 107 esige inoltre le garanzie enunciate in quell’articolo.
Nessuna decisione sfavorevole può fondarsi unicamente su una denuncia anonima ove prove di riscontro possano ragionevolmente essere ottenute, ma l’anonimato non impedisce l’indagine d’emergenza.
Articolo 118. Riesame indipendente e conflitti
L’ispettore, il veterinario, l’esperto, il giudice o il decisore che versi in un conflitto finanziario, lavorativo, familiare, organizzativo, competitivo o personale deve dichiararlo e astenersi, salvo che sia richiesta un’azione immediata per prevenire un danno.
La lesione grave, la morte in custodia, l’asserita condotta illecita di un funzionario, l’asserita macellazione e il sequestro definitivo devono ricevere un riesame indipendente.
Articolo 119. Ricorsi
Il rifiuto, la limitazione, la sospensione, il sequestro, l’interdizione ovvero un ordine in materia di benessere possono essere impugnati dinanzi a un tribunale indipendente. Il ricorso deve essere proposto entro ventun giorni, salvo che il tribunale accetti una proposizione tardiva per giustificato motivo.
Il ricorso non sospende una misura immediata a tutela del benessere o della sicurezza pubblica, salvo che il tribunale disponga espressamente la sospensione dopo aver considerato il rischio per l’equide.
Articolo 120. Illeciti generali
Costituiscono illeciti l’incuria, la privazione, il confinamento illecito, l’isolamento illecito, l’impiego al lavoro di un equide inidoneo, l’addestramento vietato, l’occultamento del dolore o dei farmaci, la riproduzione non sicura, la privazione del sonno, la violazione delle regole sul trasporto, la falsificazione dei registri, l’ostruzione, la ritorsione, l’inosservanza ripetuta e la violazione di un ordine in materia di benessere.
Articolo 121. Circostanze aggravanti
Costituiscono circostanze aggravanti la crudeltà deliberata, la condotta ripetuta, la pluralità di equidi, la vulnerabilità degli equidi, il lucro commerciale, l’occultamento, la ritorsione, l’abuso da parte di un professionista o di un’autorità, la violazione di un ordine precedente, il dolore grave, la lesione permanente, la morte e l’uso di una funzione pubblica o di un potere istituzionale.
Articolo 122. Sanzioni
Fatti salvi l’articolo 107 e il Codice penale imperiale, le sanzioni possono comprendere gli ordini correttivi, la formazione obbligatoria, la sorveglianza, le sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato, il risarcimento, il recupero dei costi, la sospensione o la revoca della licenza, il procedimento disciplinare professionale, la chiusura, lo scioglimento dell’ente, l’interdizione dalla proprietà di equidi o dal lavoro con essi, il sequestro, la confisca, la ricollocazione, la reclusione, ivi compreso l’ergastolo per il reato di massimo grado di macellazione intenzionale ove il diritto penale lo preveda, e l’iscrizione nel registro degli autori di illeciti in materia di benessere animale.
L’ente collettivo può essere sanzionato fino al venti percento del fatturato lordo annuo per un illecito grave e fino al quaranta percento per un illecito aggravato o ripetuto, in aggiunta alla responsabilità individuale.
Capo XIIIDisposizioni finali, transitorie e antielusive
Articolo 123. Inefficacia del consenso del proprietario
Il consenso del proprietario, il consenso del cavaliere, il consenso del partecipante, la domanda del cliente, la consuetudine professionale, una rinuncia sottoscritta o la ripartizione contrattuale non rendono lecito il danno a un equide.
Articolo 124. Dissesto finanziario e operativo
La carenza di denaro, di personale, di terreno, di trasporto, di alimenti, di acqua o di capacità di emergenza fa sorgere il dovere di ottenere assistenza, di ridurre il numero dei capi o l’attività, di cedere la custodia ovvero di cessare l’esercizio prima che il benessere venga meno.
Articolo 125. Equidi importati e in visita
Ogni equide importato, in visita, in transito, diplomatico, militare, da competizione, da riproduzione o temporaneamente presente riceve la piena protezione del presente Codice a decorrere dall’ingresso nella giurisdizione imperiale.
Articolo 126. Regolamenti e allegati
Gli Allegati acclusi formano parte del presente Codice. L’autorità competente può emanare regolamenti tecnici più severi, metodi di misurazione approvati e formulari ufficiali. Un regolamento non può ridurre una protezione numerica del presente Codice senza una modifica legislativa.
Articolo 127. Conformità transitoria
Le strutture esistenti devono conformarsi immediatamente ai doveri concernenti l’acqua, l’alimentazione, il trattamento, il dolore, il lavoro, l’addestramento, il contatto sociale, la macellazione, i registri e la protezione d’emergenza.
I requisiti strutturali concernenti la superficie del box, le porte, i corridoi, il riparo fisso e le recinzioni permanenti devono essere rispettati entro dodici mesi dall’entrata in vigore. Nessuna nuova costruzione, acquisto, locazione, ristrutturazione, licenza o aumento di capienza può avvalersi del periodo transitorio.
Articolo 128. Autonomia delle disposizioni
Ove un’autorità giudiziaria dichiari invalida una disposizione, le restanti disposizioni restano in vigore. La disposizione invalida deve essere interpretata o modificata nel modo più circoscritto possibile, preservando la massima protezione lecita del benessere degli equidi.
Articolo 129. Definitività
Il presente Codice è il diritto generale e vincolante dell’Impero di Hrossagrið in materia di benessere degli equidi. Ogni allegato tecnico, Codice settoriale, istituzione, struttura e autorità pubblica deve essere interpretato in modo coerente con la sua finalità.
Allegato 1Regole di misurazione
- Il tempo si misura in modo continuo. Lo spostamento breve di un equide, il cambio dell’attrezzatura, il cambio del cavaliere o l’interruzione dell’attività per un periodo inferiore al riposo qualificante indicato non azzerano un limite.
- Per superficie si intende la superficie libera e utilizzabile, esclusi le mangiatoie, i pali, gli angoli acuti, i depositi, il fango inaccessibile, il terreno saturo d’acqua e lo spazio occupato dall’attrezzatura.
- Il peso corporeo si misura ai sensi dell’articolo 9.
- L’altezza al garrese si misura su terreno pianeggiante, senza che i ferri siano artificiosamente aumentati ai fini della misurazione.
- La forza di tiro si misura nel punto in cui la forza si trasferisce dalla bardatura dell’equide al veicolo o all’oggetto, con un dinamometro tarato in linea che registri non meno di dieci campioni al secondo.
- Il massimo indicato comprende la tolleranza di misurazione. L’incertezza dello strumento non può essere impiegata per superare un limite.
- I registri devono usare le unità metriche standard imperiali. Un’ulteriore unità locale o tradizionale può essere riportata, ma non è determinante.
Allegato 2Conformità in materia di uscita all’aperto e di contatto sociale
- Uscita all’aperto minima: dodici ore per l’adulto; sedici ore per il puledro, per il soggetto di età inferiore a cinque anni, gravido, in allattamento o ritirato.
- Contatto diretto minimo con equidi: dodici ore per l’adulto; sedici ore per il puledro, per il soggetto di età inferiore a cinque anni, per l’asino o per la coppia legata da vincolo affettivo.
- Superficie minima di uscita all’aperto: 600 m² per un adulto; 1,000 m² per due; più 400 m² per ciascun soggetto aggiuntivo.
- Percorso rettilineo minimo: trenta metri.
- Il recinto sanitario non può mai essere inferiore al doppio della lunghezza del corpo dell’equide per il doppio della lunghezza del suo corpo, salvo che il decubito o la protezione di un arto esigano dimensioni minori su diretto ordine veterinario.
- La giornata di uscita all’aperto non è conforme ove il fango insicuro, il ghiaccio, l’allagamento, le piante tossiche, la sopraffazione o l’esclusione dalle risorse ne impediscano l’uso normale per più di un’ora.
- Il compagno compatibile non si computa ove una barriera piena impedisca il contatto ovvero ove l’aggressività impedisca l’avvicinamento volontario.
Allegato 3Prospetto del ricovero
- I minimi del box sono indicati all’articolo 22.
- Larghezza della porta: 1.25 m ordinaria; 1.50 m oltre 700 kg.
- Altezza della porta: 2.25 m minimo.
- Altezza libera: 2.70 m minimo e 0.90 m al di sopra delle orecchie.
- Corridoi: 3.0 m a senso unico; 3.6 m con incrocio.
- Area di riposo collettiva: 10 m² cavallo adulto; 12 m² pesante; 7 m² pony o asino di piccola taglia; 15 m² fattrice con puledro; più 25% di circolazione.
- Riparo: 6 m² cavallo adulto; 8 m² pesante; 4 m² pony o asino.
- Ammoniaca: al di sotto di 10 ppm. Anidride carbonica: al di sotto di 2,000 ppm.
- Oscurità: almeno sei ore consecutive al di sotto di 5 lux.
- Lettiera: almeno il 70% del pavimento del box.
Allegato 4Intervalli di cura
- Controlli quotidiani: due; tre per le categorie vulnerabili; ogni quattro ore per le categorie instabili.
- Prove dell’impianto idrico: due volte al giorno; ogni quattro ore in caso di rischio elevato.
- Zoccoli: quotidianamente e prima e dopo il lavoro.
- Professionista degli zoccoli: sei settimane per i soggetti in lavoro o ferrati; otto settimane per i soggetti sferrati non in lavoro; quattro settimane per il puledro con esigenze correttive o per il trattamento terapeutico.
- Odontoiatria: sei mesi al di sotto dei cinque anni o al di sopra dei quindici; dodici mesi per l’età fra cinque e quindici anni.
- Veterinario: dodici mesi in via ordinaria; sei mesi per i soggetti in lavoro, in riproduzione, di età inferiore a sei anni, di età superiore a diciotto anni, cronici, di scuola, di noleggio, di servizio, di ricerca, di soccorso o di rifugio.
- Condizione corporea: mensile nella struttura; trimestrale nella custodia privata; quattordici giorni per i soggetti vulnerabili.
- Peso corporeo: novanta giorni per i calcoli ordinari del carico; trenta giorni per i soggetti in accrescimento, gravidi, in allattamento, in recupero o in mutamento.
- Piano di vaccinazione: revisione annuale.
- Conta delle uova fecali: almeno tre volte all’anno; prova di efficacia annuale quando si impiega il trattamento.
Allegato 5Progressione dell’equide giovane
Dalla nascita a 6 mesi non compiuti:
- soltanto oggetti morbidi e non restrittivi;
- massimo il minore fra lo 0.25% del peso corporeo e 1 kg;
- massimo 5 minuti;
- massimo 3 sedute alla settimana.
Da 6 a 12 mesi non compiuti:
- coperte, sottosella, testiera lecita, corde sicure, assuefazione agli oggetti;
- massimo il minore fra lo 0.5% del peso corporeo e 2 kg;
- massimo 10 minuti;
- massimo 3 sedute alla settimana.
Da 12 a 24 mesi non compiuti:
- familiarizzazione con finimenti privi di peso, conduzione breve a mano e lavoro con oggetti;
- massimo il minore fra l’1% del peso corporeo e 4 kg;
- massimo 15 minuti;
- massimo 4 sedute alla settimana;
- nessun lavoro alla longia né circoli ripetitivi.
Da 24 a 36 mesi non compiuti:
- basi della guida da terra al passo, familiarizzazione con oggetti molto leggeri;
- massimo il minore fra l’1.5% del peso corporeo e 8 kg;
- massimo 20 minuti;
- massimo 4 sedute alla settimana;
- diametro del circolo di almeno 25 m; massimo 5 minuti; due volte alla settimana.
Da 36 mesi all’età lecita per il sostegno del carico:
- finimenti completi privi di peso, lunghe redini sicure, oggetti simili a stanghe non collegati a un veicolo, traino leggero ai sensi dell’articolo 57;
- massimo il minore fra il 2% del peso corporeo e 12 kg;
- massimo 30 minuti;
- massimo 4 sedute alla settimana;
- diametro del circolo di almeno 20 m; massimo 10 minuti; trotto diretto massimo 2 minuti; nessun galoppo diretto.
Età per il sostegno del carico della Categoria L: 48 mesi.
Età per il sostegno del carico della Categoria H: 60 mesi.
La classificazione incerta ricade nella Categoria H.
Allegato 6Prospetto del carico del cavaliere e del lavoro
- Carico complessivo trasportato ordinario: massimo 15% del peso corporeo.
- Limite protettivo: massimo 12% per il primo anno, per l’età inferiore a sei anni, per l’età superiore a diciotto anni, per i soggetti in recupero e per il lavoro prolungato, ad alto impatto, in pendenza, su fondo scadente o di Fascia II.
- Eccezione certificata: massimo 17.5%, soltanto a basso impatto, età da sei a quindici anni, esclusi gli usi in scuola, a noleggio, turistico, per principianti, nel salto, nell’endurance, nella velocità e nel servizio.
- Lavoro attivo: massimo 4 ore al giorno.
- Tempo assegnato: massimo 6 ore al giorno.
- Blocco di lavoro: massimo 60 minuti.
- Recupero dopo il blocco: minimo 20 minuti.
- Giornate di riposo completo: minimo 2 per ogni 7 giorni mobili.
- Lezioni montate di scuola di equitazione: massimo 3 ore al giorno, 2 lezioni consecutive, 5 giorni di lezione ogni 7 giorni.
- Riscaldamento e defaticamento: minimo 10 minuti ciascuno ove il lavoro superi i 15 minuti.
Allegato 7Prospetto della riproduzione e dei puledri
- Prima inseminazione o monta della fattrice di Categoria L: 49 mesi; parto previsto più precoce: 60 mesi.
- Prima inseminazione o monta della fattrice di Categoria H: 61 mesi; parto previsto più precoce: 72 mesi.
- Impiego riproduttivo ordinario dello stallone: 48 mesi.
- Esame veterinario riproduttivo: entro i 90 giorni precedenti la prima monta della stagione.
- Limitazioni in gravidanza: accresciute ai giorni 210, 270 e 300.
- Nessun lavoro formale della fattrice dopo il parto: 90 giorni.
- Ritenzione della placenta: emergenza veterinaria a 3 ore.
- Il puledro dovrebbe alzarsi entro 2 ore e poppare entro 3 ore; in mancanza è richiesto il contatto veterinario.
- Svezzamento: minimo 6 mesi, graduale nell’arco di almeno 14 giorni, mai in solitudine.
- Massimo 3 puledri vivi in 3 anni consecutivi prima di un riposo di 12 mesi senza gravidanza.
- Riesame indipendente dopo 8 gravidanze o 6 puledri vivi; massimo assoluto 10 gravidanze.
Allegato 8Prospetto del trasporto
- Superficie di pavimento: 35 cm²/kg in scomparto individuale; 40 cm²/kg per la fattrice con puledro, per il gruppo libero o per particolari esigenze di equilibrio.
- Spazio libero sopra la testa: 75 cm al di sopra delle orecchie.
- Rampa: massimo 20°; barriera laterale 1.3 m; intervalli di aderenza massimo 25 cm.
- Sosta e ispezione: ogni 2 ore.
- Acqua: ogni 4 ore.
- Movimento quotidiano ordinario: massimo 6 ore.
- Eccezione singola diretta preventivamente approvata: oltre 6 ore ma mai oltre 8 ore, soltanto fino alla prima destinazione sicura.
- Dopo 6 ore ordinarie ovvero al termine di un viaggio prolungato approvato: scarico per almeno 8 ore consecutive prima di ogni ulteriore trasporto.
- Limite quotidiano per l’equide vulnerabile: 4 ore senza approvazione veterinaria.
- Recupero dopo un viaggio superiore a 2 ore: almeno 1 ora.
- Nessun lavoro fino al giorno successivo dopo un viaggio superiore a 6 ore.
Allegato 9Vigilanza e garanzie giuridiche
- Selezione della segnalazione di rischio immediato: 2 ore.
- Selezione della segnalazione ordinaria: 24 ore.
- Riesame dell’ordine urgente: 7 giorni.
- Termine per il ricorso: 21 giorni.
- Conservazione dei registri della struttura: 10 anni.
- Passaporto e documento di identità: per tutta la vita più 10 anni.
- La dichiarazione del conflitto è obbligatoria.
- Standard amministrativo: più probabile che non.
- Standard penale: oltre ogni ragionevole dubbio.
- I procedimenti ai sensi dell’articolo 107 esigono le ulteriori garanzie enunciate in quell’articolo.
Allegato 10Punteggio della qualità della vita
- A ciascuno dei dodici ambiti di cui all’articolo 103 è attribuito un punteggio:
- 0 — normale o soddisfacentemente controllato, senza compromissione sostanziale del benessere;
- 1 — compromesso ma accettabilmente controllato con le cure in atto, che richiede sorveglianza o adeguamento;
- 2 — gravemente compromesso, non controllato, persistentemente fonte di sofferenza ovvero incompatibile con il comfort ordinario.
- Il punteggio complessivo massimo è ventiquattro. L’attribuzione del punteggio deve essere eseguita dal detentore almeno settimanalmente in presenza di un piano di qualità della vita in corso e da un veterinario a ciascuna rivalutazione prescritta.
- Per giornata buona si intende una giornata nella quale nessun ambito riceve punteggio due, l’equide si alimenta e beve volontariamente, è in grado di rialzarsi e di raggiungere le risorse essenziali e mostra interesse volontario per almeno un’attività sociale o ambientale.
- Per crisi acuta si intende un episodio che richieda il contatto veterinario d’emergenza, il soccorso per incapacità di rialzarsi, il dolore incontrollato, la difficoltà respiratoria, la colica grave, il collasso ovvero altro evento che crei un rischio immediato di sofferenza grave.
- Il punteggio non può essere ridotto per la ragione che un farmaco sopprime i segni visibili senza ripristinare il comfort o la funzione.
- Ove valutatori diversi non concordino, si applica il punteggio d’ambito più alto fino alla revisione veterinaria.